CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27639/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha rinunziato alla presenza insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto disequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari delmedesimo Tribunale in data 26 febbraio 2026.Il ricorrente è indagato per il reato di truffa aggravata per il perseguimentodi erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.), venendogli contestato il fatto diaver generato, attraverso la sua impresa edile individuale, crediti di impostafasulli in quanto collegati a lavori mai eseguiti o solo parzialmente eseguiti,sfruttando la normativa del cosiddetto Superbonus 110%, in parte cedendo talicrediti a terzi di buona fede.Il sequestro è stato disposto sia a fini impeditivi, ai sensi dell’art. 321,comma 1, cod. proc. pen., sui crediti di imposta presenti nel cassetto fiscaledell’impresa del ricorrente, sia in quanto finalizzato alla confisca, diretta o perequivalente, di beni e disponibilità riferibili all’indagato, ai sensi dell’art. 321,comma 2, cod. proc. pen., in relazione ai crediti già ceduti a terzi, che avevanogenerato un profitto di oltre un milione di euro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge per avere, prima il Giudice per le indagini preliminari epoi il Tribunale, ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca perequivalente del provento ricavato dalla cessione dei crediti di imposta, a fronte diuna imputazione provvisoria che ritiene consumato il reato con la sola creazionedel credito di imposta, sicché vi sarebbe una violazione del principio dicorrelazione tra l’imputazione ed il fatto storico ritenuto dai giudici della cautela.Una volta consumato il reato con la creazione del credito di imposta, lasuccessiva condotta volta ad incamerare il provento della cessione sarebbe unpost-factum non punibile o, al più, una condotta suscettibile di autonomaqualificazione come autoriciclaggio, fattispecie non contestata.Il ricorso trasfonde il contenuto di una sentenza di legittimità per sostenereche, in ogni caso, si tratterebbe di una truffa aggravata tentata per la mancatacompensazione dei crediti di imposta da parte dei terzi acquirenti, ovvero di unatruffa semplice ai danni dei terzi, non procedibile in assenza di querela, conconsequenziale impossibilità di confisca in entrambi i casi.Si ribadisce la necessità di un diretto rapporto di pertinenzialità tra il benecostituente il profitto ed il reato commesso, che si assume mancante nel caso inesame;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum inmora, non avendo il Tribunale rilevato l’impossibilità di procedere a nuovecessioni dei crediti di imposta introdotta dalla normativa successivamenteintervenuta nella materia del Superbonus 110% ed indicata in ricorso;3) violazione di legge per avere il Tribunale omesso di tenere fede alprincipio di proporzionalità, attesa la concreta possibilità di soddisfare leesigenze cautelari con altri e meno invasivi rimedi, quali l’annullamento deicrediti di imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate o l’annullamento di ufficiodel titolo edilizio da parte dei Comuni interessati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essererigettato.1. Quanto al primo motivo, la questione in ordine al momento consumativodel reato di truffa aggravata contestato, in relazione alla disciplina dellacreazione di crediti di imposta fasulli sfruttando le agevolazioni fiscali dellanormativa del cosiddetto Superbonus 110%, è irrilevante rispetto al tema inesame, come pure, di conseguenza, la presunta, mancata correlazione traimputazione e fatto storico ritenuto dal Tribunale, in ogni caso per nullasussistente avuto riguardo all’assenza di una trasformazione radicaledell’addebito.Sotto quest’ultimo profilo, l’ipotesi che, nel caso in esame, si possa trattaredi una truffa aggravata tentata anziché consumata, è contraddittoria rispetto allastessa tesi difensiva volta a propugnare il perfezionamento del reato in ogni suaparte attraverso la creazione del credito di imposta, secondo quanto, peraltro,indicato, da Sez. U, nel proc. n. 23976/2025 R.G., udienza 26.2.2026 dellaquale, al momento, si conosce solo l’informazione provvisoria, intesa a sostenereche si tratta, in casi come quello di cui si discute, di truffa aggravata consumatae non tentata e nemmeno di truffa semplice, reato eventualmente da affiancarein quanto commesso nei confronti dei terzi di buona fede e non dello Stato(come pure da affiancare sarebbe il reato di autoriciclaggio nell’ipotesi in cui ilprofitto del reato presupposto, come qui di seguito enucleato, fosse statoinvestito dal ricorrente in una delle attività previste dall’art. 648-ter.1. cod.pen.,a questo titolo confiscabile anche come prodotto di tale ultimo reato, ai sensidell’art. 648-quater cod.pen.).L’irrilevanza della questione è data dal fatto che, potendo il profitto esserecostituito anche dai beni direttamente acquistati con i proventi della primaacquisizione illecita (cosiddetti derivati; in questo senso, può essereanalogicamente applicato il principio espresso da Sez. U, n. 10280 del25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700-01), il sequestro a fini diconfisca poteva estendersi anche a quanto ricavato dal ricorrente - inveropacificamente, sotto il profilo della derivazione causale - a seguito della cessionedei crediti di imposta fasulli, quantificato nella imputazione e nel provvedimentoimpugnato in una somma pari ad oltre un milione di euro (in via diretta seritrovata al ricorrente, ovvero per equivalente, ai sensi dell’art. 640-quatercod.pen., con il richiamo integrale all’art. 322-ter cod. proc. pen., nell’ipotesi diimpossibilità della confisca diretta, per ostacoli di tipo fattuale o giuridico).Inoltre, si richiama, in proposito, il principio di diritto - applicabile anche alcaso in esame per identità di ratio sebbene riferito al reato di cui all’art. 316-tercod.pen. - secondo il quale, in tema di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, diretta o per equivalente, di cui all'art. 322-ter cod. proc. pen., ilprofitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integrato dallaacquisizione, mediante sconto in fattura, di crediti di imposta inesistenti relativial c.d. "sisma bonus acquisti" (nella specie, per la mancata esecuzione degliinterventi sul patrimonio edilizio da cui sarebbe dovuto conseguire il diritto alladetrazione fiscale), legittimamente può avere ad oggetto, oltre che l'importo delcredito conseguito, anche le utilità derivate all'autore del reato dalla ulteriorecessione di detto credito a terzi (Sez. 6, n. 13339 del 05/03/2025, Cuccaro, Rv.287932-01).La identità di ratio tra le due discipline ablative inerenti ai due reati siravvede anche nel richiamo integrale dell’art. 640-quater, cod.pen., applicabilein relazione alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,all’art. 322-ter cod.pen. applicabile al reato di cui all’art. 316-ter cod.pen.2. Il secondo motivo è generico in quanto l’esigenza cautelare sottesa alsequestro dei crediti di imposta, è stata rinvenuta dal Tribunale non solo nellapossibilità di ulteriore cessione di essi, ma anche nella possibilità di portarli adulteriore compensazione (fg. 4 del provvedimento impugnato), ferma restandol’indicata ulteriore prosecuzione dell’attività illecita del ricorrente segnalata a fg.7 del provvedimento impugnato.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto introduce, ai fini divalutare la legittimità del sequestro sotto il profilo del rispetto del principio diproporzionalità, misure estranee all’ambito penale e per di più non in corso masolo ipoteticamente adottabili da parte di altre autorità amministrative, cosìprivando di ogni concretezza le censure inerenti ad una presunta nonsovrapponibilità tra l’odierno sequestro e tali (allo stato inesistenti) misure.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]