CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 32679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18651/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché Teseo soc.coop.sociale [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 374/2024 pubblicata in data 04/03/2024, n.r.g. 624/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: spese processuali - compensazione - sindacabilità in sede di legittimità -limiti 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente di Teseo soc.coop.sociale ONLUS. Deduceva che dal 31/10/2013 al 31/12/2019 era stata addetta all’appalto relativo ai servizi socio-assistenziali, aggiudicato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano in favore dell’A.T.I. “Teseo-AIDO”, di cui faceva parte la predetta cooperativa. Era rimasta creditrice nei confronti della propria datrice di lavoro del t.f.r. e di alcune retribuzioni non percepite, il tutto pari alla complessiva somma di euro 7.257,54. Pertanto, ai sensi dell’art. 1676 c.c., adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna solidale della cooperativa, quale datrice di lavoro, e del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in qualità di committente, al pagamento della somma ivi specificata per i predetti titoli. 2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda soltanto contro la cooperativa ed invece la rigettava contro il Comune. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame interposto dall’Imperato, condannava gli originari convenuti in solido e compensava le spese dei due gradi nei confronti del Comune. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ha resistito con controricorso. 6.-Teseo soc.coop.sociale ONLUS è rimasta intimata. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese in assenza delle ragioni richieste dal legislatore. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato in modo solo apparente la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono inammissibili. A sostegno della disposta compensazione delle spese la Corte territoriale ha richiamato “ l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti”. Orbene, in primo luogo questa motivazione è certo sussistente e soddisfa il c.d. minimo costituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014). L’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito – indicata dalla Corte territoriale come ragione della compensazione – non è stata neppure negata dalla ricorrente ed anzi essa stessa(come riportato nella sentenza impugnata, sul punto non censurata) ha allegato sentenze dei Giudici di merito contrarie a quelle che aveva prodotto il Comune. In secondo luogo, va ribadito che il potere di compensazione ha carattere discrezionale ed appartiene al giudice di merito. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017; Cass. ord. n. 8421/2017). Resta fermo che, in caso dicompensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cuiviolazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. 20755/2025). Nella specie non si ravvisa illogicità,né incoerenza . 2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovut