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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09115/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28570 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ E F (S.I.A.I.) S.R.L., in per- sona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caroli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54; –ricorrente – Oggetto:rettifica di- chiarazioneIVA e san- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita in giudizio al solo fine di partecipare all ’ eventuale udienza di discussione ex art.370 primocomma cod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia,sez. distaccata di Taranto, n. 227/28/2012, depositata il 24 di- cembre2012.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.distaccata di Taranto, veniva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agen- ziadelle E ntrate avverso la sentenza n.663/4/2007 emessa dalla Com- missionetributaria provinciale di Taranto, la quale a sua volta acco- glievail ricorso della societ à [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ FS.r.l. avente ad oggetto l ’ avviso di accertamento IVA per l ’ anno di imposta2001 notificato.

Con l ’ atto impositivo veniva rettificata la di- chiarazioneIVA relativa a tale anno di imposta, e veniva recuperata la maggiore imposta non versata, oltre che la illegittima detrazione dell’IVA afferente spese accessorie (ag enzia e notarili) addebitate a titolodi rivalsa, ed erano irrogate le relative sanzioni. 2.Con l ’ atto impositivo l ’ Amministrazione finanziaria contestava, in re- lazionead operazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intracomunitaria,l'indebito assolvimento dell ’ imposta armonizzata me- diante l ’ applicazione del regime del margine e l'illegittima detrazione dell'IVAdi rivalsa con riferimento a spese accessorie. 3.Il giudice di appello, a differenza del giudice di prime cure, riteneva nella fattispecie non sussistenti i presupposti per l'assolvimento dell’IVA secondo tali modalit à e che la contribuente avrebbe potuto agevolmenteverificare tale circostanza sulla ba se del contenuto della documentazionetecnica trasmessale. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a sette motivi, mentre l ’ Agenzia delle entrate ha de- positatomera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell ’ eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ..

Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di vo- lersi avvalere delle disposizioni di cui al d.l. n.119/2018 proponendo istanzadi rinvio datata 29 april e 2019. 5.In assenza di ulteriori sviluppi la Corte ha disposto l ’ acquisizione del fascicolodel merito e fissato adunanza camerale per la decisione.

Consideratoche: 6.Il primo motivo - articolato in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod,. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.101cod. proc. civ. e 24 comma 2 Cost. da parte della CTR è in- centratosulla irrituale notifica dell ’ appello impugnata dalla parte, e per questooggetto di querela di falso avanti al GO ed è inammis sibile. 7.La Corte in primo luogo d à atto del fatto che nessuna delle parti ha depositatomemorie anteriori all ’ adunanza camerale rendendo noti gli esitidel processo radicato davanti al giudice ordinario per querela di falso n é del seguito all ’ iniziale volont à della contribuente di adire la definizioneagevolata ex d.l. n.119/2018.

Tantopremesso, la doglianza è inconducente dal momento che, come affermalo stesso ricorso, non è possibile sospendere il processo di cas- sazioneper effetto della proposizion e della querela di falso ex art.221 ess. cod. proc. civ. e, allo stato, sulla base degli atti la domanda della contribuente avente ad oggetto la notifica del ricorso in appello nei confrontidella societ à non risulta essere stata accolta dal GO con sen- tenzadefinitiva.

8. Il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.16,17, 20 e 53 d.lgs n.546/1992 e la nullit à del procedimento di secondogrado ed è sempre relativo alla notifica dell ’ appello, ritenuta illegittima perch é eff ettuata presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto,ed è inammissibile in quanto privo di specificit à dal momento chenon riproduce gli atti di elezione del domicilio in primo grado e la relatadi notifica del ricorso in appello per consentire al Col legio deci- denteun confronto. 9.Il terzo motivo, ancora relativo alla notifica dell ’ appello e proposto aifini dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., contesta la viola- zionee falsa applicazione dell ’ art.7 comma 6 della l. n.890/82 nel testo novellatodalla l. n.31/2008, per il fatto che la notifica dell ’ atto di ap- pelloeffettuata ex lege 890/1982 si sia compiuta con l ’ apposizione di una firma illeggibile apposta in assenza del destinatario e di persona qualificata a ricevere gli atti notificati e no n si sia accompagnata all’emissionedi CAN nonostante il fatto che, in assenza del destinata- rio,il plico fosse stato consegnato a persona non individuata.

10. La censura in disamina è inammissibile per difetto di specificit à , nonessendo riprodotta in ric orso la relata di notifica di cui si contestano le carenze (asserita illeggibilit à della firma, asserita mancata indica- zione della CAN) e, dunque, nuovamente la ricorrente non mette la Cortenelle condizioni necessarie per apprezzare la decisivit à della ce n- sura.

Resta in ogni caso fermo (cfr. ex multis Cass. 27.5.2011 n. 11708)che, anche se manchino nell'avviso di ricevimento della notifica postaleda restituire al mittente le generalit à della persona cui l'atto è stato consegnato, l ’ adempimento non è prev isto da alcuna norma, e anche laddove la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'attoè pur sempre valido poich é la relazione tra la persona cui esso e destinatoe quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un pre- liminare accertam ento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficaciaprobatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente soloin tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'av- visodi ricevimento della raccomandata.

Come gi à sopra osse rvato la parterende noto di aver proposto la querela di falso ma la Corte non è poistata portata a conoscenza degli esiti di tale processo e anche per taleragione la doglianza è inammissibile.

11. Il quarto motivo, agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.12 d.lgs. n.546/1992, ed è destituito di fondamento perch é non è previsto dal sistemaprocessuale che prima della declaratoria di contumacia il con- venutonon costituito ma ritualmen te intimato sia invitato dal giudice amunirsi di un difensore tecnico, dovendo la parte informarsi e prov- vederea riguardo e la stessa mancata costituzione in giudizio in pre- senzadi notifica rituale è una scelta processuale della parte.

12. Il quinto mot ivo, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, 40 d.l.n.41/1994, convertito in legge 22.3.1995 n.85, e verte sui presup- posti di applicazione del regime dell ’ IVA del margine e del riparto dell’onere della prova, di cui secondo la contribuente la CTR non avrebbefatto buon governo. 13.Il motivo è infondato.

La Corte reitera l ’ insegnamento secondo cui «Intema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in forza dielementi oggettivi e specifici, la possibilit à per il contribuente di av- valersidel regime di favore del cd. margine spetta al contribuente me- desimodimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compraven- ditadi veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei prece- denti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ris ultanti dalla carta di circolazione,eventualmente integrati da altri elementi di agevole e ra- pidareperibilit à , al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l'IVA siagià stata assolta a monte da altri senza possibilit à di detrazione. (In applicazionedel principio, la S.C. ha escluso l'applicabilit à del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usatida un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa diquesto, venditore appartenente ad un altro Sta to dell'Unione euro- pea,avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fineinidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuatedalla societ à cedente) » (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32402 del14/12/2018, Rv. 652109 - 01).

14. Le Sezioni Unite hanno in termini autorevoli affermato che « In temadi IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del1995, conv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte dirivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato- costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in terminirigorosi.

Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base adelementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime , spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede,e cio è non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di parteciparead un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto (secondo criteri di rag ione- volezzae di proporzionalit à rapportati al caso concreto), al fine di evi- taredi essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farneinsorgere il sospetto.

Con particolare riferimento alla compraven- ditadi veicoli usati, dunque, r ientra nella detta condotta diligente l'in- dividuazionedei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ri- sultantidalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri ele- mentidi agevole e rapida reperibilit à , al fine di accertare, sia pure solo invia presuntiva, se I'IVA sia gi à stata assolta a monte da altri senza possibilitàdi detrazione.

Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quandol'amministrazione dimostri che, in realt à , l'imposta è stata de- tratta.

Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attivit à di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avven uto eserciziodel diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'ac- quistodei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'e- sercizio dell'attivit à propria dell'impresa, con conseguente negazione deltrattamento fiscale pi ù favorevole » (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 21105del 12/09/2017, Rv. 645308 - 01).

15. Nel caso di specie la motivazione del giudice d ’ appello applica il correttocanone dell ’ onere della prova, perch é è il contribuente e non l’Agenzia che deve fornire prova idonea d ell ’ assolvimento delle condi- zioniper fruire del regime dell ’ IVA del margine, trattandosi di regime agevolativopiù favorevole rispetto a quello ordinario, restando irrile- vantia tal fine elementi meramente formali come la fatturazione e il pagamento. 16.Il sesto motivo, in rapporto all ’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.,censura l ’ omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per il giu- dizio,individuato nel fatto che tutte le autovetture usate compraven- dute contestate fossero state in effetti « immatricolate per la prima volta in altro paese comunitario da soggetti giuridici che ese rcitano abitualmenteattività imprenditoriali connesse alla locazione finanziaria diveicoli, all ’ autonoleggio ovvero al commercio di autoveicoli » è inam- missibile. 16.1.Infatti, premesso che non vi è evidenza in ricorso che la societ à abbiaposto la prec isazione suddetta all ’ evidenza del giudice d ’ appello, comunquela doglianza non indica perch é il fatto che tutte le autovet- turepresentassero tutte le suddette caratteristiche sarebbe decisiva ai fini del giudizio, tenuto conto del complessivo accertamento fattuale svoltodal giudice del merito e supportato da un compendio probatorio chedà tra l ’ altro rilevanza al contenuto del p.v.c, in parte riproposto a p.8della sentenza ( « le predette autovetture usate “ risultano immatri- colateper la prima volta in alt ro paese comunitario ( … ) ”» ).

In sede di legittimitàinfatti non pu ò essere utilmente richiesta una rivalutazione delfatto e delle prove oggetto di accertamento da parte del giudice nei terminiproposti nel mezzo di impugnazione in esame, il quale non pro- spettaneppure un vizio motivazionale con deduzione di fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non valutato dalla CTR.

17. Il settimo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deducela violazione e falsa applicazione deg li artt.10 l. n.212/2000 e 8d.lgs. n.546/1992 quanto alla disapplicazione del regime sanziona- toriochiesta con il ricorso introduttivo circa la non debenza di interessi edimposta, non pu ò trovare ingresso dal momento che per consolidata giurisprudenza de lla Corte la questione si intende rinunciata per la mancatariproposizione in appello da parte della societ à , in assenza di evidenzadi irrituale notifica del ricorso in appello accertata dal GO in sededi querela di falso. 18.Al rigetto del ricorso non s egue il regolamento delle spese di lite, inassenza di effettivo svo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28570 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ E F (S.I.A.I.) S.R.L., in per- sona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caroli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54; –ricorrente – Oggetto:rettifica di- chiarazioneIVA e san- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita in giudizio al solo fine di partecipare all ’ eventuale udienza di discussione ex art.370 primocomma cod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia,sez. distaccata di Taranto, n. 227/28/2012, depositata il 24 di- cembre2012. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.distaccata di Taranto, veniva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agen- ziadelle E ntrate avverso la sentenza n.663/4/2007 emessa dalla Com- missionetributaria provinciale di Taranto, la quale a sua volta acco- glievail ricorso della societ à [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ FS.r.l. avente ad oggetto l ’ avviso di accertamento IVA per l ’ anno di imposta2001 notificato. Con l ’ atto impositivo veniva rettificata la di- chiarazioneIVA relativa a tale anno di imposta, e veniva recuperata la maggiore imposta non versata, oltre che la illegittima detrazione dell’IVA afferente spese accessorie (ag enzia e notarili) addebitate a titolodi rivalsa, ed erano irrogate le relative sanzioni. 2.Con l ’ atto impositivo l ’ Amministrazione finanziaria contestava, in re- lazionead operazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intracomunitaria,l'indebito assolvimento dell ’ imposta armonizzata me- diante l ’ applicazione del regime del margine e l'illegittima detrazione dell'IVAdi rivalsa con riferimento a spese accessorie. 3.Il giudice di appello, a differenza del giudice di prime cure, riteneva nella fattispecie non sussistenti i presupposti per l'assolvimento dell’IVA secondo tali modalit à e che la contribuente avrebbe potuto agevolmenteverificare tale circostanza sulla ba se del contenuto della documentazionetecnica trasmessale. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a sette motivi, mentre l ’ Agenzia delle entrate ha de- positatomera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell ’ eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ.. Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di vo- lersi avvalere delle disposizioni di cui al d.l. n.119/2018 proponendo istanzadi rinvio datata 29 april e 2019. 5.In assenza di ulteriori sviluppi la Corte ha disposto l ’ acquisizione del fascicolodel merito e fissato adunanza camerale per la decisione. Consideratoche: 6.Il primo motivo - articolato in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod,. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.101cod. proc. civ. e 24 comma 2 Cost. da parte della CTR è in- centratosulla irrituale notifica dell ’ appello impugnata dalla parte, e per questooggetto di querela di falso avanti al GO ed è inammis sibile. 7.La Corte in primo luogo d à atto del fatto che nessuna delle parti ha depositatomemorie anteriori all ’ adunanza camerale rendendo noti gli esitidel processo radicato davanti al giudice ordinario per querela di falso n é del seguito all ’ iniziale volont à della contribuente di adire la definizioneagevolata ex d.l. n.119/2018. Tantopremesso, la doglianza è inconducente dal momento che, come affermalo stesso ricorso, non è possibile sospendere il processo di cas- sazioneper effetto della proposizion e della querela di falso ex art.221 ess. cod. proc. civ. e, allo stato, sulla base degli atti la domanda della contribuente avente ad oggetto la notifica del ricorso in appello nei confrontidella societ à non risulta essere stata accolta dal GO con sen- tenzadefinitiva. 8. Il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.16,17, 20 e 53 d.lgs n.546/1992 e la nullit à del procedimento di secondogrado ed è sempre relativo alla notifica dell ’ appello, ritenuta illegittima perch é eff ettuata presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto,ed è inammissibile in quanto privo di specificit à dal momento chenon riproduce gli atti di elezione del domicilio in primo grado e la relatadi notifica del ricorso in appello per consentire al Col legio deci- denteun confronto. 9.Il terzo motivo, ancora relativo alla notifica dell ’ appello e proposto aifini dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., contesta la viola- zionee falsa applicazione dell ’ art.7 comma 6 della l. n.890/82 nel testo novellatodalla l. n.31/2008, per il fatto che la notifica dell ’ atto di ap- pelloeffettuata ex lege 890/1982 si sia compiuta con l ’ apposizione di una firma illeggibile apposta in assenza del destinatario e di persona qualificata a ricevere gli atti notificati e no n si sia accompagnata all’emissionedi CAN nonostante il fatto che, in assenza del destinata- rio,il plico fosse stato consegnato a persona non individuata. 10. La censura in disamina è inammissibile per difetto di specificit à , nonessendo riprodotta in ric orso la relata di notifica di cui si contestano le carenze (asserita illeggibilit à della firma, asserita mancata indica- zione della CAN) e, dunque, nuovamente la ricorrente non mette la Cortenelle condizioni necessarie per apprezzare la decisivit à della ce n- sura. Resta in ogni caso fermo (cfr. ex multis Cass. 27.5.2011 n. 11708)che, anche se manchino nell'avviso di ricevimento della notifica postaleda restituire al mittente le generalit à della persona cui l'atto è stato consegnato, l ’ adempimento non è prev isto da alcuna norma, e anche laddove la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'attoè pur sempre valido poich é la relazione tra la persona cui esso e destinatoe quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un pre- liminare accertam ento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficaciaprobatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed eventualmente soloin tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'av- visodi ricevimento della raccomandata. Come gi à sopra osse rvato la parterende noto di aver proposto la querela di falso ma la Corte non è poistata portata a conoscenza degli esiti di tale processo e anche per taleragione la doglianza è inammissibile. 11. Il quarto motivo, agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.12 d.lgs. n.546/1992, ed è destituito di fondamento perch é non è previsto dal sistemaprocessuale che prima della declaratoria di contumacia il con- venutonon costituito ma ritualmen te intimato sia invitato dal giudice amunirsi di un difensore tecnico, dovendo la parte informarsi e prov- vederea riguardo e la stessa mancata costituzione in giudizio in pre- senzadi notifica rituale è una scelta processuale della parte. 12. Il quinto mot ivo, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, 40 d.l.n.41/1994, convertito in legge 22.3.1995 n.85, e verte sui presup- posti di applicazione del regime dell ’ IVA del margine e del riparto dell’onere della prova, di cui secondo la contribuente la CTR non avrebbefatto buon governo. 13.Il motivo è infondato. La Corte reitera l ’ insegnamento secondo cui «Intema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in forza dielementi oggettivi e specifici, la possibilit à per il contribuente di av- valersidel regime di favore del cd. margine spetta al contribuente me- desimodimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compraven- ditadi veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei prece- denti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ris ultanti dalla carta di circolazione,eventualmente integrati da altri elementi di agevole e ra- pidareperibilit à , al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l'IVA siagià stata assolta a monte da altri senza possibilit à di detrazione. (In applicazionedel principio, la S.C. ha escluso l'applicabilit à del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usatida un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa diquesto, venditore appartenente ad un altro Sta to dell'Unione euro- pea,avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fineinidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuatedalla societ à cedente) » (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32402 del14/12/2018, Rv. 652109 - 01). 14. Le Sezioni Unite hanno in termini autorevoli affermato che « In temadi IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del1995, conv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte dirivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato- costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in terminirigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base adelementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime , spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede,e cio è non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di parteciparead un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto (secondo criteri di rag ione- volezzae di proporzionalit à rapportati al caso concreto), al fine di evi- taredi essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farneinsorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compraven- ditadi veicoli usati, dunque, r ientra nella detta condotta diligente l'in- dividuazionedei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ri- sultantidalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri ele- mentidi agevole e rapida reperibilit à , al fine di accertare, sia pure solo invia presuntiva, se I'IVA sia gi à stata assolta a monte da altri senza possibilitàdi detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quandol'amministrazione dimostri che, in realt à , l'imposta è stata de- tratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attivit à di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avven uto eserciziodel diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'ac- quistodei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'e- sercizio dell'attivit à propria dell'impresa, con conseguente negazione deltrattamento fiscale pi ù favorevole » (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21105del 12/09/2017, Rv. 645308 - 01). 15. Nel caso di specie la motivazione del giudice d ’ appello applica il correttocanone dell ’ onere della prova, perch é è il contribuente e non l’Agenzia che deve fornire prova idonea d ell ’ assolvimento delle condi- zioniper fruire del regime dell ’ IVA del margine, trattandosi di regime agevolativopiù favorevole rispetto a quello ordinario, restando irrile- vantia tal fine elementi meramente formali come la fatturazione e il pagamento. 16.Il sesto motivo, in rapporto all ’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.,censura l ’ omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per il giu- dizio,individuato nel fatto che tutte le autovetture usate compraven- dute contestate fossero state in effetti « immatricolate per la prima volta in altro paese comunitario da soggetti giuridici che ese rcitano abitualmenteattività imprenditoriali connesse alla locazione finanziaria diveicoli, all ’ autonoleggio ovvero al commercio di autoveicoli » è inam- missibile. 16.1.Infatti, premesso che non vi è evidenza in ricorso che la societ à abbiaposto la prec isazione suddetta all ’ evidenza del giudice d ’ appello, comunquela doglianza non indica perch é il fatto che tutte le autovet- turepresentassero tutte le suddette caratteristiche sarebbe decisiva ai fini del giudizio, tenuto conto del complessivo accertamento fattuale svoltodal giudice del merito e supportato da un compendio probatorio chedà tra l ’ altro rilevanza al contenuto del p.v.c, in parte riproposto a p.8della sentenza ( « le predette autovetture usate “ risultano immatri- colateper la prima volta in alt ro paese comunitario ( … ) ”» ). In sede di legittimitàinfatti non pu ò essere utilmente richiesta una rivalutazione delfatto e delle prove oggetto di accertamento da parte del giudice nei terminiproposti nel mezzo di impugnazione in esame, il quale non pro- spettaneppure un vizio motivazionale con deduzione di fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non valutato dalla CTR. 17. Il settimo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deducela violazione e falsa applicazione deg li artt.10 l. n.212/2000 e 8d.lgs. n.546/1992 quanto alla disapplicazione del regime sanziona- toriochiesta con il ricorso introduttivo circa la non debenza di interessi edimposta, non pu ò trovare ingresso dal momento che per consolidata giurisprudenza de lla Corte la questione si intende rinunciata per la mancatariproposizione in appello da parte della societ à , in assenza di evidenzadi irrituale notifica del ricorso in appello accertata dal GO in sededi querela di falso. 18.Al rigetto del ricorso non s egue il regolamento delle spese di lite, inassenza di effettivo svo
Sentenza Cassazione n. 09115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris