CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7569-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2576/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente ricorre avverso la pronuncia della CTR per il Lazio che ha confermato la sentenza della C11-> di Roma ove non sono state apprezzate le ragioni della contribuente in tema di ritualità della notifica delle cartelle esattoriali presupposte ad un atto di pignoramento presso terzi da cui derivava la conoscenza delle prime. Più in particolare, entrambi i collegi di merito rilevavano la correttezza degli adempimenti per la notifica al relativamente irreperibile, il primo collegio dando atto dell'invio della CAD. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per violazione dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, in rapporto agli articoli 2697 c.c. 115, 116, 140, 148, 149 c.p.c., nonché 3, 5, 7 terzo comma, 14 e 15 1. n. 890/1982, nonché art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza contestando la ritualità della notifica, segnatamente la prova di invio della CAD di cui si nega la ricezione. Sul punto è recentemente intervenuta questa Corte a Sezioni Unite, affermando che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua Ric. 2021 n. 07569 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatoti° può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della 1. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. S.U. n 10012/2021). La spedizione della predetta C.A.D. non è più pertanto sufficiente, ma deve essere fornita prova della rituale ricezione. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Lazio in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti