Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 11 novembre 2021
Corte di giustizia UE n. 796/2021
ECLI:EU:C:2021:914
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0106_INF
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 novembre 2021 – Grecia / Commissione
(causa C‑106/20 P) (
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)
«Impugnazione – Politica agricola comune – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Procedura di verifica di conformità – Motivo invocato per la prima volta nella fase orale del procedimento in primo grado – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) – Nozione di “pascoli permanenti” – Snaturamento di elementi di prova – Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Articolo 12, paragrafo 4 – Rettifica puntuale – Condizioni – Onere della prova»
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Esame d’ufficio da parte del giudice dei motivi di ordine pubblico – Ammissibilità – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione di un motivo non dedotto, relativo alla legittimità nel merito della decisione impugnata – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 41, 46-48)
2.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 59, 60, 69, 80, 82, 88, 89)
3.
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Cumulo di rettifiche puntuali e di rettifiche forfettarie – Ammissibilità
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12)
(v. punto 90)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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GU C 161 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]