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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 21315/2024

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o da: [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di SIENAs.p.a. – c.f. 0 0884060526 – in nome e per conto di MONTE dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], BANCA per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 691, presso lo studio dell’avvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento d ella “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Baiamonti , n. 10 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei6/14.2.2019 del Tribunale di Livorno , udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., proponeva ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. nonché ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Livornocon sentenza del 7.6.2018.

Premetteva checon contratto n. 1148594 del 1 3 .12.200 6 i l “ Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA]” aveva concesso in locazione finanziaria alla “Immobiliare 2004” porzione di un immobile ad uso commerciale ubicato nel Comune di Livorno, alla via Firenze, n. 124 (cfr. ricorso, pag. 3).

Indi esponeva che las.r.l. poi fallita si era res a inadempiente, siccome non aveva provveduto al versamento dei canoni alle scadenze previste (cfr. ricorso, pag. 4).

Esponeva dunque che con apposita missiva in data 20.2.2017 il “ M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” aveva fatto luogo alla risoluzione delcontratto ed aveva - invano -intimato all’utilizzatrice la restituzione della porzione immobiliare e la corresponsione dei canoni insoluti(cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva pertanto, con il ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. , disporsi la restituzionein suo favore della porzione immobiliare e, con il ricorso ex art. 93 l.fall.,disporsi l a sua ammissione al passivo in chirografo per la complessiva sommadi euro 912.290,76, oltre i.v.a. se dovuta, ovvero per la somma di euro 390.613,91 per canoni maturati e scaduti sino al dì della risoluzione, per la somma di euro 1 2 0 . 606 , 0 3 per interessi convenzionali di mora sino al fallimento, per la somma di euro 44.244,90 per i.v.a. e per la somma di euro 356.825,92 a titolo di indennità per l’occupazione della porzione immobiliare sino al dì del fallimento(cfr. ricorso, pag. 6 ) . 2.Il giudice delegato così statuiva (cfr. ricorso, pagg. 7 – 9 ) : accoglieva la domanda di restituzione, faceva luogo all’ammissione al passivo in prededuzioneper l’importo di euro 28.778,08 a titolo di equo compenso per il periodo compreso tra il dì della dichiarazione di fallimento e la data di esecutività dello stato passivo, rigettava ogni altra richiestain considerazione, in esito alla compensazione delle opposte pretese, degli importi residuanti a creditodella s.r.l. poi fallita .

3. L a “ [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., nella precisata qualità, proponeva opposizione allo stato passivo.

Resisteva ilcuratore del fallimento della “Immobiliare 2004” in liquidazione . 4.Con decreto dei 6/14.2.2019 il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione econdannava l’opponente alle spese.

Evidenziava il tribunale che alleasing per cui era controversia, senza dubbio traslativogiusta la previsione dell’art. 4 del contratto, era da applicare – ed era stata correttamente applicata - in via analogica, siccome la risoluzione era sopraggiunta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, la disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cod. civ., con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 72 quaterl.fall. (c fr. decreto impugnato, pag. 7) .

Evidenziava al contempo che era da escludere ratione temporisl’applicabilità della disciplina di cui alla sopravvenuta legge n. 124 del 4.8.2017.5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l a “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorsocon il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n . 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato.

Deduce che, pur a reputare applicabile l’art. 1526 cod. civ., vi è margine per ammetterne la derogabilità alla stregua deldisposto del 2° co. del medesimo articolo (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduceche, in questi termini, viene in rilievo la clausola – di cui il tribunale non ha tenuto conto -di cui all’art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing, ove è convenutoche in caso di risoluzione l’utilizzatore inadempiente è tenuto al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, detratto il netto ricavo della vendita del bene (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce infattiche all’art. 17 cit. è espressamente previsto che “dal totale delle somme dovute verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto d’i.v.a.), o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo” (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce al contempo che il tribunale neppure ha tenuto conto che l’ammissione al passivo è stata chiestaesclusivamente con riferimento ai canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto (cfr. ricorso, pag. 12). 8.Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome l’impugnato dictumsi conforma alla giurisprudenza di questa Corte. 9.Vanno premessi i rilievi che seguono.

Per un verso, la qualificazione del leasing de quo agitur in guisa di leasing traslativo, cui il Tribunale di Livorno ha atteso alla stregua della previsione dell’art. 4 del contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 7) , non è stata con l’esperito motivo di ricorso oggetto di specifica e puntualecensura.

