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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 23471/2022

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. 645 c.p.c. (revoca confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 8125/21, come segnalato da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.), e dichiarò conseguentemente cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite.

L’avv. d’Atri propose appello avverso detta sentenza, contestando la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, nonostante il primo giudice avesse comunque accertato la soccombenza virtuale dell’opponente.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4440/19 del 2.7.2019, rigettò il gravame perché infondato, rilevando che il Marchio non poteva dirsi soccombente, neppure virtualmente, in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo aveva determinato l’invalidità successiva del precetto opposto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 (benché per altri motivi), con la conseguenza che l’opposizione Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 avrebbe dovuto essere in realtà accolta; tuttavia – ha proseguito il giudice d’appello – poiché sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere s’era formato il giudicato, la statuizione sulla compensazione era comunque da confermare, per essersi il precetto rivelato illegittimo.

Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione Roberto d’Atri, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 275 e 615 c.p.c., in relazione agli artt. 645 e 649 c.p.c., per non avere il giudice di merito ritenuto la soccombenza virtuale dell’opponente, stante l’identità dei motivi di opposizione al precetto e all’ingiunzione, per non aver tenuto conto di ciò ai fini del governo delle spese, ed ancora per aver il primo giudice dichiarato d’ufficio la cessazione della materia del contendere senza provocare, sul punto, il contraddittorio tra le parti. 1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 99, 100, 112, 163 e 615 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., giacché il giudice del merito, attribuendo una inammissibile rilevanza alla sopravvenuta caducazione del titolo, ha sostanzialmente consentito all’opponente di immutare i motivi di opposizione all’esecuzione, e ciò inammissibilmente.

Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d N. 27315/19 R.G.

Numero registro generale 27315/2019 nel dar rilievo all’intervenuta caducazione del titolo, lo ha fatto Numero sezionale 844/2022Numero di raccolta generale 23471/2022 traendo l’implicazione di una soccombenza sostanziale dell’opposto, Data pubblicazione 27/07/2022 anziché limitarsi a verificare se i motivi di opposizione, per come proposti e riguardo all’epoca della proposizione, fossero fondati o meno, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. 1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 92, 100 e 112 c.p.c., per non aver la Corte romana esaminato il motivo d’appello con cui si era censurata la prima decisione, che – pur riconoscendo che l’opponente non doveva introdurre, oltre all’opposizione all’ingiunzione, anche l’opposizione a precetto – sanzionava le conclusioni di esso ricorrente, che aveva sollecitato la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione, compensando senza motivo le spese del giudizio. 1.4 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nonché dell’art. 60, comma 4, del r.d.l. n. 1578 del 1933, ed ancora dell’art. 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato esso ricorrente alle spese di lite del giudizio di secondo grado in misura pari ad € 3.777,00, anziché ad € 1.020,00 (avuto riguardo alle sole attività espletate dal difensore del Marchio, ossia lo studio della controversia e la redazione della comparsa di risposta), come da valori medi per la fascia compresa tra € 1.000,00 e 5.000,00, senza minimamente motivare sullo scostamento in aumento.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 del ricorso per pretesa mancanza di firma digitale da parte dell’avv. d’Atri, che si difende da sé.

Infatti, ad onta della equivoca dichiarazione del ricorrente nell’ambito dell’attestazione di conformità, posta in calce al ricorso, dall’esame dell’originale dell’atto - inserito nel fascicolo di parte e, quindi, nel fascicolo d’ufficio di questo giudizio di legittimità - risulta che il ricorso stesso non è nativo digitale, ma analogico, tanto da essere stato firmato di pugno dal d’Atri, sicché è logico ritenere che questi abbia notificato telematicamente al Marchio una copia in pdf del ricorso stesso; l’adempimento che dunque si rende necessario, in tal caso, è l’asseverazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, nonché dell’art. 16-undecies, comma 1, del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che risulta regolarmente effettuata (cumulativamente alla relazione di notificazione ex lege n. 53/1994), come appunto risulta dall’esame del ricorso in originale. 2.2 – Stessa sorte segue anche l’eccezione concernente la pretesa nullità della notificazione, per non essere conforme a quanto disposto dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dal d.m. 28.12.2015.

In proposito, è sufficiente evidenziare che ogni profilo di eventuale nullità risulta comunque superato dalla notifica del controricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché la pretesa invalidità resta sanata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 per il principio di raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 3, c.p.c. 3.1 – Ciò posto, i primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante l’intima connessione. 3.2 – Al riguardo, va in primo luogo disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dal Marchio, che ciò postula al lume del giudicato interno formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Invero, ciò di cui il ricorrente essenzialmente si lamenta, con i mezzi in esame, è che la Corte d’appello, pur vincolata dal giudicato stesso, non abbia ritenuto di dover applicare il criterio della soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese, ma abbia invece valorizzato un criterio di soccombenza sostanziale o effettiva, stante la sopravvenuta illegittimità del precetto opposto, seppur per altre ragioni.

E’ quindi evidente che la definitività della statuizione finisce col costituire il presupposto del nucleo centrale delle doglianze del d’Atri, sicché l’eccezione non coglie nel segno. 3.3 – E’ invece inammissibile la censura inerente alla dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio la cessazione della materia del contendere, anziché provocare, sul punto, il contraddittorio.

A prescindere da ogni altra considerazione, dalla lettura del ricorso non risulta, infatti, che la questione stessa fosse stata proposta dal d’Atri al giudice d’appello, donde l’inammissibilità per novità.

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 3.4 – Venendo finalmente all’esame, nel merito, dei primi tre Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 motivi (ut supra sfrondati), essi non possono trovare accoglimento, benché si renda necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.

Infatti, la Corte d’appello ha sostanzialmente affermato che – pur sussistendo il giudicato di cessazione della materia del contendere – la relativa statuizione di primo grado era erronea, giacché la revoca del decreto ingiuntivo azionato in executivis avrebbe dovuto comportare, in realtà, l’accoglimento dell’opposizione a precetto.

Più in dettaglio, la Corte romana ha sostenuto che “il Marchio non può dirsi soccombente, neppure virtuale”, sicché, stante l’illegittimità del precetto (e, può aggiungersi, stante anche la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Marchio stesso, sul punto), la relativa statuizione sulla compensazione delle spese meritava di essere confermata.

Ora, è noto che, assai di recente, la querelle sulla questione degli effetti della caducazione del titolo esecutivo sull’opposizione all’esecuzione pendente è stata affrontata risolutivamente da Cass., Sez.

Un., n. 25478/2021, che – a composizione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, di cui v’è eco anche nel corpo della sentenza impugnata - ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (conf., Cass. n. 9899/2022).

E’ quindi evidente che la Corte d’appello ha errato nel rendere l’affermazione sopra riportata, perché – fermo il giudicato di cessazione della materia del contendere, peraltro del tutto corretto (contrariamente a quanto opinato non solo dalla Corte, ma dallo stesso ricorrente, seppur sotto diverse angolazioni) – essa avrebbe dovuto verificare se i motivi di opposizione all’esecuzione, come originariamente proposti dal Marchio, fossero ammissibili e fondati, oppure no, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. 3.5 – Tanto, però, non consente l’accoglimento del ricorso, sufficiente essendo, come già anticipato, la mera correzione della motivazione, nel senso sopra esposto, ed anche per quanto infra.

La Corte d’appello, infatti, ha finito col confermare la statuizione sulla compensazione delle spese come operata dal Tribunale, che da un lato aveva tenuto conto della soccombenza virtuale del Marchio (affermando esplicitamente che l’opposizione proposta, ove decisa nel merito, sarebbe stata dichiarata inammissibile), e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 dall’altro aveva valorizzato il contegno processuale del d’Atri che Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022– pur a fronte dell’intervenuta revoca del decreto ingiuntivo azionato – aveva insistito perché fosse comunque pronunciato il rigetto dell’opposizione.

Il dispositivo, dunque, è conforme a legge.

Infatti, ciò di cui si duole l’odierno ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte dei giudici di merito, del disposto dell’art. 92 c.p.c., che – nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente.

Sostiene al riguardo il d’Atri che, anche a seguito del citato intervento del giudice delle leggi, l’art. 92 c.p.c. consente l’integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie.

Da qui, specialmente col terzo mezzo, il ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente dichiarando (p. 16) di non voler denunciare, in questa sede, i pur sussistenti profili di illogicità della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G.

Numero sezionale 844/2022 motivazione adottata dal primo giudice, solo incidentalmente Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 trattati dalla Corte d’appello.

Al riguardo, premesso che l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c., come propugnata dal ricorrente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, Cass. n. 3977/2020, nonché Cass. n. 1950/2022), ritiene la Corte che la conferma della disposta compensazione, come operata dal giudice d’appello, sia in definitiva corretta, perché effettivamente il Tribunale aveva indicato le specifiche ragioni per cui, pur a fronte della soccombenza virtuale del Marchio, le spese andavano regolate nel senso prima riportato.

