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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29309/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'H novembre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo che lo ha condannato per il reato di furto aggravato.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ( gravato da precedenti per furto e rapina) nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01).

La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza richiamando la genericità del motivo di appello e la motivazione del primo giudice, considerando che l'imputato non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La recidiva reiterata e specifica impedisce poi, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen. il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche.

In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 01 versamenti della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'H novembre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo ( gravato da precedenti per furto e rapina) nel settore dei reati contro il patrimonio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). Relativamente, poi, al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza richiamando la genericità del motivo di appello e la motivazione del primo giudice, considerando che l'imputato non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La recidiva reiterata e specifica impedisce poi, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen. il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 01 versamenti della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il
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