CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 28559/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]’RICERCA - I ntimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di BOLOGNA n. 711/2022depositata il 28/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con polizza fideiussoria n. 524.730811 [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) garantiva, nel limite dell’importo di euro 153.547,00, nell’interesse dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA]. ed in favore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la prima quota dell’agevolazione di cui alla l. n. 46/82 disciplinata dal D.M. n. 593/2000. La prima quota del contributo oggetto di garanzia venne erogata, per l’importo di euro 153.547,50, alla società contraente in data 5/05/2004. 2. Con decreto n. 109 del 26/01/2006 il Ministero dispose la revoca del finanziamento, a seguito del fallimento dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 22/10/2004. 3. Con raccomandata a.r. del 2/11/2009 il Ministero escusse la polizza fideiussoria per l’importo di euro 212.648,56. 4. Con lettera del 9/12/2009 UnipolSai comunicò al Ministero di non poter dar seguito alla richiesta di incameramento della polizza in quanto la garanzia era cessata di efficacia in data 31/03/2006, in virtù dell’applicazione dell’art. 3 delle condizioni generali di assicurazione. 5. Con decreto n. 3382/2018 del 13/06/2018 il Tribunale di Bologna ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento in favore del Ministero della complessiva somma di euro 303.641,23, di cui euro 153.547,50 per capitale garantito ed euro 150.093,73 a titolo di interessi maturati alla data del 19/04/2018, oltre interessi da calcolare dal 19/04/2018 alla data di effettivo rimborso, a titolo di escussione della polizza fideiussoria n. 524.730811, con cui [OSCURATO:PERSONA] (ora UnipolSai) si era costituita fideiussore, nell’interesse dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA]. in favore del Ministero. 6. Un i p o lSai propose opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo la cessazione di efficacia della polizza fideiussoria, avvenuta in data 31/03/2006 ai sensi dell’art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, e la non debenza di parte degli interessi, in quanto prescritta ex art. 2948, n. 4, c.c. 7. Si costituì il Ministero, contestando la fondatezza dell ’ opposizione, di cui chiese l’integrale rigetto, deducendo che la seconda parte dell’art. 3 c.g.a. collegava la perdita di efficacia della garanzia alla comunicazione di svincolo da parte di UnipolSai, mai trasmessa. Contestò l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. al caso di specie, trattandosi di obbligazione contrattuale, cui sarebbe stata riferibile l’ordinaria prescrizione decennale. 8. Con sentenza n. 20402/2019 il Tribunale di Bologna rigettò l’opposizione e per l’effetto confermò il decreto ingiuntivo con condanna di UnipolSai a rimborsare le spese di lite. 9. Avverso tale pronuncia UnipolSai interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Bologna.Si costituì il Ministero, chiedendo il rigetto dell’appello. 10.Con sentenza n. 711/2022, depositata in data 28/3/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Bologna ha rigettato l’appello, confermando la sentenza impugnata, con condanna di UnipolSai alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero. 11.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone di ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 12.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. 13.Parte intimata non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che l’atto depositato dalla ricorrente denominato “Memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.” non è tale, in difetto dei requisiti di legge. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2965 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo (violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.)”,dolendosi dell’erroneo rigetto dell’eccezione di tardiva escussione della fideiussione. 2. Lamenta di aver eccepito fin dall ’ atto di opposizione a decreto ingiuntivo che l’escussione è avvenuta oltre il termine massimo di efficacia della polizza fideiussoria stabilito dall’art. 3 delle condizioni generali di assicurazione. 3. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto nulla la clausola ( per rendere essa, in ragione della coincidenza tra termine di scadenza della garanzia e termine decadenziale, “eccessivamente difficile al creditore garantito l’esercizio dei diritto conseguente al contratto di garanzia”) senza verificare se nella specie l’evento che ha comportato la revoca del finanziamento ( fallimento della società ovvero la relativa conoscenza da parte del Ministero ) sia avvenuto a ridosso dello spirare del termine, laddove il Fallimento è stato dichiarato il 22/10/2004; la conoscenza del Ministero è avvenuta il 22711/2005; la scadenza della polizza era del 31/3/2006; l’escussione è avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; sicché non vi è stata la suddetta vicinanza temporale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. (violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, per avere, la corte territoriale, nel contempo, violato e/o falsamente applicato le norme codicistiche in materia di interpretazione dei contratti, ed in particolare gli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c. Si duole essersi dalla corte di merito affermato con riferimento all’art. 2965 c.c. che “L’unica interpretazione idonea ad evitare la nullità della clausola è quella che esclude che il termine di scadenza della garanzia coincida con quello decadenziale per l’escussione della polizza”(così a p. 6, 5° §, della sentenza) . La ricorrente censura il passaggio della motivazione della sentenza impugnata con il quale la Corte territoriale ha rilevato che la sussistenza di un termine decadenziale per l’escussione della polizza può desumersi soltanto da una previsione espressa, mentre non emergono dal testo contrattuale elementi interpretativi in senso difforme: “Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che la sussistenza di un termine decadenziale per l’escussione della polizza potesse desumersi soltanto da una previsione espressa. Non emergono, infatti, dal testo contrattuale elementi interpretativi in senso difforme”. 4. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 4.1 Attesa l’inammissibilità della censura relativa al vizio di motivazione ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., va osservato che la ricorrente ripropone invero le proprie tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e di medesimi considerate infondate inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, senza farsi carico delle affermazioni contenute nell’impugnata sentenza. Va al riguardo in particolare osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare le censure relative all ’ interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Cass., Sez. I, ord. 20/01/2021, n. 995). L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del contratto si traduce, in effetti, in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Senza sottacersi che quella data dal giudice di merito non deve essere d’altro canto l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, sicché quando di una clausola e del contrattosiano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass.03/09/2010 n. 19044; Cass. 12/07/2007 9 n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007 n. 4178), 5.1Atteso che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero applicazione dl principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nell’ambito dei contratti di fideiussione ed autonomo di garanzia bisogna distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione e quest’ultimo deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, con la conseguenza che tale non può ovviamente essere il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione, potendosi, anzi, in questo caso, configurare la sua nullità ai sensi dell’art. 2965 cod. civ. Occorre infatti distinguere tra il termine di scadenza della garanzia fideiussoria o autonoma ed il termine decadenziale per la sua escussione, poiché i due termini non coincidono. La scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre tutto quanto è maturato in favore del garantito fino a quella data. Successivamente alla data di scadenza dell’obbligazione di garanzia, possono solo sussistere termini decadenziali per l’esercizio del diritto garantito nei confronti del garante. È possibile, quindi, per il garante (sia esso autonomo o fideiussore), prevedere un termine decadenziale entro cui il diritto del creditore deve essere fatto valere, a tutela del suo interesse a conoscere la propria situazione debitoria. Questo termine, tuttavia, deve essere tale da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del creditore nei confronti del garante, e tale ovviamente non può essere il termine che coincide con la scadenza dell’obbligazione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4740).”(così Cass., sez. III, sent. 28/02/2007, n. 4661, in motivazione, punto 4.1; conforme, di recente, Cass., sez. III, ord. 14/10/2022, n. 30185: “ Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell’obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell’interpretazione del contratto”, va osservato che l’odierna ricorrente si limita invero ad apoditticamente evocare i criteri legali d’interpretazione del contratto asseritamente violati, senza invero ( quantomeno idoneamente ) argomentare al riguardo a sostegno della mossa censura ( in particolare con riferimento ai criteri di cui agli artt. 1362, 1363, 1365, 1367, 1369 e 1370 c.c.). 6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 7. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pe