CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 38048/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16836-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona dei Curatori p.t.; -intimato - avverso la sentenza n. 503/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] . COOP . una cartella di pagamento per riprese I.V.A. relative all’anno 2008; che la contribuente impugnò detta cartella innanzi alla C.T.P. di Cagliari che, con sentenza n. 405/2013, accolse parzialmente il ricorso, riconoscendo la non debenza delle sanzioni, a cagione della sussistenza dell’esimente della forza maggiore; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 503/2020, depositata il 15.12.2020, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva - come nella specie ricorressero tanto l’elemento oggettivo, quanto quello soggettivo per riconoscere la sussistenza della scriminante della forza maggiore ex art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente la non debenza delle sanzioni; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata in vista dell’originaria udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; è rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] . COOP . che all’esito dell’originaria camera di consiglio, fissata per il 22.6.2022, la causa è stata rinvia a nuovo ruolo, per procedere alla rinotifica del ricorso nei confronti del FALLIMENTO controricorrente e che la difesa erariale ha tempestivamente provveduto a tale incombente; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 8 e 10 della l. n. 212 del 2000, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto giustificato l’omesso versamento dell’I.V.A. in conseguenza di una situazione di illiquidità determinata da accadimenti non imprevedibili ma, al contrario, del tutto fisiologici; che il motivo è manifestamente fondato; che in materia tributaria e fiscale, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice (Cass., Sez. 6- 5, 13.12.2021, n. 39548, Rv. 663236-01); che a tale riguardo si è ormai consolidato il principio (sulla scorta della condivisibile e giurisprudenza penale di questa stessa Corte. Cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, n. 37528 del 12/06/2013 - dep. 13/09/2013, Rv. 25768301; Cass., Sez. 3, n. 3124 del 27/11/2013 - dep. 23/01/2014, Rv. 25884201; Cass.,Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Rv. 26312801) per cui, in tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta, sicché non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici (nella specie, secondo quanto si evince dalla p. 1, quartultimo cpv. della sentenza impugnata, Stato, Regione, A.S.L. ed Enti universitari), peraltro prevedibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 6.4.2022, n. 11111, Rv. 664287-01 la quale, in motivazione, dà altresì conto della piena corrispondenza di tale conclusione al diritto unionale, nonché Cass., Sez. 6-5, 19.10.2022, n. 30763, non massimata) e, più in generale, l’allegazione difensiva di una “crisi aziendale” (Cass., Sez. 6-5, 29.3.2018, n. 7850, Rv. 647720-01); che nell’ancorare l’esimente della forza maggiore all’”enorme contrazione del lavoro per diminuzione delle commesse e degli importi corrisposti, ritardi ed aumenti di contributi INPS ed INAIL”, oltre che alla “contrazione della liquidità” per effetto della confluenza del T.F.R. all’INPS la C.T.R. ha, dunque, disatteso i suesposti principi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata; non essendo peraltro necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa ben può essere decisa, con il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla contribuente in relazione al profilo concernente la non debenza delle sanzioni; che, quanto alle spese di lite, il recente consolidamento dei principi innanzi esposti in tema di forza maggiore evidenzia la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente in relazione al profilo esaminato. Compensa int