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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35440/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05T1713), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 25.10-25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 25.10-25.11.2021 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt. 270bis comma 2 e 3 e 270sexies cod. pen. 61bis cod. pen. - contro l'ordinanza del GIP resa in data 7.7.2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia in carcere;

2. ricorre per cassazione il difensore del Touami lamentando: 2.1 mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 292 comma 2ter cod. proc. pen.: rileva che il PM aveva ripetutamente evocato inchieste e processi in [OSCURATO:PERSONA] e Francia dove egli risulta tuttavia indagato e condannato soltanto per reati comuni essendo peraltro rimasto totalmente estraneo al processo per l'attentato al "Bataclan", vicenda in cui, anche alla luce della documentazione prodotta in udienza dal PM e la sollecitazione della stessa difesa ad acquisire più precise e puntuali informazioni, non risulta direttamente ed in prima persona coinvolto; segnala, quindi, la violazione dell'art. 292 comma 2ter cod. proc. pen. poiché, nonostante la difesa avesse messo a disposizione elementi per ritenere la estraneità del Touami al processo "Bataclan", né il PM né il Tribunale hanno ritenuto di doversi attivare presso le autorità francesi per avere conferma di quanto dedotto ed allegato dalla difesa; 2.2 mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame: segnala come il Tribunale abbia insistito nel ribadire le accuse nei confronti del Touami evocando elementi di mero sospetto relativi, peraltro, ai due fratelli di costui senza poter indicare alcuna condotta penalmente rilevante riferibile al ricorrente al quale si ascrive di aver mantenuto contatti con i propri consanguinei che, nonostante la mole di intercettazioni, hanno avuto ad oggetto sempre e soltanto questioni di natura familiare; né, aggiunge la difesa, poteva essere valorizzata la, pur non dimostrata, visita effettuata dal ricorrente al fratello Lyes presso il Centro "chiuso" di Vottem che nulla dice in ordine alla attività di sostegno finanziario alla organizzazione terroristica; rileva la illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato la proprietà del borsone rinvenuto nella abitazione del Touami a Parigi omettendo di considerare che la borsa ma, soprattutto, il suo contenuto, vennero rinvenuti a distanza di oltre otto mesi da quando il ricorrente aveva lasciato la casa del fratello; altrettanto illogiche, secondo la difesa, le considerazioni relative ai contatti intrattenuti sui social network con la condivisione di contenuti riconducibili a simpatie e ideologie islamiste escludendo, anche, la possibilità di utilizzazione del telefono da parte di terzi all'interno del centro di accoglienza di Bari ove il ricorrente è stato a lungo ristretto; come, ancora, le accuse di radicalizzazione ribadite senza tener conto dei numerosi rilievi difensivi che avevano evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a mostrare interesse rispetto a contenuti esclusivamente religiosi; richiama, infatti, la conversazione del 22.5.2019 in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il suo interlocutore a rintracciare sul web un sermone di un tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alwan che la Procura, sulla base di fonti "aperte", indica come studioso musulmano salafita teorico della Jihad militante tra i cui studenti vi sarebbero stati alcuni dei dirottatori dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; segnala come tutte le ricostruzioni operate in proposito siano rimaste affidate a fonti "aperte" e non siano mai state oggetto di specifica e concreta verifica e sottolinea che, in ogni caso, anche a ritenere la veridicità di quanto asserito sul predetto studioso, nulla potrebbe evincersi di penalmente rilevante a carico del ricorrente come nulla, invero, può dedursi dal contenuto della conversazione richiamata nel provvedimento impugnato ed avente ad oggetto la figura del predetto Naser; riporta, ancora, la conversazione di cui al progressivo n. 100 tra il ricorrente e tale Zino, avente ad oggetto una moschea londinese dal cui contenuto non è possibile cogliere indizi di "radicalizzazione" ovvero una qualche "auto" incriminazione; analogamente rileva per quanto concerne le conversazioni di cui ai progressivi 721, 723, 1300 in cui il ricorrente si limitava a sostenere che l'iman era bravo a leggere il Corano; ribadisce, quindi, che l'unico fatto reale è la frequentazione della moschea da parte del Touami in quanto credente; evoca, ancora, la conversazione n. 1426 del 29.5.2019 con tale Rabeh, che si trovava in Algeria, a proposito della frequentazione della moschea di [OSCURATO:PERSONA] che, sempre secondo le fonti "aperte", prende il nome da uno studioso islamico deceduto nel 1940; rileva la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che ha giudicato non credibili le dichiarazioni dell'indagato circa la provenienza dei documenti falsi trovati in suo possesso in un bar di Parigi e che, secondo l'accusa, sarebbero di provenienza belga; ribadisce l'illogicità della motivazione dal momento che il ricorrente, pur avendo a lungo risieduto in Francia o in Belgio, mai sia stato processato o nemmeno indagato per fatti di terrorismo ma solo per reati "comuni" e che, parlando con i familiari, ha sempre conversato di questioni di famiglia e, infine, che nessuna conversazione consentisse di ipotizzare una sua radicalizzazione ideologico-religiosa ovvero ad una sua presunta attività di "falsario"; 2.3 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per incompetenza territoriale della giurisdizione penale italiana: richiama la giurisprudenza circa il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 270bis cod. pen. coincidente con quello in cui il sodalizio ha iniziato ad essere operativo risultando invece irrilevanti quelli in cui sarebbero stati realizzati i reati-fine; sottolinea pertanto che tutte le condotte astrattamente riconducibili al paradigma legale ed ascritte al ricorrente sarebbero state consumate in Belgio ed in Francia o, anche, in [OSCURATO:PERSONA] mentre l'unica tenuta in Italia sarebbe stata quello di "transito" nel paese con un documento che si assume essere falso; di qui, secondo la difesa, la incompetenza della autorità giudiziaria italiana e del Tribunale di Bari;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: quanto alla censura relativa alla omessa acquisizione di elementi idonei dalla autorità giudiziaria francese, rileva che il vincolo dovuto all'effetto devolutivo dell'appello ed al carattere contingentato dei tempi propri della fase incidentale non avrebbe consentito al Tribunale di attivarsi in tal senso; segnala che le considerazioni difensive circa la assenza di condotte penalmente rilevanti replica argomenti già proposti e congruamente affrontati dai giudici di merito in termini corretti in punto di diritto anche con riguardo al tema relativo alla esistenza di una organizzazione terroristica denominata "Stato islamico"; evidenzia come il provvedimento impugnato abbia valorizzato il rapporto del ricorrente con i fratelli risultati in contatto con esponenti jiadisti e militanti di associazioni terroristiche internazionali; segnala come a carico del ricorrente fossero state acquisite le informazioni fornite dalla Corte di Appello di Parigi in merito alla sua attività di confezionamento ed utilizzo di documenti falsi come risultante anche dalla analisi del contenuto della borsa pacificamente a lui riconducibile e da cui si era potuto ipotizzare la provenienza dalla stessa rete di falsificatori che avevano procurato i documenti agli attentatori del "Bataclan"; rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato le conversazioni relative alla formazione islamica del ricorrente ed al suo profilo religioso e radicale; aggiunge che altri elementi erano emersi dall'analisi del suo smartphone e che, in definitiva, il compendio probatorio - ben più che gravemente indiziario - consente di identificarlo come pienamente inserito nella cellula terroristica con i cui componenti è rimasto in costante contatto e gravitanti intorno a lui ed ai suoi fratelli; sottolinea ancora come l'esito dell'esame del contenuto del borsone aveva permesso di escludere che il Touami fosse un semplice borseggiatore; sottolinea, infine, come le argomentazioni sviluppate nel ricorso finiscano per introdurre rilievi estranei al perimetro del giudizio di legittimità;

4. la difesa del Tuoami ha trasmesso una memoria difensiva in vista dell'udienza in cui sviluppa ulteriormente i motivi di censura articolati con il ricorso: quanto al primo motivo, rileva che il ricorrente sia stato in realtà costretto, da irregolare cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinnovato il permesso di soggiorno, a circolare e muoversi con documenti falsi non potendo nemmeno far leva sul matrimonio con una cittadina ungherese da cui nel frattempo aveva divorziato, come da documentazione in possesso del PM che, all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era riservato di chiedere alle autorità d'oltremanica l'autorizzazione al suo deposito; ribadisce che nei confronti del ricorrente non sono emerse condotte penalmente rilevanti non potendo egli rispondere per il solo contatto con soggetti ritenuti appartenenti a cellule terroristiche e, dunque, responsabile "per interposta persona"; sottolinea, ancora, la vaghezza delle considerazioni circa la vicinanza del ricorrente ad esponenti ritenuti appartenenti all'islam radicale in forza di fonti "aperte" non confermate ed anzi smentite dalle autorità straniere interpellate; quanto al terzo motivo, ribadisce come la competenza dell'autorità giudiziaria italiana non possa riposare sul solo ingresso nel territorio dello Stato essendo invece necessario che ivi sia tenuta una condotta penalmente rilevante sotto il profilo della ipotesi delittuosa ventilata e di cui non vi è alcuna traccia negli atti di indagine; ribadisce ancora come non vi sia alcuna prova della commissione dei fatti ascrittigli e che sarebbero stati realizzati nei paesi di provenienza sicché non potrebbe nemmeno parlarsi del frammento di una condotta commessa altrove ma di cui, invero, non vi è traccia non essendovi prova alcuna che negli altri paesi egli sia stato un terrorista o collegato ad una organizzazione terroristica; richiama la risposta fornita dal magistrato federale belga Guerra in ordine al profilo del Touami di mero taccheggiatore operante nell'aeroporto di Charleroi non risultando legami con cellule terroristiche islamiste; aggiunge che in Francia il ricorrente è stato condannato soltanto per uso e possesso di documenti falsi ed assolto per la loro realizzazione, e mai processato per terrorismo; analogamente la [OSCURATO:PERSONA], pure compulsata dalla DDA di Bari, ha risposto di ignorare che il ricorrente sia collegato a cellule terroristiche; in definitiva, ribadisce che il Touami è stato indagato ed ora rinviato a giudizio per aver commesso atti di terrorismo in Francia, Belgio e [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa delle autorità di quei Paesi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Pregiudiziale rispetto alle censure "di merito" è l'esame della questione di "incompetenza" sollevata dalla difesa del Touami con il terzo motivo del ricorso.

Va precisato, a tal proposito, che non di "competenza" si tratta ma, semmai, di un problema di "giurisdizione" italiana rispetto a condotte asseritamente (e semmai) tenute all'estero.

A tal proposito, allora, va in primo luogo richiamato il disposto di cui all'art. 6 cod. pen. secondo cui "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ...".

Si è chiarito, a tal proposito, che in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 57018 del 15/10/2018, Alali, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274376 - 01, resa in una fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270bis cod. pen., in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta dell'imputato che, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato - come peraltro nel caso di specie - per il reato di cui all'art. 497bis cod. pen., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano,in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata Isis).

D'altra parte, in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, qualora occorra valutare la condotta di gruppi esistenti in Italia i quali fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, l'attività svolta da tali gruppi nel territorio nazionale va considerata alla luce del suo inserimento nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10450 del 09/02/2005, PM in proc.

Garsy ed altri, Rv. 231258 - 01 relativa ad un gruppo presuntamente terroristico originario di un paese arabo, in cui la Corte ha censurato il Tribunale del riesame laddove esso affermava che il Giudice non può ritenere fatti notori, quale, nel caso specifico, la ricostruzione delle vicende storiche del Paese di origine dell'associazione, quelli attinenti alla storia interna del Paese arabo in questione; la Corte ha osservato che nella odierna società transnazionale ed integrata il fatto notorio, agli specifici fini di cui all'art. 270bis del cod. pen., non può essere valutato solo nel'ambito locale poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza).

A tal proposito, non è inutile ricordare che l'art. 270b1s, comma terzo, cod. pen., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale; in particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 35427 del 21/06/2005, Drissi, Rv. 232280 - 01, sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies cod. pen., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155).

Rileva, inoltre, l'art. 7, comma 1 n. 1 cod. pen., secondo cui è comunque punito secondo la legge italiana anche il cittadino o lo straniero che commetta all'estero un delitto "contro la personalità dello Stato" quale, certamente, è quello di cui all'art. 270bis cod. pen.. 2.1 Passando alle questioni "di merito", non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc.

Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma lbis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).

Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 2.2 Tanto premesso, è inoltre opportuna qualche considerazione sulla struttura del reato per cui si procede: questa Corte ha infatti chiarito che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis cod. pen., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d.

Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 22163 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065 - 01 che, nella specie, ha attribuito rilievo all'uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; alla partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; alla adesione espressa alla rivista "on line" "[OSCURATO:PERSONA]" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico, sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste, nonché il convogliamento di risorse economiche- finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica).

Ed in effetti, ancora in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, si è puntualmente osservato che l'organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione (cfr., ancora, Sez. 2 - , Sentenza n. 7808 del 04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680 - 02 in cui la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti; cfr., peraltro, Sez. 5, Sentenza n. 50189 del 13/07/2017, Bekai ed altri, Rv. 271646 - 01 in cui la Corte ha spiegato che l'esistenza di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270-bis cod. pen. non può escludersi per il fatto che esso sia imperniato su di un nucleo culturale che si richiama all'integralismo religioso islamico, perché, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso, per la sua forte valenza aggregante).

Si è anche sottolineato che in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017, PM in proc.

Messaoudi, Rv. 272730 - 01, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica). 2.3 Ritiene il collegio che il provvedimento del Tribunale di Bari abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati.

I primi due motivi di ricorso ben possono essere trattati congiuntamente attenendo, sotto vari profili, a questioni concernenti la idoneità degli elementi investigativi acquisiti a raggiungere il livello di gravità indiziaria idoneo a giustificare la adozione della misura cautelare in relazione alla fattispecie incriminatrice che ci occupa.Con il primo motivo, infatti, la difesa censura l'ordinanza per la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) cod., proc. pen.) avendo il Tribunale del capoluogo pugliese omesso di acquisire, presso le autorità estere, gli elementi idonei a dimostrare la "qualifica" del Touami quale (mero) borseggiatore e la sua estraneità rispetto a fatti di terrorismo quali, in particolare, l'attentato al "Bataclan" rispetto al quale, in ogni caso, non risulta alcun suo coinvolgimento né nelle indagini né, naturalmente, nel successivo processo in corso.

Ebbene, va ricordato in primo luogo che nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare (cfr., così, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 6400 del 12/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278372 - 01).

In ogni caso, gli elementi indiziari acquisiti hanno consentito al Tribunale di operare una valutazione assolutamente corretta dei presupposti di applicazione della misura tenendo conto, proprio, della natura del reato per cui si procede e che prescinde dalla commissione di specifici atti di terrorismo ovvero dalla dimostrazione della partecipazione diretta a fatti eclatanti, sicché il dato del mancato coinvolgimento, dal punto di vista giudiziario, nei fatti del Bataclan presso le autorità francesi non incide in alcun modo sulla valutazione autonoma delle emergenze investigative sotto il profilo del delitto di partecipazione ad associazione di stampo terroristico.

Da questo punto di vista, è dunque infondato anche il secondo motivo del ricorso in cui la difesa si dilunga nel tentare di neutralizzare la portata indiziaria del materiale investigativo di cui il provvedimento del GIP prima e, poi, sinteticamente, il Tribunale, hanno dato conto anche con riguardo alle circostanze correttamente reputate significative il profilo della progressiva radicalizzazione del ricorrente che, come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, non è affatto un elemento neutro o irrilevante assumendo invece un preciso rilievo laddove inserito in un quadro tale da consentire una valutazione di gravità indiziaria che si sottrae a censure suscettibili di essere sollevate in sede di legittimità.Ed in effetti, nella ordinanza impugnata - e prima ancora in quella "genetica" - sono stati esposti e riportati in maniera esaustiva tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attraverso il ricorso ad intercettazioni, alla analisi di dispositivi elettronici ed alla acquisizione di documenti, tali da poter essere apprezzati e valutati nel loco complesso e nella loro reciproca connessione come gravemente indiziari della adesione e partecipazione del ricorrente al sodalizio, anche mediante attività di (mero) sostegno, diffusione e propaganda delle iniziative dello Stato Islamico e l'incitamento al compimento di azioni violente, collettiva o individuale.

In quest'ottica, dunque, le conversazioni telefoniche richiamate nel provvedimento del Tribunale e relative all'interesse manifestato dal Touami nei confronti dell'imam [OSCURATO:PERSONA] nonché i contatti con gli ambienti della moschea di [OSCURATO:PERSONA] di Londra, sono stati correttamente valutati non soltanto come espressione di condivisione di idee sul piano esclusivamente religioso e teorico ma come concreta espressione di una profonda condivisione dei presupposti fondanti l'integralismo religioso islamico, per cui i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, rappresentano la forza aggregante dei gruppi ed il fondamento della concreta messa a disposizione delle specifiche capacità ed attitudini soprattutto nel campo della produzione di documenti contraffatti.

Il Tribunale, in definitiva, non ha mancato di prendere in esame le considerazioni svolte dalla difesa - e riproposte in questa sede - con riguardo alla valenza delle c.d.

"fonti aperte" e degli approfondimenti investigativi che, anche per questa via, avevano avuto ad oggetto il processo di progressiva radicalizzazione del Touami che rileva non certo in sé ma alla luce dei fatti e delle circostanze di cui si è dato conto.

Ha sottolineato, invece, che gli stessi interessi religiosi del Touami non sono del tutto "neutri" dal momento che il già citato imam [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alwan, dei cui sermoni egli si interessava, non era un semplice predicatore islamico ma era stato condannato a 15 anni di carcere in [OSCURATO:PERSONA].

Come anche lo stesso imam [OSCURATO:PERSONA], che era stato già "attenzionato" dalle autorità italiane nel 2019 in occasione di una sua preventivata visita in Italia ed esponente della moschea di [OSCURATO:PERSONA] a Londra frequentata da soggetti quali [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 46) ed il francese [OSCURATO:PERSONA] condannato per connessioni con gli attentatori delle torri gemelle.In quest'ottica, perciò, sono stati correttamente valorizzati i rapporti tra il ricorrente ed i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui sono stati evidenziati i frequenti e continuativi contatti con soggetti organizzatori di cellule jiadiste e militanti come, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] ovvero anche [OSCURATO:PERSONA], indicato come "la mente degli attentati al Bataclan di Parigi".

Più in particolare, secondo il Tribunale, già il GIP aveva dato ampiamente conto delle frequentazioni e del coinvolgimento dei fratelli Touami con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo e, d'altra parte, gli stessi Lyes e Medhi sono stati attinti da condanne (il primo a sei anni di reclusione inflittigli in Belgio per partecipazione ad associazione terroristica) come anche gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori degli attentati del novembre del 2015 a Parigi e, ancora, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati condannati per fatti di terrorismo.

Ha perciò potuto ritenere che "... il complesso degli elementi ... evidenziati ... vale a identificare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non quali 'semplici' borseggiatori e/o falsari, ma come elementi inseriti nei circuiti dell'estremismo e terrorismo (...) di matrice jihadista" il che è evidente "... rispetto al secondo, caduto in Siria (...) ma deve ritenersi anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA] trovato in possesso di materiale propagandistico e in contatto con soggetti coinvolti in un piano terroristico disvelato dall'indagine belga-tedesca" (cfr., ivi, ancora, pag. 42 della ordinanza).

In definitiva secondo il Tribunale, "... il complesso degli elementi sin qui evidenziati rende palese l'esistenza di un gruppo di soggetti, gravitanti intorno proprio ai fratelli Touami, che operava in supporto ad attività di terrorismo, attraverso la propaganda (attestata dal possesso di materiale informatico 'a tema'), il procacciamento di documenti falsi e il finanziamento di 'combattenti - (cfr., ivi, pag. 42).

In termini ancora più specifici, poi, i giudici della cautela hanno valorizzato il rinvenimento (avvenuto appena una settimana dopo gli attentati di Parigi) di un borsone pacificamente appartenente all'odierno ricorrente e trovato nella abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA], contenente patenti di guida e carte di identità contraffatte, recanti peraltro la sua effigie, dischi rigidi, telefoni cellulari, lampade a raggi ultravioletti; ha spiegato che l'analisi dei dischi rigidi aveva consentito di accertare l'archiviazione di ulteriori documenti di identità di provenienza furtiva, 329 fotografie di soggetti legati all'Islam radicale; materiale che portava correttamente a concludere nel senso che il ricorrente non fosse un semplice "utilizzatore finale" dei prodotti (documenti falsi) forniti dalla rete "Catalogue" (con base operativa in Belgio e non in Francia).Ed in effetti, il Tribunale ha sottolineato che i dischi rigidi e le copie informatizzate dei documenti rubati oltre che il dispositivo elettronico di pagamento rinvenuti erano materiale non coerente con quello che la difesa insiste ancora nel minimizzare come un semplice e mero borseggiatore laddove "... il fatto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a sostenere un'accusa di concorso nella falsificazione dei documenti non preclude la possibilità di valutarli, unitamente a tutte le altre circostanze emerse, quali gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione del prevenuto all'organizzazione terroristica menzionata nell'imputazione, proprio come procacciatore di falsi documenti d'identità" (cfr., pag. 43 dell'ordinanza).

Altrettanto correttamente l'ordinanza impugnata ha dato rilievo al fatto che tra i documenti rinvenuti nel borsone vi era una dichiarazione di disponibilità per un alloggio a Sant-Denis dove un gruppo ristretto di attentatori si era ritrovato ed aveva trovato rifugio sino alla eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ivi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tali elementi sono stati dunque valorizzati per concludere nel senso che "... non si tratta ... del supporto a una generica attività terroristica ... ma di un collegamento ad una specifica cellula, operante in un determinato territorio e legata a ben individuati e tristemente famosi episodi criminali" (cfr., ivi, ancora, pag. 44).

In questo quadro complessivo il Tribunale ha perciò potuto valorizzare, in una luce ed un'ottica non isolata e "parcellizzata", l'episodio rappresentato dall'arresto dell'Athmane insieme a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto sul treno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena tre mesi prima degli attentati di Parigi al Bataclan, quando entrambi erano stati trovati in possesso di identità belghe false rilasciate dalla rete "Catalogue" cui si aggiungeranno altri documenti italiani con i nomi degli stessi individui ed ha considerato non credibile la versione difensiva del Touami di aver acquistato detti documenti a Parigi in un bar (cfr., ivi, pag. 45 del provvedimento).

Ha sottolineato infatti che la carta identità era della stessa matrice di un documento belga falso riportante la identità di tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (identità del Touami il giorno del fermo) rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita il 13.10.2015 (un mese prima dell'attentato al Bataclan) in un palazzo di Saint-Gilles a Bruxelles unitamente ad altri documenti contraffatti.

I giudici della cautela hanno dato rilievo alla conversazione intercorsa con tale Misho (cfr., ivi, pag. 47) dando conto del fatto che i colloquianti "...accomunavano tutti i soggetti ... inserendoli in un unico contesto all'interno del quale Misho includeva anche Athmane che era sfuggito all'arresto in Spagna, a differenza di tutti gli altri", elemento che andava letto alla luce della operazione ARBAC della polizia spagnola in cui era emersa la figura di "Fofa il Marsigliese" più volte (in numero 17) in contatto con il ricorrente che, come risulta dalle emergenze del GPS, era stato in Spagna e, come puntualmente riportato nella ordinanza, discuteva con il suo interlocutore della appartenenza ad un gruppo i cui (altri) componenti erano stati "presi".

Ha analizzato i rapporti con il terzo fratello Marhez (cfr., ivi pag. 48) e, inoltre, riportato la conversazione con il compagno di cella [OSCURATO:PERSONA] sull'aver girato l'Europa ed il mondo con un passaporto falso citando il Abaaoud ("mente" degli attentati al Bataclan) e consapevole dell'esito delle perquisizioni a Parigi.

