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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 31470/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del tribunale di Spoleto, con sentenza in data 12/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. ed altri posti in continuazione.

Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che i ricorsi proposti dal difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen., sono inammissibili in quanto inerenti alla penale responsabilità ovvero al trattamento sanzionatorio che non si traduce, nel caso di specie, nell'illegalità della sanzione inflitta; Ritenuto che anche il ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133, non è ammissibile in quanto il motivo dedotto, non afferendo all'illegalità della pena, non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21/07/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del GIP TRIBUNALE di SPOLETOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del tribunale di Spoleto, con sentenza in data 12/04/2022, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. ed altri posti in continuazione. Ritenuto che il nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero e all'imputato di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che i ricorsi proposti dal difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 numero 6) cod. pen., sono inammissibili in quanto inerenti alla penale responsabilità ovvero al trattamento sanzionatorio che non si traduce, nel caso di specie, nell'illegalità della sanzione inflitta; Ritenuto che anche il ricorso proposto dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133, non è ammissibile in quanto il motivo dedotto, non afferendo all'illegalità della pena, non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/07/2022
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