Invero,la ricorrente si è limitata ad addurre genericamente che “il Tribunale di Livorno (…) nell’applicare l’art. 1526 c.c. non ha minimamente considerato il contenuto del contratto di leasing exart. 1322 c.c.” (così ricorso, pag. 12).

Per altro verso, èfuor di contestazione, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5) , che i l contratt o di leasing traslativo de quoagitur è stat o dalla concedente risolt o mercé la missiva del 2

0. 2 .201 7 , in epoca quindi antecedente alla dichiarazione di fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione.

Per altro versoancora, le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che , in tema dileasing finanziario, la disciplina di cui all ’ art. 1, commi 136 - 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effettiretroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore [[OSCURATO:DATA_NASCITA]]della legge stessa; e che per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest ’ ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c od . c iv ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307 - 01); Cass.(ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ.Si veda altresì, per il periodo antecedente alla pronuncia delle sezioni unite, Cass. (ord.) 12.2.2019, n. 3965, secondo cui, in tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore è disciplinata dall’art. 1526 cod. c iv ., non incidendo sull’applicazione di tale ultima disposizione l’art. 72quater l. fall. introdotto dall’art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore).

Evidentemente, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale testé citata è vano qualsivoglia riferimento all’art. 72 quaterl.fall. (cfr. ricorso, pag. 13). 10.Vanno poi operate le puntualizza zioni che seguono .

In relazioneai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ., non è, di per sé, affetta da nullità la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367); nondimeno, in simile evenienza, permane impregiudicato il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367; Cass. (ord.) 30.9.2021, n. 26531; Cass. (ord.) 30.3.2022, n. 10249, ove si puntualizza che, qualora le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), il giudice ha il potere di ridurre detta penale).

In tema di leasingtraslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore,è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo exart. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ.(cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-02)). 11.Alla luce dei premessi rilievi e delle operate puntualizzazioni si evidenzia nella specie quanto segue.Senza dubbio si giustifica in linea di principio l’applicabilità prospettata dalla ricorrente(cfr. ricorso, pag. 16; cfr., altresì, memoria della ricorrente, pagg. 5 – 6 ) dell’art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing (in caso di risoluzione l’utilizzatore inadempiente è tenuto al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, detratto il netto ricavo della vendita del bene)in rapporto e nel quadro del 2° co. dell’art.1526 cod. civ. (“qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta”).

E però non può non rimarcarsiche la ricorrente nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. (si vedano le conclusioni di cui all’inziale ricorso ex art. 93 l.fall., quali riprodotte alle pagg. 5 – 6 del ricorso per cassazione) non avev a fornito indicazione, in mancanza di diversa allocazione(si ribadisce che alla restituzione della porzione immobiliare ha fatto luogo il fallimento),di una stima attendibile del valoredi mercato all’attualità del la porzione immobiliare oggetto del leasing , sì daconsentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ.

Difatti,la ricorrente ha sic et simpliciter invocato l’ammissione al passivo in chirografo per la complessiva somma di euro 912.290,76, “in attesa della vendita del bene e del successivo accredito al fallimento, in riduzione del credito ammesso, della somma che verrà eventualmente ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene e con riconoscimento al fallimento della somma eventualmente eccedente il credito ammesso” (così ricorso, pag. 6, ove è riprodotto il testo di parte del ricorso ex art. 93 l.fall.).D’altronde,il tribunale ha specificato ( seppur con riferimento a ll’elaborazione giurisprudenziale di questa Corteantecedente alla pronuncia delle sezioni unite n. 2061/2021)che l’applicabilità della disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cod. civ. era atta a sortire l’ulteriore conseguenza per il concedente che “intende insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata [ossia dell’art. 1526 cod. civ.]” (cosìdecreto impugnato, pag. 7).

Ben vero, alle indicazioni circa la domanda ex art. 93 l.fall. postulate dall’insegnamento n. 2061/2021 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 660307-02)la ricorrente non ha fatto menzione neppure in memoria, benché in memoria abbia, in pari tempo, ampiamente argomentato sulla scorta della medesima pronuncia delle sezioni unite (tanto, ovviamente, nel segno de lla valenza unicamente illustrativa della memoria:cfr.

Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).