In definitiva, dunque, il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata, puntuale ed esaustiva degli elementi indiziari su cui riposa la sua valutazione di gravità indiziaria riferibile al delitto di partecipazione ad associazione del tipo di qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05T1713), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Bari del 25.10-25.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 25.10-25.11.2021 il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt. 270bis comma 2 e 3 e 270sexies cod. pen. 61bis cod. pen. - contro l'ordinanza del GIP resa in data 7.7.2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore del Touami lamentando: 2.1 mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'art. 292 comma 2ter cod. proc. pen.: rileva che il PM aveva ripetutamente evocato inchieste e processi in [OSCURATO:PERSONA] e Francia dove egli risulta tuttavia indagato e condannato soltanto per reati comuni essendo peraltro rimasto totalmente estraneo al processo per l'attentato al "Bataclan", vicenda in cui, anche alla luce della documentazione prodotta in udienza dal PM e la sollecitazione della stessa difesa ad acquisire più precise e puntuali informazioni, non risulta direttamente ed in prima persona coinvolto; segnala, quindi, la violazione dell'art. 292 comma 2ter cod. proc. pen. poiché, nonostante la difesa avesse messo a disposizione elementi per ritenere la estraneità del Touami al processo "Bataclan", né il PM né il Tribunale hanno ritenuto di doversi attivare presso le autorità francesi per avere conferma di quanto dedotto ed allegato dalla difesa; 2.2 mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame: segnala come il Tribunale abbia insistito nel ribadire le accuse nei confronti del Touami evocando elementi di mero sospetto relativi, peraltro, ai due fratelli di costui senza poter indicare alcuna condotta penalmente rilevante riferibile al ricorrente al quale si ascrive di aver mantenuto contatti con i propri consanguinei che, nonostante la mole di intercettazioni, hanno avuto ad oggetto sempre e soltanto questioni di natura familiare; né, aggiunge la difesa, poteva essere valorizzata la, pur non dimostrata, visita effettuata dal ricorrente al fratello Lyes presso il Centro "chiuso" di Vottem che nulla dice in ordine alla attività di sostegno finanziario alla organizzazione terroristica; rileva la illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato la proprietà del borsone rinvenuto nella abitazione del Touami a Parigi omettendo di considerare che la borsa ma, soprattutto, il suo contenuto, vennero rinvenuti a distanza di oltre otto mesi da quando il ricorrente aveva lasciato la casa del fratello; altrettanto illogiche, secondo la difesa, le considerazioni relative ai contatti intrattenuti sui social network con la condivisione di contenuti riconducibili a simpatie e ideologie islamiste escludendo, anche, la possibilità di utilizzazione del telefono da parte di terzi all'interno del centro di accoglienza di Bari ove il ricorrente è stato a lungo ristretto; come, ancora, le accuse di radicalizzazione ribadite senza tener conto dei numerosi rilievi difensivi che avevano evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a mostrare interesse rispetto a contenuti esclusivamente religiosi; richiama, infatti, la conversazione del 22.5.2019 in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato il suo interlocutore a rintracciare sul web un sermone di un tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alwan che la Procura, sulla base di fonti "aperte", indica come studioso musulmano salafita teorico della Jihad militante tra i cui studenti vi sarebbero stati alcuni dei dirottatori dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; segnala come tutte le ricostruzioni operate in proposito siano rimaste affidate a fonti "aperte" e non siano mai state oggetto di specifica e concreta verifica e sottolinea che, in ogni caso, anche a ritenere la veridicità di quanto asserito sul predetto studioso, nulla potrebbe evincersi di penalmente rilevante a carico del ricorrente come nulla, invero, può dedursi dal contenuto della conversazione richiamata nel provvedimento impugnato ed avente ad oggetto la figura del predetto Naser; riporta, ancora, la conversazione di cui al progressivo n. 100 tra il ricorrente e tale Zino, avente ad oggetto una moschea londinese dal cui contenuto non è possibile cogliere indizi di "radicalizzazione" ovvero una qualche "auto" incriminazione; analogamente rileva per quanto concerne le conversazioni di cui ai progressivi 721, 723, 1300 in cui il ricorrente si limitava a sostenere che l'iman era bravo a leggere il Corano; ribadisce, quindi, che l'unico fatto reale è la frequentazione della moschea da parte del Touami in quanto credente; evoca, ancora, la conversazione n. 1426 del 29.5.2019 con tale Rabeh, che si trovava in Algeria, a proposito della frequentazione della moschea di [OSCURATO:PERSONA] che, sempre secondo le fonti "aperte", prende il nome da uno studioso islamico deceduto nel 1940; rileva la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che ha giudicato non credibili le dichiarazioni dell'indagato circa la provenienza dei documenti falsi trovati in suo possesso in un bar di Parigi e che, secondo l'accusa, sarebbero di provenienza belga; ribadisce l'illogicità della motivazione dal momento che il ricorrente, pur avendo a lungo risieduto in Francia o in Belgio, mai sia stato processato o nemmeno indagato per fatti di terrorismo ma solo per reati "comuni" e che, parlando con i familiari, ha sempre conversato di questioni di famiglia e, infine, che nessuna conversazione consentisse di ipotizzare una sua radicalizzazione ideologico-religiosa ovvero ad una sua presunta attività di "falsario"; 2.3 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per incompetenza territoriale della giurisdizione penale italiana: richiama la giurisprudenza circa il luogo di consumazione del delitto di cui all'art. 270bis cod. pen. coincidente con quello in cui il sodalizio ha iniziato ad essere operativo risultando invece irrilevanti quelli in cui sarebbero stati realizzati i reati-fine; sottolinea pertanto che tutte le condotte astrattamente riconducibili al paradigma legale ed ascritte al ricorrente sarebbero state consumate in Belgio ed in Francia o, anche, in [OSCURATO:PERSONA] mentre l'unica tenuta in Italia sarebbe stata quello di "transito" nel paese con un documento che si assume essere falso; di qui, secondo la difesa, la incompetenza della autorità giudiziaria italiana e del Tribunale di Bari; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: quanto alla censura relativa alla omessa acquisizione di elementi idonei dalla autorità giudiziaria francese, rileva che il vincolo dovuto all'effetto devolutivo dell'appello ed al carattere contingentato dei tempi propri della fase incidentale non avrebbe consentito al Tribunale di attivarsi in tal senso; segnala che le considerazioni difensive circa la assenza di condotte penalmente rilevanti replica argomenti già proposti e congruamente affrontati dai giudici di merito in termini corretti in punto di diritto anche con riguardo al tema relativo alla esistenza di una organizzazione terroristica denominata "Stato islamico"; evidenzia come il provvedimento impugnato abbia valorizzato il rapporto del ricorrente con i fratelli risultati in contatto con esponenti jiadisti e militanti di associazioni terroristiche internazionali; segnala come a carico del ricorrente fossero state acquisite le informazioni fornite dalla Corte di Appello di Parigi in merito alla sua attività di confezionamento ed utilizzo di documenti falsi come risultante anche dalla analisi del contenuto della borsa pacificamente a lui riconducibile e da cui si era potuto ipotizzare la provenienza dalla stessa rete di falsificatori che avevano procurato i documenti agli attentatori del "Bataclan"; rileva che il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato le conversazioni relative alla formazione islamica del ricorrente ed al suo profilo religioso e radicale; aggiunge che altri elementi erano emersi dall'analisi del suo smartphone e che, in definitiva, il compendio probatorio - ben più che gravemente indiziario - consente di identificarlo come pienamente inserito nella cellula terroristica con i cui componenti è rimasto in costante contatto e gravitanti intorno a lui ed ai suoi fratelli; sottolinea ancora come l'esito dell'esame del contenuto del borsone aveva permesso di escludere che il Touami fosse un semplice borseggiatore; sottolinea, infine, come le argomentazioni sviluppate nel ricorso finiscano per introdurre rilievi estranei al perimetro del giudizio di legittimità; 4. la difesa del Tuoami ha trasmesso una memoria difensiva in vista dell'udienza in cui sviluppa ulteriormente i motivi di censura articolati con il ricorso: quanto al primo motivo, rileva che il ricorrente sia stato in realtà costretto, da irregolare cui la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rinnovato il permesso di soggiorno, a circolare e muoversi con documenti falsi non potendo nemmeno far leva sul matrimonio con una cittadina ungherese da cui nel frattempo aveva divorziato, come da documentazione in possesso del PM che, all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era riservato di chiedere alle autorità d'oltremanica l'autorizzazione al suo deposito; ribadisce che nei confronti del ricorrente non sono emerse condotte penalmente rilevanti non potendo egli rispondere per il solo contatto con soggetti ritenuti appartenenti a cellule terroristiche e, dunque, responsabile "per interposta persona"; sottolinea, ancora, la vaghezza delle considerazioni circa la vicinanza del ricorrente ad esponenti ritenuti appartenenti all'islam radicale in forza di fonti "aperte" non confermate ed anzi smentite dalle autorità straniere interpellate; quanto al terzo motivo, ribadisce come la competenza dell'autorità giudiziaria italiana non possa riposare sul solo ingresso nel territorio dello Stato essendo invece necessario che ivi sia tenuta una condotta penalmente rilevante sotto il profilo della ipotesi delittuosa ventilata e di cui non vi è alcuna traccia negli atti di indagine; ribadisce ancora come non vi sia alcuna prova della commissione dei fatti ascrittigli e che sarebbero stati realizzati nei paesi di provenienza sicché non potrebbe nemmeno parlarsi del frammento di una condotta commessa altrove ma di cui, invero, non vi è traccia non essendovi prova alcuna che negli altri paesi egli sia stato un terrorista o collegato ad una organizzazione terroristica; richiama la risposta fornita dal magistrato federale belga Guerra in ordine al profilo del Touami di mero taccheggiatore operante nell'aeroporto di Charleroi non risultando legami con cellule terroristiche islamiste; aggiunge che in Francia il ricorrente è stato condannato soltanto per uso e possesso di documenti falsi ed assolto per la loro realizzazione, e mai processato per terrorismo; analogamente la [OSCURATO:PERSONA], pure compulsata dalla DDA di Bari, ha risposto di ignorare che il ricorrente sia collegato a cellule terroristiche; in definitiva, ribadisce che il Touami è stato indagato ed ora rinviato a giudizio per aver commesso atti di terrorismo in Francia, Belgio e [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa delle autorità di quei Paesi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Pregiudiziale rispetto alle censure "di merito" è l'esame della questione di "incompetenza" sollevata dalla difesa del Touami con il terzo motivo del ricorso. Va precisato, a tal proposito, che non di "competenza" si tratta ma, semmai, di un problema di "giurisdizione" italiana rispetto a condotte asseritamente (e semmai) tenute all'estero. A tal proposito, allora, va in primo luogo richiamato il disposto di cui all'art. 6 cod. pen. secondo cui "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana ...". Si è chiarito, a tal proposito, che in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 57018 del 15/10/2018, Alali, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274376 - 01, resa in una fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di cui all'art. 270bis cod. pen., in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ravvisato la giurisdizione italiana in relazione alla condotta dell'imputato che, introdottosi illegalmente in Italia, in possesso di documenti falsi e condannato - come peraltro nel caso di specie - per il reato di cui all'art. 497bis cod. pen., deteneva materiali idonei allo svolgimento di attività di proselitismo e si tratteneva illecitamente nel territorio dello Stato italiano,in assenza di elementi che evidenziassero la rescissione del vincolo associativo con l'organizzazione criminale denominata Isis). D'altra parte, in tema di associazioni con finalità di terrorismo internazionale, qualora occorra valutare la condotta di gruppi esistenti in Italia i quali fanno parte di organizzazioni che operano in altri paesi, l'attività svolta da tali gruppi nel territorio nazionale va considerata alla luce del suo inserimento nel complessivo quadro di quella riferibile all'intero sodalizio (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 10450 del 09/02/2005, PM in proc. Garsy ed altri, Rv. 231258 - 01 relativa ad un gruppo presuntamente terroristico originario di un paese arabo, in cui la Corte ha censurato il Tribunale del riesame laddove esso affermava che il Giudice non può ritenere fatti notori, quale, nel caso specifico, la ricostruzione delle vicende storiche del Paese di origine dell'associazione, quelli attinenti alla storia interna del Paese arabo in questione; la Corte ha osservato che nella odierna società transnazionale ed integrata il fatto notorio, agli specifici fini di cui all'art. 270bis del cod. pen., non può essere valutato solo nel'ambito locale poiché in tal modo si omette di considerare fatti anche eclatanti che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza). A tal proposito, non è inutile ricordare che l'art. 270b1s, comma terzo, cod. pen., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale; in particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti "per finalità di terrorismo" gli atti "diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese" e come "reati terroristici" quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 35427 del 21/06/2005, Drissi, Rv. 232280 - 01, sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies cod. pen., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155). Rileva, inoltre, l'art. 7, comma 1 n. 1 cod. pen., secondo cui è comunque punito secondo la legge italiana anche il cittadino o lo straniero che commetta all'estero un delitto "contro la personalità dello Stato" quale, certamente, è quello di cui all'art. 270bis cod. pen.. 2.1 Passando alle questioni "di merito", non è inutile ribadire i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. F, Sentenza n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma lbis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511; conf., Sez. 6, Sentenza n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053; Sez. 4, Sentenza n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 2, Sentenza n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 4, Sentenza n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, Sentenza n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4 - , Sentenza n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364 in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1bis, cod. proc. pen.; conf., anche, Sez. 1 - , Sentenza n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 4 - , Sentenza n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704; Sez. 4 - , Sentenza n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone ed altri, Rv. 207943; Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). 2.2 Tanto premesso, è inoltre opportuna qualche considerazione sulla struttura del reato per cui si procede: questa Corte ha infatti chiarito che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis cod. pen., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 22163 del 21/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065 - 01 che, nella specie, ha attribuito rilievo all'uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; alla partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; alla adesione espressa alla rivista "on line" "[OSCURATO:PERSONA]" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico, sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste, nonché il convogliamento di risorse economiche- finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica). Ed in effetti, ancora in tema di associazione con finalità di terrorismo internazionale, si è puntualmente osservato che l'organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]" assume una struttura peculiare, non composta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione (cfr., ancora, Sez. 2 - , Sentenza n. 7808 del 04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680 - 02 in cui la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti; cfr., peraltro, Sez. 5, Sentenza n. 50189 del 13/07/2017, Bekai ed altri, Rv. 271646 - 01 in cui la Corte ha spiegato che l'esistenza di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270-bis cod. pen. non può escludersi per il fatto che esso sia imperniato su di un nucleo culturale che si richiama all'integralismo religioso islamico, perché, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso, per la sua forte valenza aggregante). Si è anche sottolineato che in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art.270bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, cioè che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 14503 del 19/12/2017, PM in proc. Messaoudi, Rv. 272730 - 01, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale dell'appello di rigetto della richiesta cautelare, in quanto non era stata adeguatamente valutata la circostanza che l'indagato, in occasione di un periodo di detenzione all'estero, aveva avuto contatti diretti con appartenenti all'Isis, elemento che, unitamente alla militanza ideologica ed al contenuto delle conversazioni intercettate, avrebbe potuto far deporre a favore dell'effettiva esistenza di un collegamento con l'organizzazione terroristica). 2.3 Ritiene il collegio che il provvedimento del Tribunale di Bari abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati. I primi due motivi di ricorso ben possono essere trattati congiuntamente attenendo, sotto vari profili, a questioni concernenti la idoneità degli elementi investigativi acquisiti a raggiungere il livello di gravità indiziaria idoneo a giustificare la adozione della misura cautelare in relazione alla fattispecie incriminatrice che ci occupa.Con il primo motivo, infatti, la difesa censura l'ordinanza per la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) cod., proc. pen.) avendo il Tribunale del capoluogo pugliese omesso di acquisire, presso le autorità estere, gli elementi idonei a dimostrare la "qualifica" del Touami quale (mero) borseggiatore e la sua estraneità rispetto a fatti di terrorismo quali, in particolare, l'attentato al "Bataclan" rispetto al quale, in ogni caso, non risulta alcun suo coinvolgimento né nelle indagini né, naturalmente, nel successivo processo in corso. Ebbene, va ricordato in primo luogo che nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare (cfr., così, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 6400 del 12/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278372 - 01). In ogni caso, gli elementi indiziari acquisiti hanno consentito al Tribunale di operare una valutazione assolutamente corretta dei presupposti di applicazione della misura tenendo conto, proprio, della natura del reato per cui si procede e che prescinde dalla commissione di specifici atti di terrorismo ovvero dalla dimostrazione della partecipazione diretta a fatti eclatanti, sicché il dato del mancato coinvolgimento, dal punto di vista giudiziario, nei fatti del Bataclan presso le autorità francesi non incide in alcun modo sulla valutazione autonoma delle emergenze investigative sotto il profilo del delitto di partecipazione ad associazione di stampo terroristico. Da questo punto di vista, è dunque infondato anche il secondo motivo del ricorso in cui la difesa si dilunga nel tentare di neutralizzare la portata indiziaria del materiale investigativo di cui il provvedimento del GIP prima e, poi, sinteticamente, il Tribunale, hanno dato conto anche con riguardo alle circostanze correttamente reputate significative il profilo della progressiva radicalizzazione del ricorrente che, come ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, non è affatto un elemento neutro o irrilevante assumendo invece un preciso rilievo laddove inserito in un quadro tale da consentire una valutazione di gravità indiziaria che si sottrae a censure suscettibili di essere sollevate in sede di legittimità.Ed in effetti, nella ordinanza impugnata - e prima ancora in quella "genetica" - sono stati esposti e riportati in maniera esaustiva tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini attraverso il ricorso ad intercettazioni, alla analisi di dispositivi elettronici ed alla acquisizione di documenti, tali da poter essere apprezzati e valutati nel loco complesso e nella loro reciproca connessione come gravemente indiziari della adesione e partecipazione del ricorrente al sodalizio, anche mediante attività di (mero) sostegno, diffusione e propaganda delle iniziative dello Stato Islamico e l'incitamento al compimento di azioni violente, collettiva o individuale. In quest'ottica, dunque, le conversazioni telefoniche richiamate nel provvedimento del Tribunale e relative all'interesse manifestato dal Touami nei confronti dell'imam [OSCURATO:PERSONA] nonché i contatti con gli ambienti della moschea di [OSCURATO:PERSONA] di Londra, sono stati correttamente valutati non soltanto come espressione di condivisione di idee sul piano esclusivamente religioso e teorico ma come concreta espressione di una profonda condivisione dei presupposti fondanti l'integralismo religioso islamico, per cui i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, rappresentano la forza aggregante dei gruppi ed il fondamento della concreta messa a disposizione delle specifiche capacità ed attitudini soprattutto nel campo della produzione di documenti contraffatti. Il Tribunale, in definitiva, non ha mancato di prendere in esame le considerazioni svolte dalla difesa - e riproposte in questa sede - con riguardo alla valenza delle c.d. "fonti aperte" e degli approfondimenti investigativi che, anche per questa via, avevano avuto ad oggetto il processo di progressiva radicalizzazione del Touami che rileva non certo in sé ma alla luce dei fatti e delle circostanze di cui si è dato conto. Ha sottolineato, invece, che gli stessi interessi religiosi del Touami non sono del tutto "neutri" dal momento che il già citato imam [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Alwan, dei cui sermoni egli si interessava, non era un semplice predicatore islamico ma era stato condannato a 15 anni di carcere in [OSCURATO:PERSONA]. Come anche lo stesso imam [OSCURATO:PERSONA], che era stato già "attenzionato" dalle autorità italiane nel 2019 in occasione di una sua preventivata visita in Italia ed esponente della moschea di [OSCURATO:PERSONA] a Londra frequentata da soggetti quali [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 46) ed il francese [OSCURATO:PERSONA] condannato per connessioni con gli attentatori delle torri gemelle.In quest'ottica, perciò, sono stati correttamente valorizzati i rapporti tra il ricorrente ed i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui sono stati evidenziati i frequenti e continuativi contatti con soggetti organizzatori di cellule jiadiste e militanti come, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA] ovvero anche [OSCURATO:PERSONA], indicato come "la mente degli attentati al Bataclan di Parigi". Più in particolare, secondo il Tribunale, già il GIP aveva dato ampiamente conto delle frequentazioni e del coinvolgimento dei fratelli Touami con soggetti coinvolti in fatti di terrorismo e, d'altra parte, gli stessi Lyes e Medhi sono stati attinti da condanne (il primo a sei anni di reclusione inflittigli in Belgio per partecipazione ad associazione terroristica) come anche gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], autori degli attentati del novembre del 2015 a Parigi e, ancora, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono stati condannati per fatti di terrorismo. Ha perciò potuto ritenere che "... il complesso degli elementi ... evidenziati ... vale a identificare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non quali 'semplici' borseggiatori e/o falsari, ma come elementi inseriti nei circuiti dell'estremismo e terrorismo (...) di matrice jihadista" il che è evidente "... rispetto al secondo, caduto in Siria (...) ma deve ritenersi anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA] trovato in possesso di materiale propagandistico e in contatto con soggetti coinvolti in un piano terroristico disvelato dall'indagine belga-tedesca" (cfr., ivi, ancora, pag. 42 della ordinanza). In definitiva secondo il Tribunale, "... il complesso degli elementi sin qui evidenziati rende palese l'esistenza di un gruppo di soggetti, gravitanti intorno proprio ai fratelli Touami, che operava in supporto ad attività di terrorismo, attraverso la propaganda (attestata dal possesso di materiale informatico 'a tema'), il procacciamento di documenti falsi e il finanziamento di 'combattenti - (cfr., ivi, pag. 42). In termini ancora più specifici, poi, i giudici della cautela hanno valorizzato il rinvenimento (avvenuto appena una settimana dopo gli attentati di Parigi) di un borsone pacificamente appartenente all'odierno ricorrente e trovato nella abitazione del fratello [OSCURATO:PERSONA], contenente patenti di guida e carte di identità contraffatte, recanti peraltro la sua effigie, dischi rigidi, telefoni cellulari, lampade a raggi ultravioletti; ha spiegato che l'analisi dei dischi rigidi aveva consentito di accertare l'archiviazione di ulteriori documenti di identità di provenienza furtiva, 329 fotografie di soggetti legati all'Islam radicale; materiale che portava correttamente a concludere nel senso che il ricorrente non fosse un semplice "utilizzatore finale" dei prodotti (documenti falsi) forniti dalla rete "Catalogue" (con base operativa in Belgio e non in Francia).Ed in effetti, il Tribunale ha sottolineato che i dischi rigidi e le copie informatizzate dei documenti rubati oltre che il dispositivo elettronico di pagamento rinvenuti erano materiale non coerente con quello che la difesa insiste ancora nel minimizzare come un semplice e mero borseggiatore laddove "... il fatto che gli elementi raccolti non fossero sufficienti a sostenere un'accusa di concorso nella falsificazione dei documenti non preclude la possibilità di valutarli, unitamente a tutte le altre circostanze emerse, quali gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione del prevenuto all'organizzazione terroristica menzionata nell'imputazione, proprio come procacciatore di falsi documenti d'identità" (cfr., pag. 43 dell'ordinanza). Altrettanto correttamente l'ordinanza impugnata ha dato rilievo al fatto che tra i documenti rinvenuti nel borsone vi era una dichiarazione di disponibilità per un alloggio a Sant-Denis dove un gruppo ristretto di attentatori si era ritrovato ed aveva trovato rifugio sino alla eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ivi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tali elementi sono stati dunque valorizzati per concludere nel senso che "... non si tratta ... del supporto a una generica attività terroristica ... ma di un collegamento ad una specifica cellula, operante in un determinato territorio e legata a ben individuati e tristemente famosi episodi criminali" (cfr., ivi, ancora, pag. 44). In questo quadro complessivo il Tribunale ha perciò potuto valorizzare, in una luce ed un'ottica non isolata e "parcellizzata", l'episodio rappresentato dall'arresto dell'Athmane insieme a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto sul treno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena tre mesi prima degli attentati di Parigi al Bataclan, quando entrambi erano stati trovati in possesso di identità belghe false rilasciate dalla rete "Catalogue" cui si aggiungeranno altri documenti italiani con i nomi degli stessi individui ed ha considerato non credibile la versione difensiva del Touami di aver acquistato detti documenti a Parigi in un bar (cfr., ivi, pag. 45 del provvedimento). Ha sottolineato infatti che la carta identità era della stessa matrice di un documento belga falso riportante la identità di tale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (identità del Touami il giorno del fermo) rinvenuto nel corso di una perquisizione eseguita il 13.10.2015 (un mese prima dell'attentato al Bataclan) in un palazzo di Saint-Gilles a Bruxelles unitamente ad altri documenti contraffatti. I giudici della cautela hanno dato rilievo alla conversazione intercorsa con tale Misho (cfr., ivi, pag. 47) dando conto del fatto che i colloquianti "...accomunavano tutti i soggetti ... inserendoli in un unico contesto all'interno del quale Misho includeva anche Athmane che era sfuggito all'arresto in Spagna, a differenza di tutti gli altri", elemento che andava letto alla luce della operazione ARBAC della polizia spagnola in cui era emersa la figura di "Fofa il Marsigliese" più volte (in numero 17) in contatto con il ricorrente che, come risulta dalle emergenze del GPS, era stato in Spagna e, come puntualmente riportato nella ordinanza, discuteva con il suo interlocutore della appartenenza ad un gruppo i cui (altri) componenti erano stati "presi". Ha analizzato i rapporti con il terzo fratello Marhez (cfr., ivi pag. 48) e, inoltre, riportato la conversazione con il compagno di cella [OSCURATO:PERSONA] sull'aver girato l'Europa ed il mondo con un passaporto falso citando il Abaaoud ("mente" degli attentati al Bataclan) e consapevole dell'esito delle perquisizioni a Parigi. In definitiva, dunque, il Tribunale ha dato conto in maniera adeguata, puntuale ed esaustiva degli elementi indiziari su cui riposa la sua valutazione di gravità indiziaria riferibile al delitto di partecipazione ad associazione del tipo di qu
Sentenza Cassazione n. 35440/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris