CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 novembre 2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 99 cod. pen., 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Ritenuto che i tre motivi sollevati (omessa pronuncia di sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato; omessa applicazione del minimo assoluto della pena unitamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con esclusione della contestata recidiva; omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in