CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TINAGLIA Alfredo e TINAGLIA Massimiliano ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che li aveva ri- conosciuti colpevoli del reato di furto di limoni In concorso, aggravato dal fatto di essere stato eseguiti su beni esposti alla pubblica fede. 2. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, trattandosi di beni sottratti all'interno di proprietà privata recintata. 3.11 motivo di ricorso si presenta manifestamente infondato in quanto in con- trasto con la costante giurisprudenza e risulta ripropositivo di censura scrutinata e disattesa con motivazione assolutamente lineare e pertinente richiamando l'or- mai consolidato orientamento di legittimità che afferma la piena compatibilità della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede con la presenza di limiti e recinzioni tutte le volte in cui, come nella specie, la sorveglianza sia discontinua e le delimitazioni facilmente superabili o eludibili (sez.5, n.51098 del 21.9.2017, Scaturro, Rv.271602; n.15009 del 22.2.2012, Maltese, Rv.252486). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente / •Ì