CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1974
Cassazione n. 27267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/01/1974 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Sulmona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione, sostituzione di persona e truffa aggravata e lo aveva condannato, con al continuazione tra le diverse ipotesi di reato, alla pena complessiva giudicata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione avendo le due sentenze di merito erroneamente ritenuto che le prove acquisite consentissero di pervenire alla condanna del ricorrente; segnala che, invero, la menzogna non è in grado, di per sé, di integrare il "raggiro" quale elemento costitutivo del delitto di truffa che nel caso di specie sarebbe stata consumata in maniera del tutto grossolana e con la mancanza di diligenza della vittima; segnala che non sono stati superati i pur segnalati dubbi sulla identificazione del ricorrente affidata al riconoscimento fotografico del teste Rainaldi e dei teste Coccopalmieri. Il motivo è manifestamente infondato e, prima ancora, generico non considerando la articolata e puntuale risposta fornita dalla Corte di Appello all'omologa censura già proposta con la impugnazione della sentenza di primo grado che, sulla scorta della ricostruzione della vicenda (su cui la difesa non ha proposto censure peraltro non consentite in questa sede) ha potuto concludere nel senso che "... nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato la vendita usando la normale diligenza di un commerciale, indotto in errore dall'apparenza creata dall'autore del reato" (cfr., pag. 5 della sentenza). Per altro verso, la Corte ha puntualmente motivato anche con riguardo alla identificazione dello Spavone segnalando con una pluralità di elementi indiziari con i quali il ricorso non è in alcun modo confrontato. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato assorbimento del delitto di sostituzione di persona in quello dì truffa: rileva che il consolidato orientamento della giurisprudenza va rapportato al caso di specie in cui la condotta non lese la fede pubblica ma la fede "privata" della ristretta cerchia di persone contattate. Il motivo è manifestamente infondato non ravvisandosi alcuna ragione di discostarsi dal consolidato ed anche recentemente ribadito orientamento secondo cui il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 26589 del 11/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279647 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 10805 del 19/02/1998, D'Achille, Rv. 211521 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Ry. 237957 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 9470 del 05/11/2009, Sighinolfi, Rv. 246400 - 01). 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in furto atteso che la sentenza risulta sul punto meramente assertiva e non si confronta con i dati consistenti nel fatto che il furto dei titoli di credito intervenne solo sei giorni dopo la consumata truffa risultando perciò più logico ritenere che fosse stato lo stesso Spavone ad impossessarsene piuttosto che a riceverli da terzi. Il motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Cote di Appello spiegato che mai il ricorrente si era dichiarato egli stesso responsabile del delitto presupposto dovendosi perciò concludere per la configurabilità del delitto di ricettazione sulla scorta della indiscussa disponibilità di titoli di pacifica provenienza delittuosa e della mancata giustificazione di tale circostanza fattuale. La Corte territoriale, in definitiva, e sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Tetti; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). 2.4.1 2.4.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e violazione di legge con riferimento all'art. 1227 cod. civ.: rileva che la sentenza impugnata ha negato le circostanze attenuanti generiche in difetto di elementi positivamente valutabili laddove almeno l'offerta riparatoria, accettata dalla persona offesa, avrebbe meritato di essere considerata, anche ai fini della provvisionale. Le censure sono anche in tal caso manifestamente infondate poiché la Corte di Appello non ha mancato di prendere in considerazione anche l'offerta risarcitoria ed il vaglia prodotto dalla difesa giudicando tale evenienza irrilevante alla luce della entità del pregiudizio patrimoniale e morale cagionato dalla condotta delittuosa; in tal modo, dunque, ha formulato un apprezzamento "di merito" che, in quanto non manifestamente illogico, non è censurabile in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.0