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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45721/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PNFS2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 novembre 2019, il Giudice di Pace di Venezia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di €. 10.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello (che, in data 22.12.20210, il Tribunale di Venezia ha qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte per la decisione), formulando quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per contraddittorietà, avendo l'Autorità amministrativa in data 23.3.2019 emesso provvedimento di avviso orale nei confronti dell'imputato, così implicitamente riconoscendo la legittimità della posizione dell'imputato nel territorio dello Stato.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen., costituendo fatto notorio la circostanza che a Cuba esiste un regime totalitario per cui la condotta dell'imputato sarebbe stata scriminata.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto dì motivazione in relazione agli artt. 62 n. 1 e 62 bis cod. pen..

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. In data 21 luglio 2021, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte "motivi nuovi", ribadendo le censure già svolte con l'impugnazione principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente e congruamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).

Il secondo motivo è inammissibile perché assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto integra l'esimente dello stato di necessità la condotta commessa per evitare un pericolo attuale e inevitabile e non soltanto per il timore di future rappresaglie.Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché afferenti al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle risultanze istruttorie; in particolare, l'imputato è stato considerato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a suo carico; il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. non risulta essere stato sollecitato al giudice della cognizione, che ha inflitto al Miranda il minimo della pena edittale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03PNFS2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2019, il Giudice di Pace di Venezia riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di €. 10.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello (che, in data 22.12.20210, il Tribunale di Venezia ha qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti a questa Corte per la decisione), formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per contraddittorietà, avendo l'Autorità amministrativa in data 23.3.2019 emesso provvedimento di avviso orale nei confronti dell'imputato, così implicitamente riconoscendo la legittimità della posizione dell'imputato nel territorio dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 54 cod. pen., costituendo fatto notorio la circostanza che a Cuba esiste un regime totalitario per cui la condotta dell'imputato sarebbe stata scriminata. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e difetto dì motivazione in relazione agli artt. 62 n. 1 e 62 bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. In data 21 luglio 2021, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte "motivi nuovi", ribadendo le censure già svolte con l'impugnazione principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Il primo motivo riproduce profili di censura già adeguatamente e congruamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione non manifestamente illogica (cfr. pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Il secondo motivo è inammissibile perché assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto integra l'esimente dello stato di necessità la condotta commessa per evitare un pericolo attuale e inevitabile e non soltanto per il timore di future rappresaglie.Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché afferenti al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle risultanze istruttorie; in particolare, l'imputato è stato considerato non meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali a suo carico; il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. non risulta essere stato sollecitato al giudice della cognizione, che ha inflitto al Miranda il minimo della pena edittale. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]