CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 38234/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto ancora qui rileva- confermato l'affermazione di responsabilità di ALO' ANDREA e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione della prova. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Le censure, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. Va invece rigettata l'istanza della parte civile di rifusione in suo favore delle spese sostenute. Invero, il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716) P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per (e spese di parte civile. Così dec' o in Roma, il 11 maggio 2021 Il consig ere e..tensore