12. L ’omessa allegazione di una stima attendibile del valore di mercato dell’immobile alla data delle domande ex artt. 93 e 103 l.fall. viepiù riveste valenza, giacché il giudice delegato - al di là dell’ammissione al passivo in prededuzione per l’importo di euro 28.778,08, propriamente a titolo di equo compenso per il periodo compreso tra il dì della dichiarazione di fallimento e la data di esecutività dello stato passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 3) - nulla aveva inteso riconoscere a titolo di penale - indennità ex art. 1526, 2° co., cod. civ. alla ricorrente in considerazione del maggior ammontare – euro 2.754.933,18 - de i canoni corrisposti dalla utilizzatrice poi fallita e dalla concedente dovutiin restituzione (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .13.

Nel passaggio finale del motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 18) la ricorrente prospetta che il tribunale avrebbe dovuto attendere alla quantificazione dell’equo compenso per l’uso della porzione immobiliare exart. 1526, 1° co., cod. civ. per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento (al riguardo, cfr. memoria del ricorrente, pag.10).

Al riguardo va ribadito che nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. la ricorrente aveva altresì invocatol’ammissione al passivo per la somma di euro 356.825,92, propriamente a titolo di “indennità di occupazione sino al fallimento” (ricorso, pag. 6; decreto impugnato, pag. 2).

Ebbene, pur ad intendere tale asserita ragione di credito in guisa di equo compenso ex art. 1526, 1° co., cod. civ., risulta incontrovertibile che siffatta ragione è stata computata dal curatore nella compensazione delle opposte partite, compensazione in esito alla quale è emerso il “differenziale” a credito della procedura fallimentare, “differenziale” recepito dapprima dal giudice delegato e poi dal tribunale (cfr. decreto impugnato, pag g. 2 – 3 , ove è riferimento al secondo progetto di stato passivo trasmesso dal curatore, progetto con cui si era proposta l’esclusione del credito di euro 912.290,76, comprensivo pur dell’indennità di occupazione, per effetto dell’applicabilità dell’art. 1526 cod.civ.).

14. In dipendenza del la declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., va condannata a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., a rim borsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit.,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o da: [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di SIENAs.p.a. – c.f. 0 0884060526 – in nome e per conto di MONTE dei PASCHI di [OSCURATO:PERSONA], BANCA per i [OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 691, presso lo studio dell’avvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento d ella “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione , in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via Baiamonti , n. 10 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei6/14.2.2019 del Tribunale di Livorno , udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., proponeva ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. nonché ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, dichiarato dal Tribunale di Livornocon sentenza del 7.6.2018. Premetteva checon contratto n. 1148594 del 1 3 .12.200 6 i l “ Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA]” aveva concesso in locazione finanziaria alla “Immobiliare 2004” porzione di un immobile ad uso commerciale ubicato nel Comune di Livorno, alla via Firenze, n. 124 (cfr. ricorso, pag. 3). Indi esponeva che las.r.l. poi fallita si era res a inadempiente, siccome non aveva provveduto al versamento dei canoni alle scadenze previste (cfr. ricorso, pag. 4). Esponeva dunque che con apposita missiva in data 20.2.2017 il “ M.P.S. [OSCURATO:PERSONA]” aveva fatto luogo alla risoluzione delcontratto ed aveva - invano -intimato all’utilizzatrice la restituzione della porzione immobiliare e la corresponsione dei canoni insoluti(cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva pertanto, con il ricorso ex artt. 93 e 103 l.fall. , disporsi la restituzionein suo favore della porzione immobiliare e, con il ricorso ex art. 93 l.fall.,disporsi l a sua ammissione al passivo in chirografo per la complessiva sommadi euro 912.290,76, oltre i.v.a. se dovuta, ovvero per la somma di euro 390.613,91 per canoni maturati e scaduti sino al dì della risoluzione, per la somma di euro 1 2 0 . 606 , 0 3 per interessi convenzionali di mora sino al fallimento, per la somma di euro 44.244,90 per i.v.a. e per la somma di euro 356.825,92 a titolo di indennità per l’occupazione della porzione immobiliare sino al dì del fallimento(cfr. ricorso, pag. 6 ) . 2.Il giudice delegato così statuiva (cfr. ricorso, pagg. 7 – 9 ) : accoglieva la domanda di restituzione, faceva luogo all’ammissione al passivo in prededuzioneper l’importo di euro 28.778,08 a titolo di equo compenso per il periodo compreso tra il dì della dichiarazione di fallimento e la data di esecutività dello stato passivo, rigettava ogni altra richiestain considerazione, in esito alla compensazione delle opposte pretese, degli importi residuanti a creditodella s.r.l. poi fallita . 3. L a “ [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., nella precisata qualità, proponeva opposizione allo stato passivo. Resisteva ilcuratore del fallimento della “Immobiliare 2004” in liquidazione . 4.Con decreto dei 6/14.2.2019 il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione econdannava l’opponente alle spese. Evidenziava il tribunale che alleasing per cui era controversia, senza dubbio traslativogiusta la previsione dell’art. 4 del contratto, era da applicare – ed era stata correttamente applicata - in via analogica, siccome la risoluzione era sopraggiunta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, la disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cod. civ., con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 72 quaterl.fall. (c fr. decreto impugnato, pag. 7) . Evidenziava al contempo che era da escludere ratione temporisl’applicabilità della disciplina di cui alla sopravvenuta legge n. 124 del 4.8.2017.5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso l a “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorsocon il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n . 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 cod. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del provvedimento impugnato. Deduce che, pur a reputare applicabile l’art. 1526 cod. civ., vi è margine per ammetterne la derogabilità alla stregua deldisposto del 2° co. del medesimo articolo (cfr. ricorso, pag. 16). Deduceche, in questi termini, viene in rilievo la clausola – di cui il tribunale non ha tenuto conto -di cui all’art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing, ove è convenutoche in caso di risoluzione l’utilizzatore inadempiente è tenuto al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, detratto il netto ricavo della vendita del bene (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce infattiche all’art. 17 cit. è espressamente previsto che “dal totale delle somme dovute verrà dedotto quanto eventualmente ricavato dalla vendita dei beni (al netto d’i.v.a.), o il diverso importo assunto a base di calcolo per la loro diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo assicurativo” (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce al contempo che il tribunale neppure ha tenuto conto che l’ammissione al passivo è stata chiestaesclusivamente con riferimento ai canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione del contratto (cfr. ricorso, pag. 12). 8.Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome l’impugnato dictumsi conforma alla giurisprudenza di questa Corte. 9.Vanno premessi i rilievi che seguono. Per un verso, la qualificazione del leasing de quo agitur in guisa di leasing traslativo, cui il Tribunale di Livorno ha atteso alla stregua della previsione dell’art. 4 del contratto (cfr. decreto impugnato, pag. 7) , non è stata con l’esperito motivo di ricorso oggetto di specifica e puntualecensura. Invero,la ricorrente si è limitata ad addurre genericamente che “il Tribunale di Livorno (…) nell’applicare l’art. 1526 c.c. non ha minimamente considerato il contenuto del contratto di leasing exart. 1322 c.c.” (così ricorso, pag. 12). Per altro verso, èfuor di contestazione, alla stregua della prospettazione della stessa ricorrente(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5) , che i l contratt o di leasing traslativo de quoagitur è stat o dalla concedente risolt o mercé la missiva del 2 0. 2 .201 7 , in epoca quindi antecedente alla dichiarazione di fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione. Per altro versoancora, le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che , in tema dileasing finanziario, la disciplina di cui all ’ art. 1, commi 136 - 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effettiretroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore [[OSCURATO:DATA_NASCITA]]della legge stessa; e che per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione traleasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest ’ ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c od . c iv ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307 - 01); Cass.(ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ.Si veda altresì, per il periodo antecedente alla pronuncia delle sezioni unite, Cass. (ord.) 12.2.2019, n. 3965, secondo cui, in tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore è disciplinata dall’art. 1526 cod. c iv ., non incidendo sull’applicazione di tale ultima disposizione l’art. 72quater l. fall. introdotto dall’art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore). Evidentemente, alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale testé citata è vano qualsivoglia riferimento all’art. 72 quaterl.fall. (cfr. ricorso, pag. 13). 10.Vanno poi operate le puntualizza zioni che seguono . In relazioneai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ., non è, di per sé, affetta da nullità la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367); nondimeno, in simile evenienza, permane impregiudicato il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte(cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367; Cass. (ord.) 30.9.2021, n. 26531; Cass. (ord.) 30.3.2022, n. 10249, ove si puntualizza che, qualora le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore di un contratto di leasing traslativo concluso anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), il giudice ha il potere di ridurre detta penale). In tema di leasingtraslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore,è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo exart. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ.(cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-02)). 11.Alla luce dei premessi rilievi e delle operate puntualizzazioni si evidenzia nella specie quanto segue.Senza dubbio si giustifica in linea di principio l’applicabilità prospettata dalla ricorrente(cfr. ricorso, pag. 16; cfr., altresì, memoria della ricorrente, pagg. 5 – 6 ) dell’art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing (in caso di risoluzione l’utilizzatore inadempiente è tenuto al pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, detratto il netto ricavo della vendita del bene)in rapporto e nel quadro del 2° co. dell’art.1526 cod. civ. (“qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l’indennità convenuta”). E però non può non rimarcarsiche la ricorrente nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. (si vedano le conclusioni di cui all’inziale ricorso ex art. 93 l.fall., quali riprodotte alle pagg. 5 – 6 del ricorso per cassazione) non avev a fornito indicazione, in mancanza di diversa allocazione(si ribadisce che alla restituzione della porzione immobiliare ha fatto luogo il fallimento),di una stima attendibile del valoredi mercato all’attualità del la porzione immobiliare oggetto del leasing , sì daconsentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ. Difatti,la ricorrente ha sic et simpliciter invocato l’ammissione al passivo in chirografo per la complessiva somma di euro 912.290,76, “in attesa della vendita del bene e del successivo accredito al fallimento, in riduzione del credito ammesso, della somma che verrà eventualmente ricavata dalla vendita o ricollocazione del bene e con riconoscimento al fallimento della somma eventualmente eccedente il credito ammesso” (così ricorso, pag. 6, ove è riprodotto il testo di parte del ricorso ex art. 93 l.fall.).D’altronde,il tribunale ha specificato ( seppur con riferimento a ll’elaborazione giurisprudenziale di questa Corteantecedente alla pronuncia delle sezioni unite n. 2061/2021)che l’applicabilità della disciplina inderogabile di cui all’art. 1526 cod. civ. era atta a sortire l’ulteriore conseguenza per il concedente che “intende insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata [ossia dell’art. 1526 cod. civ.]” (cosìdecreto impugnato, pag. 7). Ben vero, alle indicazioni circa la domanda ex art. 93 l.fall. postulate dall’insegnamento n. 2061/2021 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 660307-02)la ricorrente non ha fatto menzione neppure in memoria, benché in memoria abbia, in pari tempo, ampiamente argomentato sulla scorta della medesima pronuncia delle sezioni unite (tanto, ovviamente, nel segno de lla valenza unicamente illustrativa della memoria:cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471). 12. L ’omessa allegazione di una stima attendibile del valore di mercato dell’immobile alla data delle domande ex artt. 93 e 103 l.fall. viepiù riveste valenza, giacché il giudice delegato - al di là dell’ammissione al passivo in prededuzione per l’importo di euro 28.778,08, propriamente a titolo di equo compenso per il periodo compreso tra il dì della dichiarazione di fallimento e la data di esecutività dello stato passivo (cfr. decreto impugnato, pag. 3) - nulla aveva inteso riconoscere a titolo di penale - indennità ex art. 1526, 2° co., cod. civ. alla ricorrente in considerazione del maggior ammontare – euro 2.754.933,18 - de i canoni corrisposti dalla utilizzatrice poi fallita e dalla concedente dovutiin restituzione (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .13. Nel passaggio finale del motivo di ricorso (cfr. ricorso, pag. 18) la ricorrente prospetta che il tribunale avrebbe dovuto attendere alla quantificazione dell’equo compenso per l’uso della porzione immobiliare exart. 1526, 1° co., cod. civ. per il periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento (al riguardo, cfr. memoria del ricorrente, pag.10). Al riguardo va ribadito che nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. la ricorrente aveva altresì invocatol’ammissione al passivo per la somma di euro 356.825,92, propriamente a titolo di “indennità di occupazione sino al fallimento” (ricorso, pag. 6; decreto impugnato, pag. 2). Ebbene, pur ad intendere tale asserita ragione di credito in guisa di equo compenso ex art. 1526, 1° co., cod. civ., risulta incontrovertibile che siffatta ragione è stata computata dal curatore nella compensazione delle opposte partite, compensazione in esito alla quale è emerso il “differenziale” a credito della procedura fallimentare, “differenziale” recepito dapprima dal giudice delegato e poi dal tribunale (cfr. decreto impugnato, pag g. 2 – 3 , ove è riferimento al secondo progetto di stato passivo trasmesso dal curatore, progetto con cui si era proposta l’esclusione del credito di euro 912.290,76, comprensivo pur dell’indennità di occupazione, per effetto dell’applicabilità dell’art. 1526 cod.civ.). 14. In dipendenza del la declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., va condannata a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo. 15.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna laricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena” s.p.a., in nome e per conto di “Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i [OSCURATO:PERSONA] alle Imprese”s.p.a., a rim borsare al controricorrente, curatore del fallimento della “Immobiliare 2004” s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 16.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit.,
Decreto Cassazione n. 21315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris