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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10684/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un atto unico, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ne ha revocato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto la condanna di entrambi per bancarotta fraudolenta impropria e del secondo anche bancarotta fraudolente patrimoniale e documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione di norme processuali poste a pena di nullità - è manifestamente infondato in quanto: - [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello a mezzo PEC presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario come da nomina depositata presso la Corte di appello di Napoli in data 7 marzo 2018; - con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la notifica a mani proprie, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica appena sopra indicata ed ha chiesto la trattazione orale del procedimento nell'interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA], è comparsa in udienza, dove ha eccepito di non esser stata avvisata della celebrazione del giudizio anche quale difensore di quest'ultimo, senza tuttavia dichiarare di essere comparsa al solo fine di eccepire la nullità (art. 184, comma 2, cod. proc. pen.) bensì rassegnando le proprie conclusioni (cfr. verbale del 17 aprile 2025); dunque, non ricorrendo una nullità assoluta, in ragione della comparizione in udienza del difensore (cfr. art. 179, comma 1, cod. proc. pen.), la nullità dedotta è sanata poiché il difensore si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'irrituale notifica era preordinata (art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un atto unico, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ne ha revocato la condanna al pagamento di una provvisionale, confermando nel resto la condanna di entrambi per bancarotta fraudolenta impropria e del secondo anche bancarotta fraudolente patrimoniale e documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione di norme processuali poste a pena di nullità - è manifestamente infondato in quanto: - [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente ricevuto la notifica della citazione per il giudizio di appello a mezzo PEC presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario come da nomina depositata presso la Corte di appello di Napoli in data 7 marzo 2018; - con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto la notifica a mani proprie, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica appena sopra indicata ed ha chiesto la trattazione orale del procedimento nell'interesse proprio di [OSCURATO:PERSONA], è comparsa in udienza, dove ha eccepito di non esser stata avvisata della celebrazione del giudizio anche quale difensore di quest'ultimo, senza tuttavia dichiarare di essere comparsa al solo fine di eccepire la nullità (art. 184, comma 2, cod. proc. pen.) bensì rassegnando le proprie conclusioni (cfr. verbale del 17 aprile 2025); dunque, non ricorrendo una nullità assoluta, in ragione della comparizione in udienza del difensore (cfr. art. 179, comma 1, cod. proc. pen.), la nullità dedotta è sanata poiché il difensore si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'irrituale notifica era preordinata (art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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