CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24679/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17.12.2021 del tribunale di Larino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2021 il tribunale di Larino condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati, avvinti dalla continuazione, inerenti la fattispecie del deposito incontrollato dei rifiuti ex art. 256 comma 2 del DLGS. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto appello mediante tre motivi di impugnazione. 3. Con riguardo al primo, ha rappresentato la liceità della condotta accertata, trattandosi in particolare di un regolare deposito temporaneo in quanto il deposito incontrollato sarebbe connotato dalle violazioni di cui all'art. 185 bis del Dlgs. 152/06 e dal raggruppamento dei rifiuti al di fuori del luogo di produzione dei rifiuti e della sfera di controllo del produttore. Di contro, i rifiuti sarebbero stati rinvenuti nel luogo di produzione, quale il letto di essiccamento, e integravano un quantitativo inferiore a quello massimo di trenta metri cubi. Né sussisterebbe il superamento del tempo massimo di un anno in assenza della prova certa di tale ultima circostanza. Si aggiunge che non si sarebbe accertata la reale natura di rifiuto del materiale rinvenuto. 4. Con il secondo motivo, rappresenta la sussistenza di un reato istantaneo, con relativa prescrizione del medesimo trattandosi di rifiuti abbandonati nel 2014. 5. Con il terzo motivo, contesta l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome disposto d'ufficio dal giudice e in contrasto con gli opposti interessi del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, atteso che è stato formalmente proposto atto di appello rispetto a sentenza di condanna alla pena della ammenda come tale solo ricorribile per cassazione, va precisato che secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 (dep. 26/01/1998 ) Rv. 209336 - 01 Nexhi; in tal senso, tra le altre, anche sez. 3, n. 21640 del 18/12/2017 (dep. 16/05/2018) Rv. 273149 - 01 Lomagistro; sez. 2, n. 47051 del 25/09/2013 Rv. 257481 - 01 Ercolano.), «in tema di impugnazioni, il precetto di cui al 5^ comma dell'art. 568 c.p.p., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen iuris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta 'etichetta', abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità». In altri termini, la conversione è ammessa quando il mezzo di impugnazione corrisponda, ad onta dell'erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell'interessato e non anche quando quest'ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest'ultimo caso dichiararsi inammissibile l'impugnazione. Nel caso in esame dai contenuti dei motivi proposti espressivi di vizi tipici del ricorso per cassazione, emerge la sostanziale proposizione del medesimo, con relativa necessaria conversione. E' opportuno comunque anche precisare che a seguito di tale conversione, le censure dell'atto di impugnazione devono essere esaminate entro il perimetro consentito per il tipico mezzo di impugnazione che si viene qui a considerare. 2. Il primo motivo, posto che non può che intendersi proposto in termini di violazione di legge, con particolare riferimento alla sussistenza di un deposito temporaneo, come tale lecito, in luogo del contestato deposito incontrollato, è inammissibile. 2.1. Va precisato che il vizio di violazione di legge presuppone, nella sostanza, la individuazione di circostanze oggettive e incontestate, che come tali consentano di disquisire sulla corretta qualificazione delle stesse ovvero sulla corretta applicazione di norme. 2.2. Tale non è il caso di specie, in cui il ricorrente, piuttosto, propone, al fine di sostenere la sussistenza di un deposito non illecito, una diversa lettura dei dati disponibili rispetto ad una sentenza che, richiamando la deposizione di un teste autore di sopralluoghi ed i profili compendiati nei capi di imputazione, ha sostenuto - coerentemente - l'accertata realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, costituito da fanghi rinvenuti presso i luoghi di produzione degli stessi, siccome ritrovati in letti di essiccamento di depuratori, in stato tale ( in quanto ormai "palabili") da doversi ritenere già sottoposti a disidratazione nei letti medesimi, quale esito di una fase del processo di depurazione. Secondo il giudice, la situazione accertata era in tal modo coincidente oltre che con la qualificabilità dei fanghi come rifiuti, con i divieti di legge, in tema di relativo deposito, tali da ricondurre i fatti in un deposito incontrollato, né erano state rispettate le prescrizioni dell'Arpa né risultavano annotazioni nei registri di carico e scarico dopo il 2014. Ed invero, in punto di diritto non può dimenticarsi che ai sensi dell'art. 184 d.lgs. si afferma che "sono rifiuti speciali (...) lett. g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.". Definizione, questa, che appare ripercorsa, in sostanza, dal giudice, nella misura in cui, evidenziando il carattere ormai "palabile" dei fanghi, all'interno di letti di essiccamento inseriti in un sistema di depurazione, da' in pratica atto dell'avvenuto completamento di almeno una parte del processo, con configurazione dei fanghi come residuato dello stesso, idoneo, come tale, a configurare rifiuti. Consegue l'inammissibilità del motivo, atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507) 3. Quanto al secondo motivo, si premette, in sintesi, che il reato di deposito incontrollato di rifiuti può assumere carattere di reato istantaneo o permanente sulla base della verifica delle concrete circostanze che connotino in maniera peculiare la presenza in loco dei rifiuti (Sez. 3 - n. 8088 del 13/01/2022 Ud. Rv. 282916 - 01; Sez. 3 - n. 36411 del 09/05/2019 Rv. 277068 - 01). 3.1. Ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che costituisce il "grado zero"), la relativa illiceità penale permea di sè l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio; tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso in cui, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sè l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento dei rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono (cfr. Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014 Ud. (dep. 15/07/2014) Rv. 260011 - 01 Ottonello; sez. 3, Sentenza n. 7386 del 19/11/2014 (dep. 19/02/2015) Rv. 262410 - 01 Cusini; Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017 (dep. 14/02/2018) Rv. 272632 - 01 Paglia). La verifica del concreto atteggiarsi della vicenda, alla luce delle indicazioni differenziali sopra riportate, è affidata al giudice di merito. 3.2. Riguardo al motivo in esame, va osservato che alla luce della sentenza impugnata, il deposito sarebbe stato accertato alle date di cui ai capi di imputazione, corrispondenti all'ottobre 2018. Posto che secondo il giudice si trattava di fanghi inquadrati nel processo depurativo e derivanti da disidratazione effettuata nei letti di essiccamento, e come tali rinvenuti dagli operatori al momento degli accessi nei 4 diversi depuratori, appare corretta e coerente la contestazione, quanto al profilo temporale, che lascia decorrere il termine di prescrizione dalle date di accertamento dell'ottobre 2018, così che la sentenza, pubblicata il 17 dicembre 2021, appare pronunziata quando ancora non era maturata la prescrizione medesima, anche ove si volesse intendere lo specifico reato come istantaneo piuttosto che permanente (sebbene appare chiaro l'inquadramento di quanto accertato in funzione di un successivo smaltimento, posta, si noti, la intervenuta correlazione, in sentenza, dei rifiuti all'interno di un depuratore e la considerazione di un registro di carico e scarico ove evidentemente annotare periodicamente l'invio a smaltimento). Da parte sua, il ricorrente sul punto oppone solo una diversa lettura dei fatti per la determinazione del termine di decorrenza, sostenendo che non essendo stati più compilati dal 2014 i registri di carico e scarico sarebbe questa la data ultima di consumazione del reato. Si tratta di una prospettazione inammissibile. Innanzitutto perché correla la consumazione del reato ad un dato di per sé non significativo, atteso che la mancata compilazione dal 2014 dei registri di carico e scarico è significativa solo del mancato regolare adempimento di tale modalità di sequenziamento dei rifiuti, ma nulla dice - a fronte di una attività di depurazione che alla luce della sentenza appare da intendersi in corso, stante anche la presenza di dipendenti che consentivano l'accesso ai depuratori da parte degli operanti e consegnavano documentazione - circa l'epoca dei rifiuti intervenuti, come tale correttamente ricondotta alla data di accertamento dei medesimi. Inoltre, sul piano strettamente giuridico, a conferma della inammissibilità della censura, va sottolineato il principio per cui la prospettazione di una diversa data di consumazione del reato e quindi di decorrenza della prescrizione, impone una dimostrazione puntuale e certa, diversa quindi dalle mere asserzioni in esame. Infatti, questa Suprema Corte ha precisato che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso). Infatti, non basta una mera e diversa affermazione, da parte dell'imputato, per far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure per determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014 ) Rv. 259181 - 01; in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P). E' stato altresì condivisibilmente precisato che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede - come nel caso in esame - che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito ( Sez. 4, Sentenza n. 47744 del 10/09/2015 Rv. 265330 - 01Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014 Rv. 261525 - 01). 6. Manifestamente infondato è il terzo motivo, atteso che il beneficio è stato applicato su previa richiesta dell'interessato, come si evince dall'incontestato riepilogo, in sentenza, delle conclusioni della difesa dell'imputato, che ha chiesto l'assoluzione e in subordine il minimo della pena con benefici di legge. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichi