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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 19455/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]kINI ERMINIO, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 23.11.2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23.11.2021 il Tribunale di Benevento, adito in sede di riesame ha confermato il decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero del sequestro probatorio di 46 Kg di carne eseguito dalla PG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le cattive condizioni di pulizia e manutenzione della macelleria dal medesimo gestita, ivi compresa la cella frigorifera avendo ivi rinvenuto carni prive di etichetta in cattivo stato di conservazione all'interno di un congelatore, salumi privi anch'essi di etichetta appesi ad un telaio di legno, ritenendo ipotizzabile nei suoi confronti il reato di cui all'art. 5 L.283/1962 per aver detenuto per la vendita alimenti sia in cattivo stato di conservazione (lettera b), sia insudiciati ed alterati (lettera d).

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale lamenta che nessuna risposta sia stata data dal tribunale adito alle censure devolutegli in ordine alla mancanza di autonoma valutazione delle finalità assolte dal sequestro per essersi il PM limitato a recepire acriticamente quanto riportato nel verbale della PG, nonché all'estensione della convalida al reato di cui alla lett. d) dell'art. 5 L. 283/1962 quantunque il sequestro fosse stato eseguito dalla PG esclusivamente con riferimento alla fattispecie criminosa di cui alla lettera b).

Evidenzia altresì che il provvedimento di convalida menzionasse esclusivamente gli articoli di legge ritenuti violati senza alcuna indicazione della condotta penalmente rilevante, con conseguente nullità per violazione del diritto di difesa e correlata incolmabilità della lacuna ad opera del giudice del riesame che avrebbe dovuto, invece, annullare il decreto del PM per mancanza di motivazione.

Quanto al fumus del reato ne contesta la ravvisabilità deducendo che il sanitario della ASL non aveva né campionato la carne oggetto del sequestro, né eseguito i tamponi limitandosi esclusivamente a disporre il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie cui il Calandini aveva immediatamente ottemperato, tanto da aver ottenuto l'autorizzazione alla riapertura della macelleria a mendo di 20 ore dal sequestro, che il congelatore sequestrato apparteneva al supermercato al cui interno si trova la macelleria, che la carne era tracciabile e perfettamente conservata, che la presenza della ruggine era stata rinvenuta sulla parte esterna delle strutture e dunque in zone non a contatto con la merce destinata alla vendita, che la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda esonerava l'indagato dalla manutenzione degli arredi spettante al proprietario e che il sudiciume rinvenuto era ascrivibile alla lavorazione e al taglio della carne effettuata prima del controllo ispettivo avvenuto in pieno orario di apertura del locale al pubblico.

Lamenta, infine la mancanza di motivazione nel decreto di convalida in ordine alle finalità probatorie perseguite, nonché la violazione del principio di proporzionalità per essere stati indiscriminatamente appresi 46 kg. di carne laddove l'unica criticità riscontrata riguardava i salumi neppure attinti dal vincolo.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché la trasmissione da parte della Cancelleria del verbale di sequestro, del decreto di convalida del PM, del verbale di udienza svoltasi innanzi al tribunale del riesame e dei motivi di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2 c5-' 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tutti i profili di censura.

Deve essere rilevato, per quanto attiene all'eccepita mancanza di autonoma valutazione delle finalità probatorie, che, trattandosi di vizio funzionale a salvaguardare le sfere di rispettiva autonomia dell'organo richiedente la misura e di quello deliberante, a presidio dell'imparzialità di quest'ultimo e dell'effettività del controllo giurisdizionale, preteso dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria per le misure cautelari personali e il sequestro preventivo, lo stesso non è configurabile per il sequestro probatorio che rientra, quanto alla sua adozione, nella competenza esclusiva del Pubblico Ministero, sia se disposto di sua iniziativa, sia se si tratti della convalida dell'operato della polizia giudiziaria.

Muovendo dal principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - anche alle misure cautelari reali e più in generale alle diverse tipologie di sequestro contemplate dall'ordinamento processuale, nei limiti in cui esse risultino compatibili con le caratteristiche peculiari dell'atto di cui si tratta (Sez.

U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 266789), questa Corte ha già affermato come debba escludersi che requisito dell'autonoma valutazione dei presupposti della misura si attagli al decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero che, in quanto parte processuale e non organo giurisdizionale terzo, può richiamare a sostegno del proprio provvedimento l'esito delle indagini da lui stesso dirette (Sez. 5, Sentenza n. 48248 del 12/09/2019 - dep. 27/11/2019, Schiavone, Rv. 277840).

Se la ratio sottesa a tale condivisibile approdo riposa sulla peculiare natura dell'intervento ablativo volto alla ricerca della prova, quale si configura il sequestro probatorio, e sulla conseguente esclusione che il requisito dell'autonoma valutazione possa costituire un presupposto di validità del provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga tale sequestro, difettando in tal caso una pregressa valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo in riferimento alla quale giudicare l'autonomia di quella operata dall'autorità che tale vincolo dispone, il medesimo principio deve ritenersi a fortiori applicabile allorquando la misura venga adottata dal PM ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. in forma di convalida del sequestro eseguito di urgenza dalla PG, non rivestendo il verbale delle relative operazioni il valore di atto autonomo rispetto alla ratifica del suo operato da parte del Pubblico Ministero, essendo questi lo stesso organo che ricopre, a norma dell'art. 327 cod. proc. pen., il ruolo di dirigente delle indagini e che in tale veste dispone direttamente della polizia giudiziaria. '3 Invero, intanto può essere sanzionata la mancanza di autonoma valutazione, volta a impedire atteggiamenti di acritica riproposizione, da parte di un organo giurisdizionale terzo ed imparziale al cui intervento è subordinata la limitazione di beni costituzionalmente rilevanti del cittadino, delle argomentazioni del pubblico ministero, inteso come parte processuale, in quanto l'autorità richiedente sia diversa da quella che dispone la misura: presupposto questo all'evidenza insussistente nel caso del sequestro probatorio adottato o convalidato dal pubblico ministero che richiama a supporto del medesimo l'esito delle indagini dallo stesso dirette

2. Quella che invece la difesa contesta come indebita estensione del sequestro da parte del Pubblico Ministero alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 5 lett. d) L.283/1962, non indicata dalla PG, altro non è che la legittima prerogativa dell'autorità giudiziaria cui spetta, quale soggetto deputato a ratificare l'operato della PG, la qualifica non solo della tipologia di sequestro eseguito, ma altresì in quanto dominus dell'imputazione il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dalla PG, senza alcun dovere di motivare al riguardo, senza che neppure sia richiesta la formulazione di un capo completo di imputazione purchè emerga chiaramente che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti alla fattispecie astratta del reato ipotizzato che ne legittimi l'apprensione ai fini della ricerca della prova.

3. Generiche sono altresì le ulteriori censure proposte in ordine alla sussistenza dei reati per cui si procede, mirando le doglianze difensive ad accreditare la necessità di un apprezzamento del fumus commissi delicti in grado di tradursi in una vera e propria valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa.

Il che non solo è in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che fonda la legittimità della misura sull'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della "res" o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G. (ex multis Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc.

Bulgarella e altri, Rv. 267007), ma altresì con la funzione stessa del sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova del reato.

Ed in merito alla sussistenza del suddetto funnus il decreto di convalida del sequestro risultava tutt'altro che privo di motivazione avendo richiamato, come affermato dal Tribunale, che dunque era legittimato ad integrarla ai sensi dell'art. 309 c.p.p., proprio perché la stessa non era radicalmente assente, il verbale di sequestro redatto dal NAS di Salerno all'esito del sopralluogo presso il supermercato di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio all'interno del quale vi è la macelleria dell'indagato.

