CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23773/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 34238/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], chela rappresenta e difend e come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p. a . , in persona de i legal i rappresentant i pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Atene n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende,come da procura a margine del controricorso -controricorrente - e nei confronti di N. 34238/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 5484/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 9 . 5 . 20 2 2 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla memoria ex art. 378 c.p.c.; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata, chiedendoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], creditrice di [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di una sentenza della Corte d’appello di Roma,effettuò due pignoramenti presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al credito da questa vantato verso la Compagnia; i procedimentivennero iscritt i a i N N. 1487/2010 e 1488/2010 R . G . E . , dinanzi al Tribunale di Roma. Non avendo la Calcabrina reso la dichiarazione di quantità nel primo procedimento, la Tralicci promosse il giudizio ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale, nella contumacia della sola Calcabrina, rigettò però la domanda di accertamento, rilevando che, a seguito della riunione delle due predett e procedure, la Tralicci aveva comunque ottenuto dichiarazione positiva da parte della stessa Calcabrina, resa proprio nella procedura N. 1488/2010 R . G . E . (benché prima della riunione), sicché nella sostanza ella era priva di interesse al N. 34238/19 R.G. riguardo. La pignorante propose gravame avverso detta decisione, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.9.2019, lo rigettò, condannandola alla rifusione delle spese, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore sia di [OSCURATO:SOCIETA], sia dellaCalcabrina. Avverso detta sentenza, la Tralicci propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Il P.G. ha chie sto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.493, 500, 629, 498, 523, 524, 550 e 561 c.p.c., nonché 2913 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva la ricorrente che, in forza del principio di autonomia dei procedimenti esecutivi riuniti, sussisteva il proprio interesse alla proposizione del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., non potendo escludersi che nel procedimento riunito N. 1488/2010 R.G.E., in cui era stata resa dichiarazione positiva da parte della Calcabrina, si verificasse un evento interruttivo, tale da rendere sussistente l’interesse ad ottenere una dichiarazione positiva anche in quella iscritta al N. 1487/2010 R.G.E., tanto più che la prima era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 100, 112, 548, 115 e 116 c.p.c., nonché omessa valutazione di “circostanza determinante”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., giacché la Corte d’appellol’ha condannata alla rifusione delle spese di lite sia in N. 34238/19 R.G. favore di [OSCURATO:SOCIETA]., debitore esecutato, in nulla coinvolto dall’accertamento, sia in favore della Calcabrina, che vi aveva rinunciato. 1.3 –Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art.96 c.p.c., nonché omessa valutazione di “circostanza determinante”, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., in quanto la C orte d’appello l’ha erroneamente condannata al risarcimento del danno per lite temeraria. 2.1 – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., come specificamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], per non aver la ricorrente prodotto la copia conforme della sentenza impugnata, con la relata di notifica: infatti, la sentenza stessa (di cui risulta comunque prodotta copia asseverata conforme) è stata pubblicata in data 11.9.2019, mentre il ricorso è stato notificato il successivo 11.11.2019 e quindi entro il sessant esimo giorn o dalla pubblicazione(il termine scadeva in realtà il giorno precedente, cadente di domenica e quindi così prorogato ex lege), sicché nessun dubbio può coltivarsi quanto meno circa la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 17066/2013; Cass. n. 17020/2018; Cass. n. 11386/2019; Cass. n. 15832/2021). 2.2 – Sempre in via preliminare, si rileva che nella memoria ex art. 380 - bis 1 c.p.c., la ricorrente discetta di “un parere di rigetto del Consigliere Relatore …”; si tratta, evidentemente, di un chiaro errore di diritto, non essendo previsto, nel procedimento camerale di sezione semplice, anche nella forma cameralizzata applicata alla fattispecie, alcun parere da parte del Consigliere Relatore ed in atti rinvenendosi esclusivamente le conclusioni motivate scritte del Procuratore Generale: le quali non sono certo un parere e tanto meno sono del Consigliere Relatore. N. 34238/19 R.G. 3.1 – Ciò posto, il ricorso è inammissibile per deficit espositivo, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Al riguardo, è noto che la funzione del requisito di cui alla citata disposizione codicistica consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fattosostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass. n. 593/2013, in motivazione). Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così, Cass. n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 3.2 -Ora, col ricorso la ricorrente s’è limitata a riferire che: 1) ella aveva introdotto il giudizio ex art. 548 c.p.c. perché la terza pignorata Calcabrina non aveva reso la dichiarazione di quantità nel procedimento N. 1487/2010 R.G.E.; 2)il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la terza pignorata aveva reso la dichiarazione in altra procedura (N. 1488/2010 R.G.E.) alla prima riunita, N. 34238/19 R.G. donde la carenza d’interesse della Tralicci, condannandola alla rifusione delle spese sia in favore dell’esecutata [OSCURATO:SOCIETA], sia della Calcabrina; 3)l’appello da essa pignorante proposto verteva sul difetto d’interesse di [OSCURATO:SOCIETA] ad opporsi nel giudizio ex art. 548 c.p.c., donde l’erroneità della condanna alle spese in suo favore; null’altro veniva indicato al riguardo. Ebbene, la Tralicci ha anzitutto omesso di specificare se – ed in che termini – ella avesse impugnato la statuizione del Tribunale circa il ritenuto suo difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c., tanto che, nel corpo del primo motivo (che specialmente investe la questione),dirige le sue critiche al riguardo non tanto nei confronti della sentenza d’appello, ma proprio della sentenza di primo grado. Va del resto rilevato che tale deficitnon può superarsi mediante la lettura della stessa sentenza impugnata, o del controricorso: è noto, infatti, che “Nel giudizio di cassazione, il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c., deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. n. 18623/2016). Né, infine, tale decisiva circostanza si ricava con la dovuta chiarezza da alcun altro passaggio del ricorso. Già quanto precede, dunque, segnainevitabilmente la sorte di questo, perché la mancata allegazione circa la tempestiva impugnazione di detta statuizione, che assume carattere pregiudiziale rispetto al regolamento delle spesee alla stessa condanna per lite temeraria (oggetto, rispettivamente, del secondo e del terzo N. 34238/19 R.G. mezzo), impedisce a questa Corte di appurare, dalla mera lettura del ricorso, la potenziale decisività delle censure. Solo dalla lettura del controricorso, di cui non può mai giovarsi la ricorrente per colmare le lacune del suo atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si ricaverebbe poi notizia del fatto:che la stessa Tralicci aveva in realtà proposto un ulteriore pignoramento presso terzi ( n . 40178/09 R.G.E.) , sulla base dello stesso titoloesecutivo, conclusosi con l’assegnazione dell’intero credito, come da ordinanza del 7/10.10.2010; che il giudice dell’esecuzione, in relazione alle plurime iniziative assunte dalla Tralicci per recuperare il proprio credito, aveva adottatouna assai articolata decisione (con ordinanza del 20.4.2011) , da un lato riducendo il pignoramento, ex art. 496 c.p.c., dall’altro sospendendo l’esecuzione e disponendo, infine,la riunione delle procedure suddette . Su ciascuno di tali elementi -sulla cui rilevanza, ai fini dello scrutinio del ricorso, è perfino superfluo soffermarsi - n ulla è stato allegato dalla ricorrente , il che conferma ulteriormente la sussistenza del rilevatovizio processuale. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]; nulla va invece dispostonel rapporto con la Calcabrina, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 34238/19 R.G. P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesein favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d