CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 14665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 131/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABBRUZZO - SEZ.DIST.PESCARA n. 480/2017 depositata il 24/05/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente ha allegato di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 3 del d.l. n.119/2018, convertito in legge n. 136 del 2018 relativamente al debito derivante dall’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio e di aver pagato 15 delle 18 rate concordate (come, peraltro,si evince dalla documentazione in atti) . 2. Il presente giudizio deve, quindi, essere rinviato a nuovo ruolo, tenuto conto che, ai sensi del comma 6 del citato art. 3, “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”. 3. Si ritiene, però, necessario assegnare alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per precisazioni ed integrazioni (in particolare per precisare e documentare, in modo più chiaro, l’atto a cui si riferisce l’istanza di definizione agevolata e tutti i giudizi ad esso collegati, cui la ricorrente deve rinunciare, e per la prova degli ulteriori pagamenti). 4. In definitiva, il ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire precisazioni e produrre ulteriore documentazione. P.Q.M. La Corte: rinvia a nuovo ruolo,assegnando alla ricorrente termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire le precisazioni richieste e produrre ulteriore documentazione. Così deciso in