L’improprio riferimento operato dalla Corte romana alla illegittimità del precetto, dunque, dev’essere anch’esso opportunamente emendato, ex art. 384, ult. comma c.p.c., considerando che il Tribunale aveva effettivamente motivato sulla ripetuta questione, contrariamente all’assunto del d’Atri.

E’ quindi evidente che, nella specie, non è prospettabile alcuna violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (diverse da quelle riportate dalla citata disposizione, nel testo antecedente alla descritta declaratoria di illegittimità costituzionale), e non essendosi censurata, in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui il vizio motivazionale è ancora prospettabile (v.

Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014).

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Numero registro generale 27315/2019 4.1 – Infine, anche il quarto motivo è infondato.

Numero sezionale 844/2022Numero di raccolta generale 23471/2022 E’ ampiamente ricevuto l’insegnamento di questa Corte secondo cui Data pubblicazione 27/07/2022 “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 89/2021; conf., Cass. n. 19989/2021).

Pertanto, poiché l’importo complessivamente liquidato dalla Corte d’appello per compensi in favore del Marchio (€ 3.777,00) rientra ampiamente nell’ambito del parametro massimo dello scaglione di riferimento, ossia da € 1.101,00 a 5.200,00, nonché considerando che il ricorrente non ha adeguatamente censurato la decisione (già sotto il profilo dell’allegazione e dell’autosufficienza del ricorso, anche per quanto disposto dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.) circa il mancato espletamento di tutte le fasi processuali valorizzate dal d.m. n. 55/2014 e succ. modd., la doglianza non può trovare accoglimento. 5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato, previa correzione della motivazione, ut supra.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 645 c.p.c. (revoca confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 8125/21, come segnalato da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.), e dichiarò conseguentemente cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite. L’avv. d’Atri propose appello avverso detta sentenza, contestando la statuizione sulla compensazione delle spese di lite, nonostante il primo giudice avesse comunque accertato la soccombenza virtuale dell’opponente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4440/19 del 2.7.2019, rigettò il gravame perché infondato, rilevando che il Marchio non poteva dirsi soccombente, neppure virtualmente, in quanto la sopravvenuta caducazione del titolo aveva determinato l’invalidità successiva del precetto opposto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 (benché per altri motivi), con la conseguenza che l’opposizione Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 avrebbe dovuto essere in realtà accolta; tuttavia – ha proseguito il giudice d’appello – poiché sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere s’era formato il giudicato, la statuizione sulla compensazione era comunque da confermare, per essersi il precetto rivelato illegittimo. Avverso detta sentenza ricorre ora per cassazione Roberto d’Atri, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 275 e 615 c.p.c., in relazione agli artt. 645 e 649 c.p.c., per non avere il giudice di merito ritenuto la soccombenza virtuale dell’opponente, stante l’identità dei motivi di opposizione al precetto e all’ingiunzione, per non aver tenuto conto di ciò ai fini del governo delle spese, ed ancora per aver il primo giudice dichiarato d’ufficio la cessazione della materia del contendere senza provocare, sul punto, il contraddittorio tra le parti. 1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 99, 100, 112, 163 e 615 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., giacché il giudice del merito, attribuendo una inammissibile rilevanza alla sopravvenuta caducazione del titolo, ha sostanzialmente consentito all’opponente di immutare i motivi di opposizione all’esecuzione, e ciò inammissibilmente. Osserva il ricorrente che la Corte d’appello, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d N. 27315/19 R.G. Numero registro generale 27315/2019 nel dar rilievo all’intervenuta caducazione del titolo, lo ha fatto Numero sezionale 844/2022Numero di raccolta generale 23471/2022 traendo l’implicazione di una soccombenza sostanziale dell’opposto, Data pubblicazione 27/07/2022 anziché limitarsi a verificare se i motivi di opposizione, per come proposti e riguardo all’epoca della proposizione, fossero fondati o meno, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. 1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 92, 100 e 112 c.p.c., per non aver la Corte romana esaminato il motivo d’appello con cui si era censurata la prima decisione, che – pur riconoscendo che l’opponente non doveva introdurre, oltre all’opposizione all’ingiunzione, anche l’opposizione a precetto – sanzionava le conclusioni di esso ricorrente, che aveva sollecitato la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione, compensando senza motivo le spese del giudizio. 1.4 - Con il quarto motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 4, d.m. n. 55/2014 e s.m.i., nonché dell’art. 60, comma 4, del r.d.l. n. 1578 del 1933, ed ancora dell’art. 132 c.p.c., per aver la Corte d’appello condannato esso ricorrente alle spese di lite del giudizio di secondo grado in misura pari ad € 3.777,00, anziché ad € 1.020,00 (avuto riguardo alle sole attività espletate dal difensore del Marchio, ossia lo studio della controversia e la redazione della comparsa di risposta), come da valori medi per la fascia compresa tra € 1.000,00 e 5.000,00, senza minimamente motivare sullo scostamento in aumento. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 del ricorso per pretesa mancanza di firma digitale da parte dell’avv. d’Atri, che si difende da sé. Infatti, ad onta della equivoca dichiarazione del ricorrente nell’ambito dell’attestazione di conformità, posta in calce al ricorso, dall’esame dell’originale dell’atto - inserito nel fascicolo di parte e, quindi, nel fascicolo d’ufficio di questo giudizio di legittimità - risulta che il ricorso stesso non è nativo digitale, ma analogico, tanto da essere stato firmato di pugno dal d’Atri, sicché è logico ritenere che questi abbia notificato telematicamente al Marchio una copia in pdf del ricorso stesso; l’adempimento che dunque si rende necessario, in tal caso, è l’asseverazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, nonché dell’art. 16-undecies, comma 1, del d.l. n. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che risulta regolarmente effettuata (cumulativamente alla relazione di notificazione ex lege n. 53/1994), come appunto risulta dall’esame del ricorso in originale. 2.2 – Stessa sorte segue anche l’eccezione concernente la pretesa nullità della notificazione, per non essere conforme a quanto disposto dall’art. 3-bis della legge n. 53/1994 e dal d.m. 28.12.2015. In proposito, è sufficiente evidenziare che ogni profilo di eventuale nullità risulta comunque superato dalla notifica del controricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], sicché la pretesa invalidità resta sanata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 per il principio di raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 3, c.p.c. 3.1 – Ciò posto, i primi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante l’intima connessione. 3.2 – Al riguardo, va in primo luogo disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità, sollevata dal Marchio, che ciò postula al lume del giudicato interno formatosi sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Invero, ciò di cui il ricorrente essenzialmente si lamenta, con i mezzi in esame, è che la Corte d’appello, pur vincolata dal giudicato stesso, non abbia ritenuto di dover applicare il criterio della soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese, ma abbia invece valorizzato un criterio di soccombenza sostanziale o effettiva, stante la sopravvenuta illegittimità del precetto opposto, seppur per altre ragioni. E’ quindi evidente che la definitività della statuizione finisce col costituire il presupposto del nucleo centrale delle doglianze del d’Atri, sicché l’eccezione non coglie nel segno. 3.3 – E’ invece inammissibile la censura inerente alla dedotta violazione dell’art. 101 c.p.c., per aver il Tribunale rilevato d’ufficio la cessazione della materia del contendere, anziché provocare, sul punto, il contraddittorio. A prescindere da ogni altra considerazione, dalla lettura del ricorso non risulta, infatti, che la questione stessa fosse stata proposta dal d’Atri al giudice d’appello, donde l’inammissibilità per novità. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 3.4 – Venendo finalmente all’esame, nel merito, dei primi tre Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 motivi (ut supra sfrondati), essi non possono trovare accoglimento, benché si renda necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c. Infatti, la Corte d’appello ha sostanzialmente affermato che – pur sussistendo il giudicato di cessazione della materia del contendere – la relativa statuizione di primo grado era erronea, giacché la revoca del decreto ingiuntivo azionato in executivis avrebbe dovuto comportare, in realtà, l’accoglimento dell’opposizione a precetto. Più in dettaglio, la Corte romana ha sostenuto che “il Marchio non può dirsi soccombente, neppure virtuale”, sicché, stante l’illegittimità del precetto (e, può aggiungersi, stante anche la mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte del Marchio stesso, sul punto), la relativa statuizione sulla compensazione delle spese meritava di essere confermata. Ora, è noto che, assai di recente, la querelle sulla questione degli effetti della caducazione del titolo esecutivo sull’opposizione all’esecuzione pendente è stata affrontata risolutivamente da Cass., Sez. Un., n. 25478/2021, che – a composizione di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, di cui v’è eco anche nel corpo della sentenza impugnata - ha affermato il seguente principio di diritto: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (conf., Cass. n. 9899/2022). E’ quindi evidente che la Corte d’appello ha errato nel rendere l’affermazione sopra riportata, perché – fermo il giudicato di cessazione della materia del contendere, peraltro del tutto corretto (contrariamente a quanto opinato non solo dalla Corte, ma dallo stesso ricorrente, seppur sotto diverse angolazioni) – essa avrebbe dovuto verificare se i motivi di opposizione all’esecuzione, come originariamente proposti dal Marchio, fossero ammissibili e fondati, oppure no, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale. 3.5 – Tanto, però, non consente l’accoglimento del ricorso, sufficiente essendo, come già anticipato, la mera correzione della motivazione, nel senso sopra esposto, ed anche per quanto infra. La Corte d’appello, infatti, ha finito col confermare la statuizione sulla compensazione delle spese come operata dal Tribunale, che da un lato aveva tenuto conto della soccombenza virtuale del Marchio (affermando esplicitamente che l’opposizione proposta, ove decisa nel merito, sarebbe stata dichiarata inammissibile), e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 dall’altro aveva valorizzato il contegno processuale del d’Atri che Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022– pur a fronte dell’intervenuta revoca del decreto ingiuntivo azionato – aveva insistito perché fosse comunque pronunciato il rigetto dell’opposizione. Il dispositivo, dunque, è conforme a legge. Infatti, ciò di cui si duole l’odierno ricorrente, nella sostanza, è il preteso malgoverno, da parte dei giudici di merito, del disposto dell’art. 92 c.p.c., che – nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in legge n. 162/2014 – è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. n. 77/2018, “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni”; malgoverno che, però, non può nel complesso dirsi sussistente. Sostiene al riguardo il d’Atri che, anche a seguito del citato intervento del giudice delle leggi, l’art. 92 c.p.c. consente l’integrale compensazione delle spese solo nel caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate dal giudice, ciò che difetterebbe nel caso di specie. Da qui, specialmente col terzo mezzo, il ricorrente deduce la (sola) violazione di legge, espressamente dichiarando (p. 16) di non voler denunciare, in questa sede, i pur sussistenti profili di illogicità della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 27315/2019 N. 27315/19 R.G. Numero sezionale 844/2022 motivazione adottata dal primo giudice, solo incidentalmente Numero di raccolta generale 23471/2022Data pubblicazione 27/07/2022 trattati dalla Corte d’appello. Al riguardo, premesso che l’interpretazione dell’art. 92 c.p.c., come propugnata dal ricorrente, trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, Cass. n. 3977/2020, nonché Cass. n. 1950/2022), ritiene la Corte che la conferma della disposta compensazione, come operata dal giudice d’appello, sia in definitiva corretta, perché effettivamente il Tribunale aveva indicato le specifiche ragioni per cui, pur a fronte della soccombenza virtuale del Marchio, le spese andavano regolate nel senso prima riportato. L’improprio riferimento operato dalla Corte romana alla illegittimità del precetto, dunque, dev’essere anch’esso opportunamente emendato, ex art. 384, ult. comma c.p.c., considerando che il Tribunale aveva effettivamente motivato sulla ripetuta questione, contrariamente all’assunto del d’Atri. E’ quindi evidente che, nella specie, non è prospettabile alcuna violazione dell’art. 92 c.p.c., avendo nella sostanza il giudice del merito motivato sulla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” (diverse da quelle riportate dalla citata disposizione, nel testo antecedente alla descritta declaratoria di illegittimità costituzionale), e non essendosi censurata, in questa sede, la tenuta della relativa motivazione, nei termini in cui il vizio motivazionale è ancora prospettabile (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d N. 27315/19 R.G. Numero registro generale 27315/2019 4.1 – Infine, anche il quarto motivo è infondato. Numero sezionale 844/2022Numero di raccolta generale 23471/2022 E’ ampiamente ricevuto l’insegnamento di questa Corte secondo cui Data pubblicazione 27/07/2022 “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. n. 89/2021; conf., Cass. n. 19989/2021). Pertanto, poiché l’importo complessivamente liquidato dalla Corte d’appello per compensi in favore del Marchio (€ 3.777,00) rientra ampiamente nell’ambito del parametro massimo dello scaglione di riferimento, ossia da € 1.101,00 a 5.200,00, nonché considerando che il ricorrente non ha adeguatamente censurato la decisione (già sotto il profilo dell’allegazione e dell’autosufficienza del ricorso, anche per quanto disposto dall’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.) circa il mancato espletamento di tutte le fasi processuali valorizzate dal d.m. n. 55/2014 e succ. modd., la doglianza non può trovare accoglimento. 5.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato, previa correzione della motivazione, ut supra. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d
Sentenza Cassazione n. 23471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris