CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 38023/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2020 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ite le conclusioni del PG Ad,orY . j4cL 4,4 eite_ -e442_ (4to 225,2i4 dee/t, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto depositato in data 4.11.2020 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di nullità della sentenza pronunciata in data 8.11.2019 dal Tribunale di Milano. Il condannato non aveva contestato l'esecutività della sentenza di condanna, bensì l'invalidità della dichiarazione di assenza nel corso del giudizio, questione che avrebbe potuto giustificare l'istanza di rescissione del giudicato, ma non l'incidente di esecuzione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto le nullità verificatesi nel giudizio e concernenti l'omessa citazione dell'imputato e del difensore sono insanabili e possono essere dedotte con incidente di esecuzione. Nel caso in esame l'avviso di conclusione indagini e la fissazione dell'udienza preliminare erano stati notific4presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mentre il decreto che dispone il giudizio era stato comunicato al difensore d'ufficio a mezzo posta elettronica certificata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. Viene posta la questione se le invalidità processuali, sanzionate a pena di nullità, verificatesi nel corso del giudizio possano essere eccepite con incidente di esecuzione, determinando il venir meno della esecutività della condanna. La giurisprudenza ha precisato che, anche con riguardo al giudizio in assenza introdotto con legge n. 67/2014, non sono proponibili con incidente di esecuzione nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione, nemmeno se riguardanti la citazione dell'imputato e del suo difensore (Sez. Un.n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931). Ne consegue, condividendo il collegio tale orientamento, che le nullità concernenti la notifica all'imputato degli atti di citazione non precludono la formazione del giudicato e non sono proponibili con incidente di esecuzione. I Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consigliere est