CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 30287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25031/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Altomonte, Via S. Biagio n. 43. -RICORRENTE- contro D’[OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 9.3.2001. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.7.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso ha ottenuto dal Tribunale di Rossano il decreto ingiuntivo n. 167/2013 per il pagamento delle competenze professionali dovutegli da [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., per euro 56.500,00 oltre Oggetto: compensi professionali accessori, sulla base di una scrittura privata di incarico stipulata in data 21.5.2007. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, insistendo, tra l’altro, per la riduzione ad equità della clausola di determinazione del corrispettivo contenuta nella scrittura, integrante un patto di quota lite, in considerazione della manifesta sproporzione tra l’opera prestata e il compenso pattuito. Esaurita la trattazione, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che il giudizio dovesse essere introdotto con citazione e non con le modalità del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Il provvedimento è stato cassato con ordinanza n. 19240/2019, rimettendo gli atti al Tribunale per l’esame del merito. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Castrovillari (cui è stato devoluto il giudizio a seguito della soppressione del Tribunale di Rossano), ha nuovamente respinto l’opposizione, sostenendo che, avendo le parti liberamente pattuito l’ammontare del compenso, era preclusa ogni valutazione sulla congruità de ll’importo concordato. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in due motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso non ha formulato difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 2233 c.c., per aver il tribunale erroneamente ritenuto di non poter sindacare la congruità del compenso pattuito, configurandosi –invece - un patto di quota lite di cui il giudice doveva rilevare l’iniquità, privandolo di effetti. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., contestando al tribunale di non aver regolato le spese del primo giudizio di legittimità. 2.1.Il primo motivo è fondato. Dall’esame del contenuto del contratto professionale trascritto in ricorso è dato rilevare che le parti avevano affidato all’avv. D’Urso l’incarico a partecipare all’asta con offerta di acquisto dei cespiti ivi indicati, dinanzi al Tribunale di Rossano, prevedendo, in caso di mancata aggiudicazione dei beni, che al professionista sarebbe stato corrisposto un importo predeterminato e che, in caso di aggiudica, gli sarebbe stato riconosciuto un compenso calcolato in percentuale variabile (dal 3% all’11%) “in funzione del prezzo di aggiudicazione e dei relativi lotti”. L’offerta per il lotto 9 era stata dichiara inammissibile, ma l’avv. D’Urso aveva ottenuto l’assegnazione dei lotti residui, definitivamente assegnati alla società per il prezzo di € 900.000,00. Successivamente il difensore ha chiesto il pagamento delle spettanze professionali calcolate in base ai criteri fissati dalla scrittura di incarico. Essendo richiesto il compenso in percentuale sul controvalore dei beni oggetto dell’offerta di acquisto, il giudice di merito, sollecitato in tal senso, era tenuto a tener conto del dedotto perfezionamento di un patto di quota lite e a valutare se il compenso pattuito fosse equo e proporzionato rispetto all’impegno profuso dal difensore. Tali pattuizioni, vietate in modo assoluto dall'art. 2233 c.c., comma 3, nella sua originaria formulazione, sono divenute lecite in base alla modifica di cui alD.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito con L. n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, "il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti". L'art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati e i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali (Cass. 26528/2021). Solo con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dallaL. 31 dicembre 2012, n. 247, si è esplicitamente previsto il divieto dei patti "con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte unaquota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa" (art. 13, comma 4: Cass. s.u. 6002/2021 ; Cass. s.u. 17726/2018; Cass. s.u. 25012/2014), restando ferma la validità dei patti stipulati nel periodo intermedio tra la riforma di cui alD.L. n. 223 del 2006 e laL. n. 247 del 2012, quale anche quello di cui si discute, perfezionato nel 2007. 2.2. Hanno chiarito le Sezioni Unite che la liceità in astratto del patto non esclude che in sede disciplinare possa essere valutato se "la stima effettuata dalle parti era, all'epoca della conclusione dell'accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità dellalite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio" (cfr. testualmente, Cass. s.u. 25012/2014; Cass. 6519/2012). La rilevanza del patto non si esaurisce tuttavia solo sul piano disciplinare, avendo attinenza al profilo funzionale del contratto (Cass. 28914/2022). Già le S.U. avevano difatti precisato che l’art. 45 citato è volto proprio a proibire la conclusione di accordi iniqui”, chiarendo che la proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso” costituisce “l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante” (cfr. Cass. s.u. 25012/2014; Cass. s.u. 6002/2021). In effetti, se “la commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta in ogni caso la nullità di tutta l'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni, occorre verificare se, nel caso concreto, essa, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità” (Cass.23186/2018; nel senso che l’eventuale sproporzione del corrispettivo possa essere emendata mediante riduzione ad equità, facendo salva la possibilità delle parti di pattuire compensi superiori ai massimi dilegge: Cass. 17726/2018). Sotto tale profilo – come recente mente stabilito da questa Corte – il controllo sulla meritevolezza del patto di quota lite deve aver riguardo all’eventuale “squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti ed alla giustificazione dei reciproci spostamenti patrimoniali, e, dunque, alla verifica in concreto del requisito causale (la "ragion d'essere dell'operazione", valutata nella sua individualità) sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti(Cass. 28914/2022). L’eventuale nullità del contratto , derivante dall’in congruità delpatto di quota lite , sarebbe - da tale prospettiva - sempre oggetto di rilievo ed indicazione da parte del giudice (Cass.30837/2019; Cass. 28914/2022). Il giudice di merito non poteva quindi sottrarsi al compito di verificare se i criteri concordati dalle parti comportassero un’evidente sproporzione del corrispettivo professionale rispetto all’opera professionale prestata, potendo - solo in caso negativo - ritenere vincolari i criteri di quantificazione fissati dalla scrittura di incarico. 3. Il secondo motivo, che censura la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, è assorbito, dovendo il tribunale procedere ad una nuova liquidazione in base alrisultato finale della lite. E’ accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spesedi legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca