CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38705/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto di una vettura aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., come contestato al capi a) della rubrica. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea qualificazione giuridica del fatto il quale avrebbe dovuto essere sussunto sotto la fattispecie del furto d'uso; 2. Mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; 3. Mancanza di motivazione con riguardo alla valutazione delle prove complessivamente considerate. Considerato, quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica del fatto, che la Corte di appello ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione circa la ricorrenza della fattispecie contestata, esprimendo una giustificazione esente da vizi logici e fondata su criteri in diritto ineccepibili; considerato, quanto alle ulteriori doglianze, che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eiite