CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal pubblico ministero volta ad ottenere ex art. 674 cod. proc. pen. la revoca ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. del beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] EDARDURI (CUI: 05C9L99) con: 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 18 marzo 2017, fatto commesso in data 17 marzo 2017, divenuta irrevocabile in data 4 maggio 2017, con condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000 di multa; 2) sentenza del Tribunale di Roma in data 20 giugno 2017, fatto commesso in data 10 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 10 novembre 2017, con condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; in virtù del passaggio in giudicato in data 16 aprile 2018 della sentenza del Tribunale di Roma in data 6 aprile 2017, fatto commesso in data 5 aprile 2017, con condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. Il giudice dell'esecuzione ha, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disposto invece soltanto la revoca del beneficio della non menzione concesso con la sentenza di cui al n. 2. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma che denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 168 e 163 cod. pen., poiché il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma in data 6 aprile 2017 determina, in considerazione del superamento del limite di concedibilità del beneficio previsto dall'art. 168, primo comma, n. 2, la revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale concesso al medesimo imputato con le due sentenze indicate. Ad avviso del pubblico ministero ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nell'applicare la legge, raffrontando erroneamente le pene inflitte con le sentenze di cui ai nn. 1) e 2), entrambe condizionalmente sospese, senza considerare, come invece era stato richiesto, il passaggio in giudicato della terza sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 - dep. 2018, Szal, Rv. 274333), sicché ha errato il giudice dell'esecuzione, così come ha fondatamente denunciato il pubblico ministero, nel rigettare la richiesta di revoca dei benefici concessi con le sopra citate sentenze di cui ai nn. 1) e 2). Deve anche essere considerato che «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione» (Sez. 1, n. 2329 del 10/11/2020 - dep. 20/01/2021, Stancati, Rv. 280222; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570), sicché le sentenze oggetto della richiesta del pubblico ministero andavano considerate complessivamente, perché tutte rientranti nel perimetro dell'art. 168 cod. pen. 2.1. D'altra parte, non va dimenticato che la revoca dei benefici può essere disposta, per così dire, «a catena». Si è, infatti, chiarito che il «principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente fatto salvo dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa» (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016 - dep. 2017, Lopalco, Rv. 270576), sicché anche sotto tale angolo visuale risulta fondato il ricorso del pubblico ministero. 3. In conclusione, da qualunque angolo visuale si esamini la situazione esecutiva di EDARDURI, balza all'occhio che vanno revocati di diritto entrambi i benefici della sospensione condizionale concessi con le sentenze di cui al n. 1) e al n. 2). 3.1. Per un verso, il passaggio in giudicato in data 16 aprile 2018 della sentenza del Tribunale di Roma in data 6 aprile 2017, determina la revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso in data anteriore al detto passaggio in giudicato e, dunque, di quello concesso con la sentenza del Tribunale di Roma in data 18 marzo 2017 (sentenza n. 1); la somma delle sanzioni irrogate supera, in effetti, il limite biennale applicabile nel caso di specie. 3.2. Per altro verso, la medesima decisione irrevocabile determina, rispetto a tutte le precedenti condanne, la revoca di diritto dei relativi benefici poiché la somma delle sanzioni inflitte supera complessivamente il limite biennale e, del resto, la sopravvenuta eseguibilità della sentenza di cui al n. 1) determina la revoca «a catena» del beneficio concesso con la sentenza di cui al n. 2). 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata perché errata in diritto. Il giudice dell'esecuzione procederà, nell'assoluta autonomia delle proprie valutazioni di merito, a verificare, così come era stato richiesto dal pubblico ministero, la sussistenza della causa di revoca dei suddetti benefici, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per