CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; — / OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt.337 e 385 cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità nonché manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, attinente al reato di evasione, risulta essere meramente riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici merito che hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), con valutazione di merito non sindacabile in questa sede; che anche il secondo motivo, attinente alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale replica una doglianza già prospettata e risulta essere adeguatamente motivato per avere la Corte del merito valorizzato l'idoneità oppositiva della minaccia proferita dal [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5-6-7 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0