CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 31956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 febbraio 2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3 e 4) che hanno ritenuto grave la condotta che rischiava di mettere in pericolo l'incolumità di numerosi utenti della strada e dei pubblici ufficiali, facendo pertinente riferimento al profilo criminale del ricorrente, gravato da plurimi reati, adeguatamente apprezzato ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]