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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15582/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40828/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - in ragione dell'abitualità degli episodi di evasione nonché della complessiva gravità del fatto - e delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40828/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che in punto di pena la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - in ragione dell'abitualità degli episodi di evasione nonché della complessiva gravità del fatto - e delle circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali non sono emersi elementi positivi da poter valorizzare nel caso concreto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08
Sentenza Cassazione n. 15582/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris