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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01411/2026

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NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenze emesse: a) dal Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2018, irrevocabile il 30 aprile 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commessi a Firenze il 30.7.2016; b) dal Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2018, irrevocabile il 26 marzo 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; c) dal Tribunale di Firenze il 7 maggio 2019, irrevocabile il 21 settembre 2019, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., commesso a Firenze il 28 giugno 2016; d) dal Tribunale di Civitavecchia l’11 novembre 2020, irrevocabile il 16 aprile 2021, per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. commesso a Civitavecchia il 22 gennaio 2018; e) dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2023, irrevocabile l’11 marzo 2023, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. commesso a Firenze il 30 luglio 2016; f) dal Tribunale di Milano il 23 febbraio 2023, irrevocabile il 26 marzo 2023, per i reati di cui agli artt. 635 e 337 cod. pen., commessi a Opera il 15 giugno 2020; g) dal Tribunale di Massa il 16 febbraio 2018, irrevocabile il 2 ottobre 2023, per il reato di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commesso a Massa il 23 novembre 2016; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che tutti i reati si inseriscono nel medesimo contesto, caratterizzato dallo stato di detenzione, da una particolare vulnerabilità e dalle condizioni del ricorrente e che, pertanto i fatti rientrano in un medesimo programma; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – al di là dello stato di detenzione - non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, anche considerata la discrasia temporale e il contesto, che siano “estrinsecazione improvvisa ed estemporanea” della sofferenza del ricorrente e non la manifestazione di una lucida e preordinata programmazione avvenuta ab origine (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Pavia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenze emesse: a) dal Tribunale di Firenze il 22 febbraio 2018, irrevocabile il 30 aprile 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commessi a Firenze il 30.7.2016; b) dal Tribunale di Firenze del 6 dicembre 2018, irrevocabile il 26 marzo 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; c) dal Tribunale di Firenze il 7 maggio 2019, irrevocabile il 21 settembre 2019, in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen., commesso a Firenze il 28 giugno 2016; d) dal Tribunale di Civitavecchia l’11 novembre 2020, irrevocabile il 16 aprile 2021, per il delitto di cui all’art. 336 cod. pen. commesso a Civitavecchia il 22 gennaio 2018; e) dal Tribunale di Genova il 24 gennaio 2023, irrevocabile l’11 marzo 2023, in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. commesso a Firenze il 30 luglio 2016; f) dal Tribunale di Milano il 23 febbraio 2023, irrevocabile il 26 marzo 2023, per i reati di cui agli artt. 635 e 337 cod. pen., commessi a Opera il 15 giugno 2020; g) dal Tribunale di Massa il 16 febbraio 2018, irrevocabile il 2 ottobre 2023, per il reato di cui agli artt. 337 e 585 cod. pen., commesso a Massa il 23 novembre 2016; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che tutti i reati si inseriscono nel medesimo contesto, caratterizzato dallo stato di detenzione, da una particolare vulnerabilità e dalle condizioni del ricorrente e che, pertanto i fatti rientrano in un medesimo programma; Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali – al di là dello stato di detenzione - non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere che tutti gli episodi siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, anche considerata la discrasia temporale e il contesto, che siano “estrinsecazione improvvisa ed estemporanea” della sofferenza del ricorrente e non la manifestazione di una lucida e preordinata programmazione avvenuta ab origine (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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