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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11124/2026

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erale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -controD’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 91P64 F052X) e CHETTACATIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 78A69 F052H), quali ex socie (accomandatariae accomandante) della società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cessata il 17 dicembre 2019), rappresentate e difese all’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 48P16 A662D) ed elettivamentedomiciliate presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 2580/23/2024, pubblicata il 12 luglio 2024;Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delle controricorrenti,ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton.

TVM020500894/2018, relativo all’anno d’imposta 2014, notificato il 9 maggio2018 alla società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale.L’accertamento societario fu notificato anche alle socie D’[OSCURATO:PERSONA].

Alle predette, poi, vennero notificati separati avvisi diaccertamento per l’imputazione ai fini IRPEF del maggior reddito dipartecipazione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd.

TUIR).L’atto impositivo a carico della società scaturì da una verifica fiscale condottadalla Guardia di finanza di Leuca (LE) all’esito della quale, il 10 luglio 2017,venne redatto apposito processo verbale di constatazione.Nel corso dell’attività ispettiva emerse che la società non avevacorrettamente applicato l’IVA in relazione alle prestazioni di servizio connesseal trasporto di passeggeri a scopo turistico.Infatti, i verificatori, sia attraverso l’attività di controllo del territorio da essisvolta durante la stagione estiva e sia attraverso la consultazione di siti internetdedicati, riscontrarono che oltre all’attività di noleggio del mezzo di trasporto,durante le minicrociere la società prestava servizi aggiuntivi.

In sostanza, lasocietà, attraverso un catamarano ormeggiato nel porto di [OSCURATO:PERSONA] (LE),effettuava delle minicrociere secondo un itinerario circolare, cioè con partenzae arrivo nella stessa località, nel corso delle quali forniva una serie di serviziaggiuntivi, tra cui soste per il bagno in mare, aperitivi e/o spuntini, musica,descrizione delle località.I verificatori, pertanto, dopo aver ripercorso l’evoluzione della disciplinanormativa IVA circa le prestazioni di trasporto di persone in genere, concluseroche, nel caso di specie, la società, in ragione dei servizi aggiuntivi erogati,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026avrebbe dovuto applicare l’IVA con aliquota ordinaria anziché con aliquotaridotta al 10% (dieci percento), atteso che le prestazioni svolte nonrappresentavano un mero servizio di trasporto, ma una fattispecie complessa earticolata rientrante nella previsione di cui all’art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, quindi, constatò che, per l’anno d’imposta 2014, lasocietà avrebbe dovuto versare una maggiore IVA per €. 6.027,00 (euroseimilaventisette/00), pari alla differenza tra l’IVA versata con aliquota ridottae quella da versarsi con aliquota ordinaria.Il rilievo dei verbalizzanti, condiviso dall’amministrazione finanziaria, vennetrasfuso nell’avviso di accertamento.L’Agenzia delle Entrate, poi, valutando criticamente la documentazionecontabile acquisita durante la verifica, riscontrò che la società aveva emesso ilprimo documento fiscale il 28 giugno 2014 e l’ultimo il 22 agosto 2014, che essasia prima del 28 giugno 2014, sia dopo il 22 agosto 2014 aveva acquistatocarburante per €. 5.892,00 (euro cinquemilaottocentonovantadue/00) e cheaveva sostenuto costi per il personale fino al mese di ottobre 2014.

Pertanto,considerato che il carburante acquistato nel periodo in cui non erano stateemesse fatture corrispondeva al 28,86% (ventotto virgola ottantasei percento)di quello acquistato per tutta la stagione [pari a €. 20.410,00 (euroventimilaquattrocentodieci/00)] e rilevata dai modelli 770 la presenza di 3 (tre)dipendenti fino al 10 ottobre 2014, l’amministrazione finanziaria ritenne che lasocietà avesse svolto o continuato a svolgere la propria attività anche nei periodiper i quali non aveva dichiarato ricavi (cioè dopo il 22 agosto 2014).Accertò, quindi, maggiori ricavi per €. 22.434,00 (euroventiduemilaquattrocentotrentaquattro/00).

Pertanto, a fronte di una perditad’impresa dichiarata di €. 1.388,00 (euro milletrecentottantotto/00), venneaccertato, per l’anno 2014, un reddito d’impresa di €. 21.046,00 (euroventunomilaquarantasei/00).

Ai fini IVA, invece, venne accertata una maggioreimposta di €. 10.962,00 (euro diecimilanovecentosessantadue/00), di cui €.6.027,00 (euro seimilaventisette/00) per errata applicazione dell’aliquota IVA e€. 4.936,00 (euro quattromilanovecentotrentasei/00) sui maggiori ricavi di €.22.434,00 (euro ventiduemilaquattrocentotrentaquattro/00).Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/20262.- La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi allaCTP di Lecce, la quale accolse parzialmente il ricorso.In particolare, il giudice di primo grado dichiarò legittimo il recupero dell'IVAcon aliquota ordinaria, mentre confermò solo in parte il maggior redditod’impresa rilevante ai fini delle imposte dirette e annullò del tutto le sanzioniamministrative.Con riguardo a queste ultime, infatti, la CTP di Lecce, accogliendo il ricorsodella contribuente, affermò che dovevano essere «riconosciute le condizioni diobiettiva incertezza, sulla portata e sull'ambito di applicazione della normatributaria (Dpr 633/1972, Tabella A, parte Terza, n.127), invocate dallaricorrente, per la non immediatamente agevole interpretazione della disciplinadi settore, come comprovano gli orientamenti difformi espressi da questa stessaCommissione in ordine al regime dell'Iva applicabile in fattispecie similari,indicati in ricorso.

Pertanto, in linea con quanto previsto dall'art. 8D.Lgs.546/1992, vanno dichiarate non applicabili le sanzioni irrogate.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Agenzia delleEntrate, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sia nella parte cheaveva annullato parzialmente i maggiori ricavi, sia in quella che aveva annullatole sanzioni.La società contribuente ha chiesto il rigetto del gravame e, spiegandoappello incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha domandatol’accoglimento integrale del ricorso proposto in primo grado.Con la sentenza impugnata è stato accolto parzialmente l’appello principalee respinto quello incidentale.La CGT-2 della Puglia, per quanto di rilievo in questa sede, ha così motivato:«3.

L’impugnata sentenza ha giudicato non convincente la tesi della ricorrenteriguardo alla cessazione dell'attività dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma ha tuttavia ritenutoche i significativi acquisti di carburante - effettuati a partire dal 24/08/2014 efino al 18/09/2014 – dovessero essere considerati per l'importo corrispondentecome maggiori ricavi a titolo di semplici costi non inerenti, e non ai fini delcalcolo dei ricavi secondo il procedimento utilizzato dall'Ufficio nell'avviso diaccertamento.

Senonché, tale ricostruzione urta con un dato di comuneNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026esperienza, rappresentato dalla presenza di significativo flusso turistico inSalento durante il mese di agosto, nonché (seppure in minor misura) nellaprima metà del mese di settembre.

Peraltro, l’impugnata pronuncia haconfermato, ai fini del calcolo dei maggiori ricavi, l’acquisto di carburanteeffettuato in data 23.8.2014, ma non anche quello effettuato nei giornisuccessivi, vale a dire dal 24 al 30 agosto 2014, nonché quelli effettuati sino al18.9.2014.

Ebbene, tale ricostruzione deve ritenersi eccentrica, non essendospiegate le ragioni per le quali l’attività turistica (il punto verrà ripreso infra) siacessata ex abrupto il 24 agosto 2014, vale a dire in un periodo di (ancora) altaaffluenza turistica sulle coste del Salento.

Parimenti non convince la tesi di parteappellata, secondo cui il carburante in esame sarebbe servito per alimentare unautocarro.

Ciò in quanto, sotto un primo profilo, il quantitativo di carburante inesame non è compatibile con l’utilizzo per trazione di un solo autocarro.

Insecondo luogo, l’assunto di parte ricorrente non risulta provato, e per tali ragioninon può essere accolto.

Per tali ragioni, in difetto di ulteriori elementi, nonpresenti nel caso di specie, reputa il Collegio provata l’attività ulteriore svoltadalla società verificata dal 24 agosto 2014 e sino al 18.9.2014.

Ne discende, inriforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del relativo motivo di gravameproposto dalla ricorrente in primo grado.

4. È invece infondato l’ulteriore motivodi gravame, con il quale si censura la sentenza appellata nella parte in cui essaha escluso la debenza delle sanzioni.

Sul punto, il Collegio condivide laricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo cui la sussunzionedell’attività svolta dalla società verificata all’interno del contratto di trasporto,ovvero di contratto avente causa concreta di svago e/o di svolgimento di attivitàturistica (sul punto, v. infra), costituiva opera di non agevole individuazione.Per tali ragioni, ricorrevano senz’altro condizioni di obiettiva incertezza che, aisensi dell’art. 6 co. 2 d. lgs. n. 472/97, giustificavano la non irrogazione dellesanzioni.

5. Esaurito l’esame dell’appello principale e venendo ora a quelloincidentale, reputa il Collegio che lo stesso debba ritenersi infondato, per leragioni che seguono.

6. L’appellante incidentale ritiene che quella svolta dallasocietà verificata è un’attività di semplice trasporto, che come tale è soggettaad Iva in misura agevolata (10%).

Senonché, è sufficiente tener conto deiNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026servizi offerti dalla società per rendersi conto che il trasporto costituiva unsemplice elemento, che concorreva con altri, del pari di rilievo esizialenell’economia dell’affare.

Invero, oltre al trasporto, la società svolgeva serviziaggiuntivi, quali la prestazione di visite guidate, la possibilità di sosta per bagniin mare, l’approntamento di piccoli spuntini, ecc.

Ciò fa sì che il turistaintendesse usufruire non già di un semplice traporto da un luogo ad un altro,ma di un vero e proprio pacchetto turistico “all inclusive”, non esaurentesi nelmero trasporto, ma comprendente anche i suddetti, ulteriori servizi, i qualientravano dunque a comporre la causa concreta del negozio, da ricercarsi nellafinalità di piacere e/o di svago.

Del resto, a ragionare nei termini propostidall’appellante incidentale, non si comprende la ragione per la quale il singolovisitatore dovesse essere trasportato dalla costa sino ad un punto non meglioprecisato (es. le grotte marine), in assenza di qualsivoglia ragione (es. lavoro,famiglia, ecc.) che lo inducesse a tanto.

7. Detto in altri termini, nel contrattotrasporto la finalità immediata - che integra ed esaurisce la causa concreta delnegozio - è il trasporto di un soggetto da un luogo all’altro, senza che assumanorilievo le ragioni del suddetto trasporto.

Ragioni che restano sullo sfondo, mache devono comunque sussistere, diversamente il contratto dovendo dirsi nulloper difetto di causa (art. 1418 c.c.).

8. Viceversa, nella fattispecie in esame, lafinalità del turista non era il trasporto, ma la possibilità di godere delle bellezzeturistiche dei luoghi visitati, e di rilassarsi con bagni tonificanti e con l’ascolto dibuona musica, accompagnata dalla degustazione di piccoli stuzzichini.

Talielementi, lungi dal porsi sullo sfondo (come invece accade nel contratto ditrasporto tout court), integravano la causa concreta del negozio, da ricercarsidunque non nel trasporto, ma nella finalità di piacere e/o di svago.

Per taliragioni, in difetto di contratto di trasporto, non sussistevano i presupposti peril pagamento dell’Iva in misura ridotta (10%), dovendo invece esserecorrisposta l’IVA in misura ordinaria.

L’impugnata pronuncia ha fatto buongoverno dei principi sopra espressi, e per tali ragioni non può che essereconfermata.

Ne discende il rigetto del relativo capo di appello incidentale. 9.L’accoglimento dell’appello principale, nella parte relativa all’imputazione deicosti relativi alle fatture emesse dal 24 agosto sino al 18 settembre 2024,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026implica naturalmente - per ovvie e speculari ragioni giuridiche - il rigettodell’ulteriore capo di appello incidentale.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.5.- D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex socie della contribuente La NuovaTorre di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cessata in data 17 dicembre 2019),resistono con controricorso e propongono altresì ricorso incidentale, affidato adue motivi, successivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, l’amministrazione finanziaria ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997.In sintesi, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di merito avrebbeannullato le sanzioni irrogate nell’atto impugnato senza indicare quali fossero,nella specie, gli elementi valevoli a dimostrare la situazione di incertezzanormativa obiettiva, secondo l’elaborazione dalla giurisprudenza di legittimità.2.- Giova premettere che è incontroversa la circostanza dell’avvenutaestinzione della società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., percancellazione dal registro delle imprese.

Peraltro, tale evento risulta, con tuttaevidenza, anche dalla visura camerale prodotta dalla stessa amministrazionefinanziaria ricorrente (cfr. il documento contrassegnato dal n. 14 degli allegatial ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità).Pertanto, la problematica sottesa al motivo di censura si concentra sullaquestione relativa alla trasmissibilità o intrasmissibilità ai soci delle sanzioniirrogate a carico della società estinta.La questione, infatti, è stata oggetto di diversa interpretazione da parte diquesta sezione.Ed invero, per la tesi dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni inflitte allasocietà estinta, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017 haaffermato che, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrativea carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sonotrasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n.Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026472 del 1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armoniacon il principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2,del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l.n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che ha introdotto laregola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioniamministrative tributarie.Tale statuizione si ricollegava anche a Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 13730del 3 luglio 2015, che già in precedenza aveva affermato: «l’art. 7, comma 1,del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla personagiuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioniche, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano stateancora contestate o la sanzione irrogata; ne consegue che qualora il processoverbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioniaccertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgentedisciplina di cui all’art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472».Un diverso orientamento ha invece ritenuto che in tema di sanzioniamministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali,i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall’art. 2495 c.c., aseguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese,non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per lesocietà di capitali estinte e dovendosi trattare tali obbligazioni fiscali al pari diogni altra obbligazione sociale (v. da ultimo, Cass. civ., n. 21177 del 29 luglio2024; v. anche Cass. civ., n. 23341 del 29 agosto 2024, secondo cuil’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delleimprese, integrerebbe un fenomeno successorio sui generis, connesso alregime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che isoci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, manei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c.,venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degliNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, inconcreto, della violazione della norma tributaria).Ciò premesso, reputa questo collegio di dare continuità al primoorientamento, recentemente chiarito e ribadito da Cass. n. 5986 del17/03/2026, relativo alla intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci dellasocietà estinta.Come affermato nel precedente da ultimo citato, milita in questo senso, inprimo luogo, la distinzione fra sanzioni civili - da un lato - e sanzioniamministrative e tributarie, dall’altro, scolpito già nella decisione resa da Cass.civ., Sez.

L, sentenza n. 15067 del 6 giugno 2008, secondo cui «Mentre lesanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed arafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiarel’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981)e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattereafflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicchérientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti dellaragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo disanzione piuttosto che da un altro.

A tale scelta si ricollega il regime applicabile,anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzionicivili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, perle quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario delcarattere personale della responsabilità», principio ribadito, fra l’altro, ancheda Cass. civ., n. 25315 del 24 agosto 2022.Tale distinzione permette, in primo luogo, di valorizzare l’art. 8 d.lgs. n.472 del 1997 (che in modo stentoreo afferma «L’obbligazione al pagamentodella sanzione non si trasmette agli eredi»), non già come una regola dicarattere eccezionale, bensì come l’applicazione ad un caso particolare di unprincipio più generale fondato, appunto, sulla natura personalistica dell’illecitoe della conseguente sanzione tributaria.In secondo luogo, essa consente di valorizzare coerentemente il dispostodell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modd. dalla l. n. 326del 2003, a mente del quale «Le sanzioni amministrative relative al rapportoNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente acarico della persona giuridica», con il principio di personalità contenuto nell’art.2 del già citato d.lgs. n. 472 del 1997, che appunto stabilisce che «La sanzioneè riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione».La trasmissibilità, peraltro, appare radicalmente contraria al principio dipersonalità che è alla base della sanzione tributaria, la quale, del resto, al paridi quelle di penali, è connotata da una funzione afflittiva che risulterebbe deltutto irragionevole applicare ad un soggetto diverso dall’autore delcomportamento sanzionato.La Corte costituzionale, del resto, con la pronuncia n. 46 del 17 marzo2023, occupandosi di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 - che hareputato infondata alla luce di un’interpretazione sistematica delle disposizioni- ha rilevato che il «modello di sanzione amministrativa pecuniaria, che èemerso da questa riforma (quella del 1997, n.d.r.), ha sotto più profili mutuatola propria disciplina dal diritto punitivo, come dimostra, ad esempio,l’introduzione del principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi equello della retroattività della normativa successiva più favorevole.

Secondo laCorte di cassazione, sezioni unite civili (sentenza del 27 aprile 2022, n. 13145)del resto, l’impianto sanzionatorio non penale nella materia tributaria rispondea uno “stampo penalistico”».In questa direzione, inoltre, va la scelta recente del legislatore di affermaretestualmente, con l’art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, che «La sanzionepecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senzapersonalità giuridica … è esclusivamente a carico della società o ente».L’evoluzione normativa così realizzatasi non ha carattere innovativo(operante, cioè, soltanto per il futuro) ma di adeguamento del diritto positivoa principi immanenti - in particolare, quello di personalità e proporzionalità -che già potevano scorgersi nel sistema, così come del resto già chiarito daCass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017, unitamente alle decisioniNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026già citate in tema di riconducibilità delle sanzioni tributarie e penali ad un genusdiverso da quelle di carattere civilistico, alla luce dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.La conclusione ermeneutica raggiunta trova, poi, ulteriore confermanell’evoluzione giurisprudenziale conosciuta, in sede penale, da questa Corteregolatrice, con riguardo al tema della responsabilità da reato delle personegiuridiche in base alla l. n. 231 del 2001.

In tale ambito si era affermato, infatti,che né il fallimento, né l’estinzione della persona giuridica determinanol’estinzione dell’illecito e delle sanzioni e si era sostenuta la necessità diristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, con argomentazione chequesta Sezione ha, poi, valorizzato anche in ambito tributario, particolarmentenelle decisioni del 2024 favorevoli alla trasmissione ai soci delle sanzionitributarie irrogate alla società estinta (cfr., in particolare, la già citata Cass.civ., Sez.

T, sentenza n. 21177 del 29 luglio 2024 che, proprio su taleargomento, giustifica l’impossibilità di seguire l’indirizzo contrario).Rispetto a tali pronunce deve, tuttavia, registrarsi il sopravvenuto e decisorevirement giurisprudenziale compiuto da Cass. pen., Sez. 6, sentenza n.25648/2024 (udienza 13 febbraio 2024, ma successivamente depositata), laquale ha superato il precedente indirizzo, affermando che la cancellazione dellasocietà ha effetto costitutivo comparabile alla morte del reo e che non puòaccettarsi, neppure per i profili economici collegati alle sanzioni di caratterepecuniario, che di esse possano rispondere soggetti terzi come i soci.In ordine alla rilevabilità della questione, se su istanza di parte o d’ufficio,come evidenziato già da Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017,deve ritenersi che l’intrasmissibilità - essendo regola conformatrice dellafattispecie legale astratta - sia rilevabile d’ufficio.

La personalità della sanzionenon è, in altri termini, fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria, mapresupposto applicativo che il giudice deve valutare anche d’ufficio.Da ultimo, va sottolineato che la regola dell’intrasmissibilità ai soci dellesanzioni irrogate alla società estinta presuppone, in ogni caso, un’effettivaterzietà fra società e soci (terzietà, nella specie, non in discussione), risultandoinapplicabile laddove questa non sussista perché, in realtà, il socio sia il realetitolare della posizione giuridica quale interponente, ossia abbia, in concretoNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026agito uti dominus della società, unico e reale beneficiario delle attività, sì darealizzare la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, qualeeffettivo possessore del reddito della società interposta, con conseguenteriferibilità diretta anche delle conseguenze sanzionatorie (v.

Cass. n. 23231 del25/07/2022).In questo caso, difatti, la fattispecie resta estranea ed esterna alla sfera diapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 (e dell’art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997)neppure ponendosi una questione di trasmissibilità delle sanzioni.Nella specie, l’evento estintivo della società contribuente [OSCURATO:PERSONA] diD’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è incontroverso e, comunque, documentatodalla stessa amministrazione finanziaria, sicché, stante l’intrasmissibilità dellesanzioni alle socie, il motivo, e dunque il ricorso principale dell’Agenzia, vadisatteso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrentidenunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del n. 127-novies, della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, nonché dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022.Sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato lanorma di interpretazione autentica (art. 36-bis d.l. n. 50 del 2022), a mentedella quale le norme che disciplinano il trasporto di persone ai fini IVA, tra cuiil punto 127-novies, Tabella A, Parte III, «si interpretano nel senso che esse siapplicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate perfinalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto chele rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio ditrasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversida quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 633 del 1972».4.- La censura è infondata.Ed invero, sia la sentenza di primo grado che quella oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, hanno ampiamente chiarito come oltre al trasporto, lasocietà svolgesse servizi aggiuntivi, quali la prestazione di visite guidate, lapossibilità di sosta per bagni in mare, l’approntamento di piccoli spuntini,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026eccetera, sì da connotare le prestazioni eseguite dalla contribuente come nonaventi ad oggetto solo ed esclusivamente un’attività di trasporto, sia pureassociata ad finalità turistico-ricreativa, ma comprendesse altresì la fornituradi ulteriori (e diversi) servizi per tradursi in una pacchetto turistico (cfr., inparticolare, i paragrafi contrassegnati dai numeri «6.», «7.» e «8.» dellasentenza impugnata).In tale ottica, dunque, alcuna rilevanza può assumere il disposto dell’art.36-bis d.l. n. 50 del 2022, giacché quest’ultimo, pur essendo norma diinterpretazione autentica, espressamente stabilisce che le disposizioni dell’art.10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1973 vanno interpretate nel senso cheil regime di favore ai fini dell’IVA (mediante esenzione ed aliquote ridotte) iviprevisto, si applica «anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuateper finalità turistico-ricreative», ma «sempre che le stesse abbiano ad oggettoesclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano lafornitura di ulteriori servizi».Del resto, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema d’IVA, perprestazioni accessorie esenti dall’imposta devono intendersi quelle operazionirealizzate dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazioneprincipale, a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderlapossibile (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 40725 del 20 dicembre 2021, la qualeha escluso l’accessorietà, rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di pompefunebri esenti dall’imposta, delle operazioni di allestimento delle epigrafi sullelapidi e di fornitura dei cd.

“ricordini” dei defunti, in quanto non aventi lafunzione di integrare o di rendere possibili dette prestazioni).

Parimenti, è statochiarito che, in tema di IVA, ai fini dell’esenzione dall’imposta vannoconsiderate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmentedistinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una solaprestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramenteformale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessicoinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi cheinducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l’unitarietà vavalutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terziNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti (Cass.civ., Sez.

T, sentenza n. 3893 del 9 febbraio 2023).5.- Con il secondo (e ultimo) motivo di ricorso incidentale, lecontroricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 1, comma 4-quater, d.l. n. 50 del 2022, nonché degli artt. 2696, 2727e 2729 c.c., 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e della direttiva unionale n. 112 del 2006sull’IVA.In particolare, assumono che la sentenza impugnata avrebbe errato nelritenere che le prestazioni fornite dalla società contribuente, complessivamenteconsiderate, configurassero un pacchetto cd. all-inclusive, in quanto leoperazioni diverse dal trasporto per finalità turistico-ricreativa dovevanoritenersi meramente accessorie a quest’ultimo.6.- La censura è inammissibile.Il motivo si appunta sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione, operatadalla CGT-2 della Puglia, degli elementi di fatto reputati rilevanti al fine diescludere che i servizi aggiuntivi all’attività di trasporto, forniti dalla societàcontribuente, fossero suscettibili di essere inquadrati nel paradigma delleoperazioni accessorie alla predetta attività.A tale valutazione, infatti, le controricorrenti tentano di contrapporre unalettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo diricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento diuna nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. civ., Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementiistruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delproprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazioneo falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente laricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamenteindividuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo allafattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, onell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le siaddice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicanola pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell’ambito applicativo dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.

Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.7187 del 4 marzo 2022).7.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate deriva che ilricorso principale va disatteso per la sopravvenuta cessazione della materia delcontendere, mentre va rigettato quello incidentale, con conseguente integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.92, comma 2, c.p.c., stante la reciproca soccombenza delle parti.8.- Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato conriguardo alla posizione della ricorrente principale, trattandosi diAmministrazione dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo stesso, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito (Cass.civ., Sez.

U, sentenza n. 26280 del 25 novembre 2013; Cass. civ., Sez. 3,sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014).9.- Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedelle controricorrenti (e ricorrenti in via incidentale), di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneincidentale, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso principalee rigetta il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate, tra le parti,le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellecontroricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale delloStato ([OSCURATO:PERSONA]: 80224030587) e domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultima;- ricorrente -controD’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 91P64 F052X) e CHETTACATIA ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 78A69 F052H), quali ex socie (accomandatariae accomandante) della società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cessata il 17 dicembre 2019), rappresentate e difese all’avv.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 48P16 A662D) ed elettivamentedomiciliate presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaPuglia n. 2580/23/2024, pubblicata il 12 luglio 2024;Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28novembre 2025, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delle controricorrenti,ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;1.- In punto di fatto e limitando l’esposizione alle sole circostanze rilevanti inquesta sede, si osserva che la controversia concerne l’avviso di accertamenton. TVM020500894/2018, relativo all’anno d’imposta 2014, notificato il 9 maggio2018 alla società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di noleggio mezzi di trasporto marittimo e fluviale.L’accertamento societario fu notificato anche alle socie D’[OSCURATO:PERSONA]. Alle predette, poi, vennero notificati separati avvisi diaccertamento per l’imputazione ai fini IRPEF del maggior reddito dipartecipazione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR).L’atto impositivo a carico della società scaturì da una verifica fiscale condottadalla Guardia di finanza di Leuca (LE) all’esito della quale, il 10 luglio 2017,venne redatto apposito processo verbale di constatazione.Nel corso dell’attività ispettiva emerse che la società non avevacorrettamente applicato l’IVA in relazione alle prestazioni di servizio connesseal trasporto di passeggeri a scopo turistico.Infatti, i verificatori, sia attraverso l’attività di controllo del territorio da essisvolta durante la stagione estiva e sia attraverso la consultazione di siti internetdedicati, riscontrarono che oltre all’attività di noleggio del mezzo di trasporto,durante le minicrociere la società prestava servizi aggiuntivi. In sostanza, lasocietà, attraverso un catamarano ormeggiato nel porto di [OSCURATO:PERSONA] (LE),effettuava delle minicrociere secondo un itinerario circolare, cioè con partenzae arrivo nella stessa località, nel corso delle quali forniva una serie di serviziaggiuntivi, tra cui soste per il bagno in mare, aperitivi e/o spuntini, musica,descrizione delle località.I verificatori, pertanto, dopo aver ripercorso l’evoluzione della disciplinanormativa IVA circa le prestazioni di trasporto di persone in genere, concluseroche, nel caso di specie, la società, in ragione dei servizi aggiuntivi erogati,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026avrebbe dovuto applicare l’IVA con aliquota ordinaria anziché con aliquotaridotta al 10% (dieci percento), atteso che le prestazioni svolte nonrappresentavano un mero servizio di trasporto, ma una fattispecie complessa earticolata rientrante nella previsione di cui all’art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, quindi, constatò che, per l’anno d’imposta 2014, lasocietà avrebbe dovuto versare una maggiore IVA per €. 6.027,00 (euroseimilaventisette/00), pari alla differenza tra l’IVA versata con aliquota ridottae quella da versarsi con aliquota ordinaria.Il rilievo dei verbalizzanti, condiviso dall’amministrazione finanziaria, vennetrasfuso nell’avviso di accertamento.L’Agenzia delle Entrate, poi, valutando criticamente la documentazionecontabile acquisita durante la verifica, riscontrò che la società aveva emesso ilprimo documento fiscale il 28 giugno 2014 e l’ultimo il 22 agosto 2014, che essasia prima del 28 giugno 2014, sia dopo il 22 agosto 2014 aveva acquistatocarburante per €. 5.892,00 (euro cinquemilaottocentonovantadue/00) e cheaveva sostenuto costi per il personale fino al mese di ottobre 2014. Pertanto,considerato che il carburante acquistato nel periodo in cui non erano stateemesse fatture corrispondeva al 28,86% (ventotto virgola ottantasei percento)di quello acquistato per tutta la stagione [pari a €. 20.410,00 (euroventimilaquattrocentodieci/00)] e rilevata dai modelli 770 la presenza di 3 (tre)dipendenti fino al 10 ottobre 2014, l’amministrazione finanziaria ritenne che lasocietà avesse svolto o continuato a svolgere la propria attività anche nei periodiper i quali non aveva dichiarato ricavi (cioè dopo il 22 agosto 2014).Accertò, quindi, maggiori ricavi per €. 22.434,00 (euroventiduemilaquattrocentotrentaquattro/00). Pertanto, a fronte di una perditad’impresa dichiarata di €. 1.388,00 (euro milletrecentottantotto/00), venneaccertato, per l’anno 2014, un reddito d’impresa di €. 21.046,00 (euroventunomilaquarantasei/00). Ai fini IVA, invece, venne accertata una maggioreimposta di €. 10.962,00 (euro diecimilanovecentosessantadue/00), di cui €.6.027,00 (euro seimilaventisette/00) per errata applicazione dell’aliquota IVA e€. 4.936,00 (euro quattromilanovecentotrentasei/00) sui maggiori ricavi di €.22.434,00 (euro ventiduemilaquattrocentotrentaquattro/00).Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/20262.- La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi allaCTP di Lecce, la quale accolse parzialmente il ricorso.In particolare, il giudice di primo grado dichiarò legittimo il recupero dell'IVAcon aliquota ordinaria, mentre confermò solo in parte il maggior redditod’impresa rilevante ai fini delle imposte dirette e annullò del tutto le sanzioniamministrative.Con riguardo a queste ultime, infatti, la CTP di Lecce, accogliendo il ricorsodella contribuente, affermò che dovevano essere «riconosciute le condizioni diobiettiva incertezza, sulla portata e sull'ambito di applicazione della normatributaria (Dpr 633/1972, Tabella A, parte Terza, n.127), invocate dallaricorrente, per la non immediatamente agevole interpretazione della disciplinadi settore, come comprovano gli orientamenti difformi espressi da questa stessaCommissione in ordine al regime dell'Iva applicabile in fattispecie similari,indicati in ricorso. Pertanto, in linea con quanto previsto dall'art. 8D.Lgs.546/1992, vanno dichiarate non applicabili le sanzioni irrogate.».3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello principale l’Agenzia delleEntrate, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sia nella parte cheaveva annullato parzialmente i maggiori ricavi, sia in quella che aveva annullatole sanzioni.La società contribuente ha chiesto il rigetto del gravame e, spiegandoappello incidentale, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha domandatol’accoglimento integrale del ricorso proposto in primo grado.Con la sentenza impugnata è stato accolto parzialmente l’appello principalee respinto quello incidentale.La CGT-2 della Puglia, per quanto di rilievo in questa sede, ha così motivato:«3. L’impugnata sentenza ha giudicato non convincente la tesi della ricorrenteriguardo alla cessazione dell'attività dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma ha tuttavia ritenutoche i significativi acquisti di carburante - effettuati a partire dal 24/08/2014 efino al 18/09/2014 – dovessero essere considerati per l'importo corrispondentecome maggiori ricavi a titolo di semplici costi non inerenti, e non ai fini delcalcolo dei ricavi secondo il procedimento utilizzato dall'Ufficio nell'avviso diaccertamento. Senonché, tale ricostruzione urta con un dato di comuneNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026esperienza, rappresentato dalla presenza di significativo flusso turistico inSalento durante il mese di agosto, nonché (seppure in minor misura) nellaprima metà del mese di settembre. Peraltro, l’impugnata pronuncia haconfermato, ai fini del calcolo dei maggiori ricavi, l’acquisto di carburanteeffettuato in data 23.8.2014, ma non anche quello effettuato nei giornisuccessivi, vale a dire dal 24 al 30 agosto 2014, nonché quelli effettuati sino al18.9.2014. Ebbene, tale ricostruzione deve ritenersi eccentrica, non essendospiegate le ragioni per le quali l’attività turistica (il punto verrà ripreso infra) siacessata ex abrupto il 24 agosto 2014, vale a dire in un periodo di (ancora) altaaffluenza turistica sulle coste del Salento. Parimenti non convince la tesi di parteappellata, secondo cui il carburante in esame sarebbe servito per alimentare unautocarro. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, il quantitativo di carburante inesame non è compatibile con l’utilizzo per trazione di un solo autocarro. Insecondo luogo, l’assunto di parte ricorrente non risulta provato, e per tali ragioninon può essere accolto. Per tali ragioni, in difetto di ulteriori elementi, nonpresenti nel caso di specie, reputa il Collegio provata l’attività ulteriore svoltadalla società verificata dal 24 agosto 2014 e sino al 18.9.2014. Ne discende, inriforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del relativo motivo di gravameproposto dalla ricorrente in primo grado. 4. È invece infondato l’ulteriore motivodi gravame, con il quale si censura la sentenza appellata nella parte in cui essaha escluso la debenza delle sanzioni. Sul punto, il Collegio condivide laricostruzione operata dal giudice di prime cure, secondo cui la sussunzionedell’attività svolta dalla società verificata all’interno del contratto di trasporto,ovvero di contratto avente causa concreta di svago e/o di svolgimento di attivitàturistica (sul punto, v. infra), costituiva opera di non agevole individuazione.Per tali ragioni, ricorrevano senz’altro condizioni di obiettiva incertezza che, aisensi dell’art. 6 co. 2 d. lgs. n. 472/97, giustificavano la non irrogazione dellesanzioni. 5. Esaurito l’esame dell’appello principale e venendo ora a quelloincidentale, reputa il Collegio che lo stesso debba ritenersi infondato, per leragioni che seguono. 6. L’appellante incidentale ritiene che quella svolta dallasocietà verificata è un’attività di semplice trasporto, che come tale è soggettaad Iva in misura agevolata (10%). Senonché, è sufficiente tener conto deiNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026servizi offerti dalla società per rendersi conto che il trasporto costituiva unsemplice elemento, che concorreva con altri, del pari di rilievo esizialenell’economia dell’affare. Invero, oltre al trasporto, la società svolgeva serviziaggiuntivi, quali la prestazione di visite guidate, la possibilità di sosta per bagniin mare, l’approntamento di piccoli spuntini, ecc. Ciò fa sì che il turistaintendesse usufruire non già di un semplice traporto da un luogo ad un altro,ma di un vero e proprio pacchetto turistico “all inclusive”, non esaurentesi nelmero trasporto, ma comprendente anche i suddetti, ulteriori servizi, i qualientravano dunque a comporre la causa concreta del negozio, da ricercarsi nellafinalità di piacere e/o di svago. Del resto, a ragionare nei termini propostidall’appellante incidentale, non si comprende la ragione per la quale il singolovisitatore dovesse essere trasportato dalla costa sino ad un punto non meglioprecisato (es. le grotte marine), in assenza di qualsivoglia ragione (es. lavoro,famiglia, ecc.) che lo inducesse a tanto. 7. Detto in altri termini, nel contrattotrasporto la finalità immediata - che integra ed esaurisce la causa concreta delnegozio - è il trasporto di un soggetto da un luogo all’altro, senza che assumanorilievo le ragioni del suddetto trasporto. Ragioni che restano sullo sfondo, mache devono comunque sussistere, diversamente il contratto dovendo dirsi nulloper difetto di causa (art. 1418 c.c.). 8. Viceversa, nella fattispecie in esame, lafinalità del turista non era il trasporto, ma la possibilità di godere delle bellezzeturistiche dei luoghi visitati, e di rilassarsi con bagni tonificanti e con l’ascolto dibuona musica, accompagnata dalla degustazione di piccoli stuzzichini. Talielementi, lungi dal porsi sullo sfondo (come invece accade nel contratto ditrasporto tout court), integravano la causa concreta del negozio, da ricercarsidunque non nel trasporto, ma nella finalità di piacere e/o di svago. Per taliragioni, in difetto di contratto di trasporto, non sussistevano i presupposti peril pagamento dell’Iva in misura ridotta (10%), dovendo invece esserecorrisposta l’IVA in misura ordinaria. L’impugnata pronuncia ha fatto buongoverno dei principi sopra espressi, e per tali ragioni non può che essereconfermata. Ne discende il rigetto del relativo capo di appello incidentale. 9.L’accoglimento dell’appello principale, nella parte relativa all’imputazione deicosti relativi alle fatture emesse dal 24 agosto sino al 18 settembre 2024,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026implica naturalmente - per ovvie e speculari ragioni giuridiche - il rigettodell’ulteriore capo di appello incidentale.».4.- Avverso la menzionata sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entratepropone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.5.- D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex socie della contribuente La NuovaTorre di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (cessata in data 17 dicembre 2019),resistono con controricorso e propongono altresì ricorso incidentale, affidato adue motivi, successivamente illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo, l’amministrazione finanziaria ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997.In sintesi, l’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di merito avrebbeannullato le sanzioni irrogate nell’atto impugnato senza indicare quali fossero,nella specie, gli elementi valevoli a dimostrare la situazione di incertezzanormativa obiettiva, secondo l’elaborazione dalla giurisprudenza di legittimità.2.- Giova premettere che è incontroversa la circostanza dell’avvenutaestinzione della società [OSCURATO:PERSONA] di D’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., percancellazione dal registro delle imprese. Peraltro, tale evento risulta, con tuttaevidenza, anche dalla visura camerale prodotta dalla stessa amministrazionefinanziaria ricorrente (cfr. il documento contrassegnato dal n. 14 degli allegatial ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità).Pertanto, la problematica sottesa al motivo di censura si concentra sullaquestione relativa alla trasmissibilità o intrasmissibilità ai soci delle sanzioniirrogate a carico della società estinta.La questione, infatti, è stata oggetto di diversa interpretazione da parte diquesta sezione.Ed invero, per la tesi dell’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni inflitte allasocietà estinta, Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017 haaffermato che, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrativea carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sonotrasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n.Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026472 del 1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armoniacon il principio della responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2,del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l’art. 7, comma 1, del d.l.n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che ha introdotto laregola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioniamministrative tributarie.Tale statuizione si ricollegava anche a Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 13730del 3 luglio 2015, che già in precedenza aveva affermato: «l’art. 7, comma 1,del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n.326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla personagiuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioniche, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano stateancora contestate o la sanzione irrogata; ne consegue che qualora il processoverbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioniaccertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgentedisciplina di cui all’art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472».Un diverso orientamento ha invece ritenuto che in tema di sanzioniamministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali,i soci rispondono delle sanzioni, secondo quanto previsto dall’art. 2495 c.c., aseguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese,non sussistendo ragione di escludere la trasmissibilità di dette sanzioni per lesocietà di capitali estinte e dovendosi trattare tali obbligazioni fiscali al pari diogni altra obbligazione sociale (v. da ultimo, Cass. civ., n. 21177 del 29 luglio2024; v. anche Cass. civ., n. 23341 del 29 agosto 2024, secondo cuil’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delleimprese, integrerebbe un fenomeno successorio sui generis, connesso alregime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che isoci succeduti rispondono anche per il pagamento delle sanzioni tributarie, manei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c.,venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degliNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, inconcreto, della violazione della norma tributaria).Ciò premesso, reputa questo collegio di dare continuità al primoorientamento, recentemente chiarito e ribadito da Cass. n. 5986 del17/03/2026, relativo alla intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci dellasocietà estinta.Come affermato nel precedente da ultimo citato, milita in questo senso, inprimo luogo, la distinzione fra sanzioni civili - da un lato - e sanzioniamministrative e tributarie, dall’altro, scolpito già nella decisione resa da Cass.civ., Sez. L, sentenza n. 15067 del 6 giugno 2008, secondo cui «Mentre lesanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed arafforzare l’obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiarel’inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981)e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattereafflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicchérientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti dellaragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo disanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile,anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzionicivili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, perle quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale corollario delcarattere personale della responsabilità», principio ribadito, fra l’altro, ancheda Cass. civ., n. 25315 del 24 agosto 2022.Tale distinzione permette, in primo luogo, di valorizzare l’art. 8 d.lgs. n.472 del 1997 (che in modo stentoreo afferma «L’obbligazione al pagamentodella sanzione non si trasmette agli eredi»), non già come una regola dicarattere eccezionale, bensì come l’applicazione ad un caso particolare di unprincipio più generale fondato, appunto, sulla natura personalistica dell’illecitoe della conseguente sanzione tributaria.In secondo luogo, essa consente di valorizzare coerentemente il dispostodell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modd. dalla l. n. 326del 2003, a mente del quale «Le sanzioni amministrative relative al rapportoNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente acarico della persona giuridica», con il principio di personalità contenuto nell’art.2 del già citato d.lgs. n. 472 del 1997, che appunto stabilisce che «La sanzioneè riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere laviolazione».La trasmissibilità, peraltro, appare radicalmente contraria al principio dipersonalità che è alla base della sanzione tributaria, la quale, del resto, al paridi quelle di penali, è connotata da una funzione afflittiva che risulterebbe deltutto irragionevole applicare ad un soggetto diverso dall’autore delcomportamento sanzionato.La Corte costituzionale, del resto, con la pronuncia n. 46 del 17 marzo2023, occupandosi di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,comma 1, primo periodo, e 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 - che hareputato infondata alla luce di un’interpretazione sistematica delle disposizioni- ha rilevato che il «modello di sanzione amministrativa pecuniaria, che èemerso da questa riforma (quella del 1997, n.d.r.), ha sotto più profili mutuatola propria disciplina dal diritto punitivo, come dimostra, ad esempio,l’introduzione del principio della intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi equello della retroattività della normativa successiva più favorevole. Secondo laCorte di cassazione, sezioni unite civili (sentenza del 27 aprile 2022, n. 13145)del resto, l’impianto sanzionatorio non penale nella materia tributaria rispondea uno “stampo penalistico”».In questa direzione, inoltre, va la scelta recente del legislatore di affermaretestualmente, con l’art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, che «La sanzionepecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senzapersonalità giuridica … è esclusivamente a carico della società o ente».L’evoluzione normativa così realizzatasi non ha carattere innovativo(operante, cioè, soltanto per il futuro) ma di adeguamento del diritto positivoa principi immanenti - in particolare, quello di personalità e proporzionalità -che già potevano scorgersi nel sistema, così come del resto già chiarito daCass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017, unitamente alle decisioniNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026già citate in tema di riconducibilità delle sanzioni tributarie e penali ad un genusdiverso da quelle di carattere civilistico, alla luce dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.La conclusione ermeneutica raggiunta trova, poi, ulteriore confermanell’evoluzione giurisprudenziale conosciuta, in sede penale, da questa Corteregolatrice, con riguardo al tema della responsabilità da reato delle personegiuridiche in base alla l. n. 231 del 2001. In tale ambito si era affermato, infatti,che né il fallimento, né l’estinzione della persona giuridica determinanol’estinzione dell’illecito e delle sanzioni e si era sostenuta la necessità diristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato, con argomentazione chequesta Sezione ha, poi, valorizzato anche in ambito tributario, particolarmentenelle decisioni del 2024 favorevoli alla trasmissione ai soci delle sanzionitributarie irrogate alla società estinta (cfr., in particolare, la già citata Cass.civ., Sez. T, sentenza n. 21177 del 29 luglio 2024 che, proprio su taleargomento, giustifica l’impossibilità di seguire l’indirizzo contrario).Rispetto a tali pronunce deve, tuttavia, registrarsi il sopravvenuto e decisorevirement giurisprudenziale compiuto da Cass. pen., Sez. 6, sentenza n.25648/2024 (udienza 13 febbraio 2024, ma successivamente depositata), laquale ha superato il precedente indirizzo, affermando che la cancellazione dellasocietà ha effetto costitutivo comparabile alla morte del reo e che non puòaccettarsi, neppure per i profili economici collegati alle sanzioni di caratterepecuniario, che di esse possano rispondere soggetti terzi come i soci.In ordine alla rilevabilità della questione, se su istanza di parte o d’ufficio,come evidenziato già da Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 9094 del 7 aprile 2017,deve ritenersi che l’intrasmissibilità - essendo regola conformatrice dellafattispecie legale astratta - sia rilevabile d’ufficio. La personalità della sanzionenon è, in altri termini, fatto impeditivo della pretesa sanzionatoria, mapresupposto applicativo che il giudice deve valutare anche d’ufficio.Da ultimo, va sottolineato che la regola dell’intrasmissibilità ai soci dellesanzioni irrogate alla società estinta presuppone, in ogni caso, un’effettivaterzietà fra società e soci (terzietà, nella specie, non in discussione), risultandoinapplicabile laddove questa non sussista perché, in realtà, il socio sia il realetitolare della posizione giuridica quale interponente, ossia abbia, in concretoNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026agito uti dominus della società, unico e reale beneficiario delle attività, sì darealizzare la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, qualeeffettivo possessore del reddito della società interposta, con conseguenteriferibilità diretta anche delle conseguenze sanzionatorie (v. Cass. n. 23231 del25/07/2022).In questo caso, difatti, la fattispecie resta estranea ed esterna alla sfera diapplicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 (e dell’art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997)neppure ponendosi una questione di trasmissibilità delle sanzioni.Nella specie, l’evento estintivo della società contribuente [OSCURATO:PERSONA] diD’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. è incontroverso e, comunque, documentatodalla stessa amministrazione finanziaria, sicché, stante l’intrasmissibilità dellesanzioni alle socie, il motivo, e dunque il ricorso principale dell’Agenzia, vadisatteso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.3.- Con il primo motivo di ricorso incidentale, le controricorrentidenunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione del n. 127-novies, della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n.633 del 1972, nonché dell’art. 36-bis del d.l. n. 50 del 2022.Sostengono, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato lanorma di interpretazione autentica (art. 36-bis d.l. n. 50 del 2022), a mentedella quale le norme che disciplinano il trasporto di persone ai fini IVA, tra cuiil punto 127-novies, Tabella A, Parte III, «si interpretano nel senso che esse siapplicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate perfinalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto chele rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio ditrasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversida quelli accessori ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 633 del 1972».4.- La censura è infondata.Ed invero, sia la sentenza di primo grado che quella oggetto dell’odiernoricorso per cassazione, hanno ampiamente chiarito come oltre al trasporto, lasocietà svolgesse servizi aggiuntivi, quali la prestazione di visite guidate, lapossibilità di sosta per bagni in mare, l’approntamento di piccoli spuntini,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026eccetera, sì da connotare le prestazioni eseguite dalla contribuente come nonaventi ad oggetto solo ed esclusivamente un’attività di trasporto, sia pureassociata ad finalità turistico-ricreativa, ma comprendesse altresì la fornituradi ulteriori (e diversi) servizi per tradursi in una pacchetto turistico (cfr., inparticolare, i paragrafi contrassegnati dai numeri «6.», «7.» e «8.» dellasentenza impugnata).In tale ottica, dunque, alcuna rilevanza può assumere il disposto dell’art.36-bis d.l. n. 50 del 2022, giacché quest’ultimo, pur essendo norma diinterpretazione autentica, espressamente stabilisce che le disposizioni dell’art.10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633 del 1973 vanno interpretate nel senso cheil regime di favore ai fini dell’IVA (mediante esenzione ed aliquote ridotte) iviprevisto, si applica «anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuateper finalità turistico-ricreative», ma «sempre che le stesse abbiano ad oggettoesclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano lafornitura di ulteriori servizi».Del resto, come chiarito da questa Corte regolatrice, in tema d’IVA, perprestazioni accessorie esenti dall’imposta devono intendersi quelle operazionirealizzate dal medesimo soggetto in necessaria connessione con l’operazioneprincipale, a cui accedono con la funzione di integrarla, completarla o renderlapossibile (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 40725 del 20 dicembre 2021, la qualeha escluso l’accessorietà, rispetto alle prestazioni proprie dei servizi di pompefunebri esenti dall’imposta, delle operazioni di allestimento delle epigrafi sullelapidi e di fornitura dei cd. “ricordini” dei defunti, in quanto non aventi lafunzione di integrare o di rendere possibili dette prestazioni). Parimenti, è statochiarito che, in tema di IVA, ai fini dell’esenzione dall’imposta vannoconsiderate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmentedistinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una solaprestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramenteformale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessicoinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi cheinducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l’unitarietà vavalutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terziNumero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti (Cass.civ., Sez. T, sentenza n. 3893 del 9 febbraio 2023).5.- Con il secondo (e ultimo) motivo di ricorso incidentale, lecontroricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazioneall’art. 1, comma 4-quater, d.l. n. 50 del 2022, nonché degli artt. 2696, 2727e 2729 c.c., 7 d.lgs. n. 546 del 1992 e della direttiva unionale n. 112 del 2006sull’IVA.In particolare, assumono che la sentenza impugnata avrebbe errato nelritenere che le prestazioni fornite dalla società contribuente, complessivamenteconsiderate, configurassero un pacchetto cd. all-inclusive, in quanto leoperazioni diverse dal trasporto per finalità turistico-ricreativa dovevanoritenersi meramente accessorie a quest’ultimo.6.- La censura è inammissibile.Il motivo si appunta sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione, operatadalla CGT-2 della Puglia, degli elementi di fatto reputati rilevanti al fine diescludere che i servizi aggiuntivi all’attività di trasporto, forniti dalla societàcontribuente, fossero suscettibili di essere inquadrati nel paradigma delleoperazioni accessorie alla predetta attività.A tale valutazione, infatti, le controricorrenti tentano di contrapporre unalettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo diricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento diuna nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonchéCass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo diimpugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame degli elementiistruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delproprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioni violazioneo falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivonoi due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente laricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamenteindividuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investeimmediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione oaffermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovveronell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo allafattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, onell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le siaddice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamenteindividuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma,in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicanola pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esternaall’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. civ., Sez. 1,Numero registro generale 491/2025Numero sezionale 8239/2025Numero di raccolta generale 11124/2026Data pubblicazione 25/04/2026ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n.7187 del 4 marzo 2022).7.- In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate deriva che ilricorso principale va disatteso per la sopravvenuta cessazione della materia delcontendere, mentre va rigettato quello incidentale, con conseguente integralecompensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.92, comma 2, c.p.c., stante la reciproca soccombenza delle parti.8.- Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato conriguardo alla posizione della ricorrente principale, trattandosi diAmministrazione dello Stato istituzionalmente esonerata, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento delcontributo stesso, attraverso il meccanismo della prenotazione a debito (Cass.civ., Sez. U, sentenza n. 26280 del 25 novembre 2013; Cass. civ., Sez. 3,sentenza n. 5955 del 14 marzo 2014).9.- Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da partedelle controricorrenti (e ricorrenti in via incidentale), di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneincidentale, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto al ricorso principalee rigetta il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate, tra le parti,le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellecontroricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,in data 28 novembre 2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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