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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 novembre 2021

Corte di giustizia UE n. 796/2021

ECLI:EU:C:2021:914
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0106_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 novembre 2021 – Grecia / Commissione (causa C‑106/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Procedura di verifica di conformità – Motivo invocato per la prima volta nella fase orale del procedimento in primo grado – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) – Nozione di “pascoli permanenti” – Snaturamento di elementi di prova – Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Articolo 12, paragrafo 4 – Rettifica puntuale – Condizioni – Onere della prova»

1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Esame d’ufficio da parte del giudice dei motivi di ordine pubblico – Ammissibilità – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione di un motivo non dedotto, relativo alla legittimità nel merito della decisione impugnata – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 41, 46-48)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 59, 60, 69, 80, 82, 88, 89)

3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Cumulo di rettifiche puntuali e di rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punto 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0106_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 novembre 2021 – Grecia / Commissione (causa C‑106/20 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica agricola comune – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Procedura di verifica di conformità – Motivo invocato per la prima volta nella fase orale del procedimento in primo grado – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) – Nozione di “pascoli permanenti” – Snaturamento di elementi di prova – Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Articolo 12, paragrafo 4 – Rettifica puntuale – Condizioni – Onere della prova» 1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Esame d’ufficio da parte del giudice dei motivi di ordine pubblico – Ammissibilità – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione di un motivo non dedotto, relativo alla legittimità nel merito della decisione impugnata – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 41, 46-48) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 59, 60, 69, 80, 82, 88, 89) 3. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Cumulo di rettifiche puntuali e di rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12) (v. punto 90) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]