Del resto, la difesa, a fronte della compiuta evidenziazione non solo delle supposte fattispecie contravvenzionali ma altresì degli elementi indiziari posti a fondamento della stessa ipotesi investigativa, stante l'espresso riferimento alle carni che, a differenza dei salumi appesi ad un telaio in assenza di condizioni di sicurezza e dunque a rischio di caduta al suolo, erano state trovate al momento del sopralluogo in stato di precaria congelazione all'interno di un congelatore a pozzetto con residui di brina e sudiciume e di cattiva conservazione all'interno di una cella frigo intrisa di sporcizia, con presenza di ruggine e di incrostazioni lungo le pareti ed i telai, attacca l'ordinanza impugnata su un piano squisitamente motivazionale, non deducibile in sede di legittimità stante la limitazione prevista dall'art. 325 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro ai soli vizi di violazione di legge.

Nel sostenere la propria estraneità ai fatti, peraltro confondendo le prescrizioni impartite dal sanitario della Asl, funzionali esclusivamente alla riapertura dell'esercizio commerciale al pubblico, con il provvedimento di sequestro eseguito dalla PG sulla carne destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, il ricorrente tralascia integralmente la natura del provvedimento ablatorio in esame.

Vertendosi infatti in tema di sequestro probatorio quel che rileva, ai fini del funnus necessario per l'emissione della misura, ontologicamente volta alla ricerca della prova, non concerne l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto di elementi tali da configurare l'astratta configurabilità di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e la fattispecie criminosa, di procedere alla sua acquisizione (Sez. 1, n. 5545 del 03/10/1997 - dep. 26/02/1998, Attaniese, Rv. 209889; Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003 - dep. 29/04/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 - dep. 14/04/2015, Previtero, Rv. 263053): è pertanto l'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, il parametro con cui deve confrontarsi il Tribunale del riesame nel confermare o meno la misura, ben diverso dalla prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa.

4. Quanto all'eccepita mancata indicazione nel decreto di convalida delle finalità probatorie, il ricorso non solo si rivela privo del requisito dell'autosufficienza non venendo allegato ad esso il provvedimento di convalida, così precludendo a questa Corte la verifica cui viene solo in astratto sollecitata, ma in ogni caso le dispiegate censure si sviluppano integralmente nell'orbita del merito, risolvendosi nella mera contestazione dello stato di conservazione della carne in sequestro, senza confrontarsi con la necessità di procedere ai necessari accertamenti in ordine alla sua provenienza, alla sua destinazione e alle condizioni di alterazione a seguito della congelazione, puntualmente indicata nell'ordinanza impugnata che sul punto richiama espressamente il provvedimento del Pubblico Ministero.

5. Oltremodo generica è, infine, l'invocata violazione del principio di proporzionalità, formulata in termini esclusivamente astratti, senza alcuna evidenziazioni delle ragioni in forza delle quali l'apprensione delle carni rinvenute nel congelatore in stato di precaria congelazione, come di quelle inadeguatamente conservate nella cella frigorifera, e prive di etichetta debba, non essendo contestato che fossero tutte destinate alla commercializzazione, ritenersi "indiscriminata": in tanto, infatti, può ritenersi trasgredito, in relazione all'acquisizione di tutti gli esemplari della medesima produzione o ai prodotti di un medesimo esercizio commerciale, il principio di proporzionalità ed adeguatezza in quanto l'accertamento tecnico degli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo (Sez. 6, Sentenza n. 9574 del 19/11/2019 - dep. 10/03/2020, Schiavon, Rv. 278564), profilo questo inrelazione al quale il ricorso resta silente.

Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]kINI ERMINIO, nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 23.11.2021 del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23.11.2021 il Tribunale di Benevento, adito in sede di riesame ha confermato il decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministero del sequestro probatorio di 46 Kg di carne eseguito dalla PG nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le cattive condizioni di pulizia e manutenzione della macelleria dal medesimo gestita, ivi compresa la cella frigorifera avendo ivi rinvenuto carni prive di etichetta in cattivo stato di conservazione all'interno di un congelatore, salumi privi anch'essi di etichetta appesi ad un telaio di legno, ritenendo ipotizzabile nei suoi confronti il reato di cui all'art. 5 L.283/1962 per aver detenuto per la vendita alimenti sia in cattivo stato di conservazione (lettera b), sia insudiciati ed alterati (lettera d). 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione formulando un unico pluriarticolato motivo con il quale lamenta che nessuna risposta sia stata data dal tribunale adito alle censure devolutegli in ordine alla mancanza di autonoma valutazione delle finalità assolte dal sequestro per essersi il PM limitato a recepire acriticamente quanto riportato nel verbale della PG, nonché all'estensione della convalida al reato di cui alla lett. d) dell'art. 5 L. 283/1962 quantunque il sequestro fosse stato eseguito dalla PG esclusivamente con riferimento alla fattispecie criminosa di cui alla lettera b). Evidenzia altresì che il provvedimento di convalida menzionasse esclusivamente gli articoli di legge ritenuti violati senza alcuna indicazione della condotta penalmente rilevante, con conseguente nullità per violazione del diritto di difesa e correlata incolmabilità della lacuna ad opera del giudice del riesame che avrebbe dovuto, invece, annullare il decreto del PM per mancanza di motivazione. Quanto al fumus del reato ne contesta la ravvisabilità deducendo che il sanitario della ASL non aveva né campionato la carne oggetto del sequestro, né eseguito i tamponi limitandosi esclusivamente a disporre il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie cui il Calandini aveva immediatamente ottemperato, tanto da aver ottenuto l'autorizzazione alla riapertura della macelleria a mendo di 20 ore dal sequestro, che il congelatore sequestrato apparteneva al supermercato al cui interno si trova la macelleria, che la carne era tracciabile e perfettamente conservata, che la presenza della ruggine era stata rinvenuta sulla parte esterna delle strutture e dunque in zone non a contatto con la merce destinata alla vendita, che la stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda esonerava l'indagato dalla manutenzione degli arredi spettante al proprietario e che il sudiciume rinvenuto era ascrivibile alla lavorazione e al taglio della carne effettuata prima del controllo ispettivo avvenuto in pieno orario di apertura del locale al pubblico. Lamenta, infine la mancanza di motivazione nel decreto di convalida in ordine alle finalità probatorie perseguite, nonché la violazione del principio di proporzionalità per essere stati indiscriminatamente appresi 46 kg. di carne laddove l'unica criticità riscontrata riguardava i salumi neppure attinti dal vincolo. Conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché la trasmissione da parte della Cancelleria del verbale di sequestro, del decreto di convalida del PM, del verbale di udienza svoltasi innanzi al tribunale del riesame e dei motivi di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 2 c5-' 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tutti i profili di censura. Deve essere rilevato, per quanto attiene all'eccepita mancanza di autonoma valutazione delle finalità probatorie, che, trattandosi di vizio funzionale a salvaguardare le sfere di rispettiva autonomia dell'organo richiedente la misura e di quello deliberante, a presidio dell'imparzialità di quest'ultimo e dell'effettività del controllo giurisdizionale, preteso dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria per le misure cautelari personali e il sequestro preventivo, lo stesso non è configurabile per il sequestro probatorio che rientra, quanto alla sua adozione, nella competenza esclusiva del Pubblico Ministero, sia se disposto di sua iniziativa, sia se si tratti della convalida dell'operato della polizia giudiziaria. Muovendo dal principio affermato dalle Sezioni Unite secondo il quale nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - anche alle misure cautelari reali e più in generale alle diverse tipologie di sequestro contemplate dall'ordinamento processuale, nei limiti in cui esse risultino compatibili con le caratteristiche peculiari dell'atto di cui si tratta (Sez. U, Sentenza n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 266789), questa Corte ha già affermato come debba escludersi che requisito dell'autonoma valutazione dei presupposti della misura si attagli al decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero che, in quanto parte processuale e non organo giurisdizionale terzo, può richiamare a sostegno del proprio provvedimento l'esito delle indagini da lui stesso dirette (Sez. 5, Sentenza n. 48248 del 12/09/2019 - dep. 27/11/2019, Schiavone, Rv. 277840). Se la ratio sottesa a tale condivisibile approdo riposa sulla peculiare natura dell'intervento ablativo volto alla ricerca della prova, quale si configura il sequestro probatorio, e sulla conseguente esclusione che il requisito dell'autonoma valutazione possa costituire un presupposto di validità del provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga tale sequestro, difettando in tal caso una pregressa valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo in riferimento alla quale giudicare l'autonomia di quella operata dall'autorità che tale vincolo dispone, il medesimo principio deve ritenersi a fortiori applicabile allorquando la misura venga adottata dal PM ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen. in forma di convalida del sequestro eseguito di urgenza dalla PG, non rivestendo il verbale delle relative operazioni il valore di atto autonomo rispetto alla ratifica del suo operato da parte del Pubblico Ministero, essendo questi lo stesso organo che ricopre, a norma dell'art. 327 cod. proc. pen., il ruolo di dirigente delle indagini e che in tale veste dispone direttamente della polizia giudiziaria. '3 Invero, intanto può essere sanzionata la mancanza di autonoma valutazione, volta a impedire atteggiamenti di acritica riproposizione, da parte di un organo giurisdizionale terzo ed imparziale al cui intervento è subordinata la limitazione di beni costituzionalmente rilevanti del cittadino, delle argomentazioni del pubblico ministero, inteso come parte processuale, in quanto l'autorità richiedente sia diversa da quella che dispone la misura: presupposto questo all'evidenza insussistente nel caso del sequestro probatorio adottato o convalidato dal pubblico ministero che richiama a supporto del medesimo l'esito delle indagini dallo stesso dirette 2. Quella che invece la difesa contesta come indebita estensione del sequestro da parte del Pubblico Ministero alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 5 lett. d) L.283/1962, non indicata dalla PG, altro non è che la legittima prerogativa dell'autorità giudiziaria cui spetta, quale soggetto deputato a ratificare l'operato della PG, la qualifica non solo della tipologia di sequestro eseguito, ma altresì in quanto dominus dell'imputazione il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dalla PG, senza alcun dovere di motivare al riguardo, senza che neppure sia richiesta la formulazione di un capo completo di imputazione purchè emerga chiaramente che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti alla fattispecie astratta del reato ipotizzato che ne legittimi l'apprensione ai fini della ricerca della prova. 3. Generiche sono altresì le ulteriori censure proposte in ordine alla sussistenza dei reati per cui si procede, mirando le doglianze difensive ad accreditare la necessità di un apprezzamento del fumus commissi delicti in grado di tradursi in una vera e propria valutazione nel merito della fondatezza dell'accusa. Il che non solo è in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che fonda la legittimità della misura sull'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della "res" o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G. (ex multis Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 267007), ma altresì con la funzione stessa del sequestro probatorio quale mezzo di ricerca della prova del reato. Ed in merito alla sussistenza del suddetto funnus il decreto di convalida del sequestro risultava tutt'altro che privo di motivazione avendo richiamato, come affermato dal Tribunale, che dunque era legittimato ad integrarla ai sensi dell'art. 309 c.p.p., proprio perché la stessa non era radicalmente assente, il verbale di sequestro redatto dal NAS di Salerno all'esito del sopralluogo presso il supermercato di [OSCURATO:PERSONA] del Sannio all'interno del quale vi è la macelleria dell'indagato. Del resto, la difesa, a fronte della compiuta evidenziazione non solo delle supposte fattispecie contravvenzionali ma altresì degli elementi indiziari posti a fondamento della stessa ipotesi investigativa, stante l'espresso riferimento alle carni che, a differenza dei salumi appesi ad un telaio in assenza di condizioni di sicurezza e dunque a rischio di caduta al suolo, erano state trovate al momento del sopralluogo in stato di precaria congelazione all'interno di un congelatore a pozzetto con residui di brina e sudiciume e di cattiva conservazione all'interno di una cella frigo intrisa di sporcizia, con presenza di ruggine e di incrostazioni lungo le pareti ed i telai, attacca l'ordinanza impugnata su un piano squisitamente motivazionale, non deducibile in sede di legittimità stante la limitazione prevista dall'art. 325 cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro ai soli vizi di violazione di legge. Nel sostenere la propria estraneità ai fatti, peraltro confondendo le prescrizioni impartite dal sanitario della Asl, funzionali esclusivamente alla riapertura dell'esercizio commerciale al pubblico, con il provvedimento di sequestro eseguito dalla PG sulla carne destinata alla vendita in cattivo stato di conservazione, il ricorrente tralascia integralmente la natura del provvedimento ablatorio in esame. Vertendosi infatti in tema di sequestro probatorio quel che rileva, ai fini del funnus necessario per l'emissione della misura, ontologicamente volta alla ricerca della prova, non concerne l'esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto di elementi tali da configurare l'astratta configurabilità di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e la fattispecie criminosa, di procedere alla sua acquisizione (Sez. 1, n. 5545 del 03/10/1997 - dep. 26/02/1998, Attaniese, Rv. 209889; Sez. 3, n. 19766 del 25/02/2003 - dep. 29/04/2003, Conventi, Rv. 224882; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015 - dep. 14/04/2015, Previtero, Rv. 263053): è pertanto l'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria, il parametro con cui deve confrontarsi il Tribunale del riesame nel confermare o meno la misura, ben diverso dalla prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa. 4. Quanto all'eccepita mancata indicazione nel decreto di convalida delle finalità probatorie, il ricorso non solo si rivela privo del requisito dell'autosufficienza non venendo allegato ad esso il provvedimento di convalida, così precludendo a questa Corte la verifica cui viene solo in astratto sollecitata, ma in ogni caso le dispiegate censure si sviluppano integralmente nell'orbita del merito, risolvendosi nella mera contestazione dello stato di conservazione della carne in sequestro, senza confrontarsi con la necessità di procedere ai necessari accertamenti in ordine alla sua provenienza, alla sua destinazione e alle condizioni di alterazione a seguito della congelazione, puntualmente indicata nell'ordinanza impugnata che sul punto richiama espressamente il provvedimento del Pubblico Ministero. 5. Oltremodo generica è, infine, l'invocata violazione del principio di proporzionalità, formulata in termini esclusivamente astratti, senza alcuna evidenziazioni delle ragioni in forza delle quali l'apprensione delle carni rinvenute nel congelatore in stato di precaria congelazione, come di quelle inadeguatamente conservate nella cella frigorifera, e prive di etichetta debba, non essendo contestato che fossero tutte destinate alla commercializzazione, ritenersi "indiscriminata": in tanto, infatti, può ritenersi trasgredito, in relazione all'acquisizione di tutti gli esemplari della medesima produzione o ai prodotti di un medesimo esercizio commerciale, il principio di proporzionalità ed adeguatezza in quanto l'accertamento tecnico degli stessi possa essere efficacemente compiuto anche attraverso l'esame di un campione rappresentativo (Sez. 6, Sentenza n. 9574 del 19/11/2019 - dep. 10/03/2020, Schiavon, Rv. 278564), profilo questo inrelazione al quale il ricorso resta silente. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento
Decreto Cassazione n. 19455/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris