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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14819/2026

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ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] 00203870225 - in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.

Tributaria II Grado di Trento n. 12/2024depositata il 30/05/2024.Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per accoglimento del primo motivodi ricorso assorbiti i restantiUditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avvocatura Generale Dello Stato1.

Il Comune di Isera (Tn) notificò ad [OSCURATO:SOCIETA]un avviso di accertamento d’ufficio e titolo esecutivo datato 4.3.2021,prot.1307/4.1, avente ad oggetto la TASI 2014, chiedendo il pagamento di€ 5.492,00 per l’imposta dovuta, € 123,00 per interessi, € 5.492,00 atitolo di sanzione per omessa dichiarazione, in relazione ad impiantofotovoltaico innestato nella barriera antirumore del tratto autostradalerelativo al territorio comunale di competenza; la società impugnò l’avvisopresso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n.187/2023 accolse le ragioni di [OSCURATO:PERSONA].2.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, con lasentenza n.12/2024, ha accolto l’appello presentato dal Comune di Iseraavverso la sentenza di primo grado.3.

Avverso la sentenza della CGT di II grado la Autostrade del Brenneros.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.4.

Il Comune di Isera ha resistito con controricorso.5.

Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento delricorso.6.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] deduce lanullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello perviolazione dell´art.100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc pererror in procedendo.

È dedotto il mancato accoglimento in appellodell’eccezione di inammissibilità della società [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilComune aveva appellato la sentenza di primo grado per una sola dellerationes decidendi, non impugnando le altre motivazioni poste a sostegnodella sentenza di I grado.

Il Comune di Isera, nel suo atto di appello,aveva contestato la decisione di primo grado unicamente per l’asseritairrilevanza del godimento dei benefici economici, senza argomentare sulprevalente carattere di barriera antirumore e la conseguente esenzione daTASI del manufatto.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diTrento, nell’impugnata sentenza n.12/2024, nel rigettare l’eccezione,avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado poggiassesolo su un’unica ratio (errata) ossia nell’individuazione del Comune qualetitolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore susedime autostradale”.

L’affermazione che il manufatto di causa svolgaanche la “funzione di una qualsiasi struttura idonea a contenere effettiacustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non sonosottoposte ad imposte comunali IMUP)” sarebbe - sempre a dire delgiudice d’appello - meramente rafforzativa, “non era intenzione del PrimoGiudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzionerelativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa”.

Taleassunto del giudice di appello, secondo il ricorrente, è palesemente errato;il giudice di II grado avrebbe dovuto, invece, rilevare la carenza diinteresse all’impugnazione della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è fondato.

Invero dalla lettura dell’atto di appello delComune di Isera, in data 31.1.2024, con il quale è stata impugnata lasentenza di primo grado n. 187 del 2023, emergono doglianzeNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026unicamente sotto il profilo della - dedotta come errata - valutazione delpresupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, nella specie laTASI.

In particolare, era stato lamentato che la sentenza di I grado, da unlato, avesse riconosciuto e affermato che [OSCURATO:SOCIETA] «è laproprietaria» del manufatto de quo; dall’altro, era stato lamentato che,nonostante tale inequivoca qualificazione che determina il presuppostodell’imposta in questione, la sentenza avesse valorizzato - perargomentare l’infondatezza della pretesa tributaria - i profili disfruttamento economico dell’impianto fotovoltaico a favore del Comune,gestore dell’impianto e beneficiario della energia elettrica per finalità diinteresse pubblico, perlomeno fino alla data della transazione con la qualeil manufatto era stato restituito alla [OSCURATO:PERSONA].

Sotto questo profilo, ineffetti, l’appello ha trovato accoglimento.

Purtuttavia, nell’atto di appellonon si ravvisano passaggi volti a impugnare la sentenza di I grado sotto ildiverso profilo, valorizzato dal ricorrente, secondo il quale il pannellofotovoltaico, in quanto inglobato nella barriera antirumore, parteciperebbedella stessa natura strumentale di quest’ultima e dunque non sarebbetenuto, sul piano oggettivo, al pagamento delle imposte.

A fronte di talemancanza, la CGT di II grado, per rigettare l’eccezione di inammissibilitàdell’appello del Comune di Isera per carenza di interesse, qualeconseguenza della mancata impugnazione di tutte le autonome rationesdecidendi su cui si fonda la sentenza di I grado, già proposta in II gradoda [OSCURATO:PERSONA], ha argomento nel senso che «dalla lettura complessivadella sentenza si evince chiaramente che l’effettiva e complessiva unicaratio decidendi del [OSCURATO:PERSONA] si identifica nell’individuazione nelComune quale titolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime autostradale” come menzionato nella convenzionedel 2006 - titolarità che avrebbe mantenuto sino a quando «la titolaritàdell’impianto fotovoltaico, a decorrere dal 01/01/2018, viene trasferita apieno titolo dal Comune di Isera alla società AB».

La gestione dell’impiantoNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026in capo al Comune in forza della convenzione del 2006 è stata beneesaminata dal [OSCURATO:PERSONA] tanto che da tale fatto ha tratto l’erroneaconclusione che dalla gestione sia derivata “la titolarità” del bene a finifiscali, conclusione questa che l’ha portato ad affermare, sempreerroneamente, che solo con la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «[OSCURATO:PERSONA] risultatitolare dell’impianto fotovoltaico godendo dei benefici derivanti dallagestione dell’impianto».

E l’affermazione che il manufatto di causa svolgeanche la funzione «di una qualsiasi struttura idonea a contenere effettiacustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non paganole imposte comunali IMUP)» è meramente rafforzativa della ratiodecidendi predetta.

Ne è comprova il periodo successivo che recita:“quanto sopra (…) rafforza ulteriormente la decisione della presenteCorte”.

Pertanto, non era intenzione del [OSCURATO:PERSONA] porre ad autonomofondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione ancheantirumore del manufatto di causa».1.2 Occorre, quindi, prendere in considerazione la sentenza di Igrado e verificare la portata della relativa motivazione.

La CGT di I grado,nel motivare l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avevaargomentato nel modo che segue: «A codesta Corte pare del tuttoinfondata la pretesa del Comune di Isera in primis perché trattasi diun'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindisvolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenereeffetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore nonpagano le imposte comunali IMUP o quant'altro) in secundis, beneficiariodei ricavi dell'impianto (l'energia elettrica ed il conto energia) è il [OSCURATO:PERSONA]».1.3 È evidente che, seppure con motivazione sintetica,l’argomento per il quale l’impianto fotovoltaico innestato in una barrieraantirumore rappresenta «un'opera avente le caratteristiche di una barrieraantirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi strutturaNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (lebarriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP o quant'altro»afferisce al profilo oggettivo del bene oggetto di imposizione e, dunque, sipone su un piano logico differente dall’argomento attinente alla titolaritàdel diritto di proprietà del manufatto, che riguarda invece il profilosoggettivo, relativo a chi sia il contribuente chiamato a pagare l’imposta,integrando una autonoma ratio.1.4 Osserva questa Corte che – come rilevato anche dalProcuratore Generale – la presenza di due distinte rationes decidendi nellasentenza di I grado discende innanzitutto dal dato letterale delleespressioni usate nella motivazione, che distingue le due argomentazioni(«in primis (…) in secundis»), ponendole in modo autonomo e non, comesostenuto dalla CGT di II grado e dal controricorrente nelle sue difese, confunzione rafforzativa.

Invero, le due rationes si pongono su due pianidifferenti, che non sono rafforzativi a vicenda ma, a ben vedere, sono traloro incompatibili.

Infatti, se è vero che il manufatto in questione - inquanto accessorio e strumentale ad altro bene non suscettibile diimposizione tributaria - non è di per sé suscettibile di divenire a sua voltaoggetto di imposizione tributaria, diviene irrilevante chi ne sia ilproprietario e dunque contribuente chiamato al pagamento dell’imposta.Da questo punto di vista, il passaggio della motivazione in esame risulta -per come formulato - in grado di giustificare, da solo, la mancataimposizione tributaria in ordine al manufatto che ingloba i pannellifotovoltaici nella barriera antirumore, in quanto accessorio, a prescindereda chi sia titolare del bene.Ed invero, pur nella sua estrema sinteticità, il segmento di motivazionein questione, per negare l’imposizione tributaria e accogliere il ricorso, sifonda sulla concatenazione di un fatto, così come ritenuto e accertato dalgiudice (“impianto-pannello fotovoltaico avente le caratteristiche di unabarriera avente funzione di contenere effetti acustici”) e delle relativeNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026conseguenze giuridiche, così come valutate e ritenute dallo stesso giudice(“le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP oquant’altro”), idoneo, da solo, a giustificare l’accoglimento del ricorso inprimo grado.1.4 Pertanto, una volta affermata dalla sentenza di I grado la nonsottoponibilità del manufatto ad imposizione tributaria in ragione dellanatura del bene, non è sufficiente aver contestato la sentenza solo nellasua diversa (e contraddittoria) affermazione secondo la quale la soc.[OSCURATO:PERSONA], pur proprietaria, non sarebbe soggetto passivodell’imposta, in quanto la prima e diversa ratio è una statuizione in gradodi sorreggere autonomamente la motivazione.

È principio già affermato daquesta Corte che «il giudicato interno si forma solo su capi autonomi dellasentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità eautonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n.17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008), non anche su quelli relativi adaffermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione inconcreto adottata (Cass. n. 22863 del 2008).

Inoltre «costituisce capoautonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto digiudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa,avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrareastrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddettaautonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quandosi verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che,unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione»(Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863 del 2007; Cass. n. 27196 del2006).

Ed ancora: «la violazione del giudicato interno si può verificaresoltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziataespressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e talespecifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnataallorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni,Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedentelogico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, masia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta»(Cass. n. 24358/2018).1.5 In definitiva, poiché il Comune non si è confrontato conl’autonoma statuizione relativa alla natura del manufatto, l’appello limitatoalla sola ratio “soggettiva” è affetto da carenza di interesse, in quanto ilpassaggio in giudicato del segmento di motivazione non impugnato è ingrado di sorreggere autonomamente la pronuncia di accoglimento delricorso in I grado della società [OSCURATO:PERSONA].

Tale carenza avrebbe dovutoessere pronunciata dal giudice di appello, con conseguente vizio dellasentenza impugnata, che invece ha deciso nel merito.

Ed invero «ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarela decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, laquale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellasentenza» (Cass. n. 3386/2011; Cass. n. 18641/2017; Cass. n.16314/2019).1.6 Al riguardo, non ha pregio la difesa del controricorrentesecondo la quale lo specifico profilo della sentenza di I grado di cui sidiscute, attinente alla natura giuridica del pannello fotovoltaico inglobatoin una barriera antirumore e alla sua valenza strumentale e accessoria,non sarebbe mai stato oggetto di deduzione da parte della societàAutobrennero che, nel suo ricorso di I grado non avrebbe mai fattomenzione a tale profilo.

Tale difesa non può essere accolta in quanto, se ilprofilo della natura giuridica del manufatto non fosse stato oggetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di I grado si sarebbe pronunciataextrapetita e, a maggior ragione, sarebbe stato necessario renderlaNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026destinataria di uno specifico motivo di gravame da parte del Comune diIsera, non potendo il giudice di appello sollevare d’ufficio il relativo vizio.Sul punto questa Corte (estendendo il predetto principio anche al rito dellavoro), ha affermato che «il giudizio di appello - in relazione al principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del"tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversiadecisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, qualirisultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporrecon l'atto di appello.

Ne consegue che la sentenza di secondo grado nonpuò rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualoratale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto dagiudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error inprocedendo", la S.C. è giudice anche del fatto e può procederedirettamente all'interpretazione degli atti processuali» (Cass. n.13351/2014; Cass. n. 465/2016).1.7 Neppure può ritenersi che l’atto di appello del Comune diIsera, per come formulato nella specie, possa giovarsi della giurisprudenzadi questa Corte per la quale «in ragione del carattere devolutivo pienodell'appello previsto dal processo tributario, quale mezzo di gravame voltoal riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione divizi specifici, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante lariproposizione, a sostegno dell'appello, delle ragioni già dedotte in primogrado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo - da parte delcontribuente - ovvero della legittimità dell'accertamento - da partedell'amministrazione finanziaria -, purché la contestazione investa ladecisione nella sua interezza o quando, dall'interpretazione complessivadell'atto di gravame, le censure risultino comunque ricavabili in terminiinequivoci, ancorché implicitamente» (ex multiis, Cass. n. 2393/2026;Cass. n. 32954/2018).

E, per quanto riguarda specificatamente l’appelloNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026proposto dall’ente impositore, il principio per cui: «nel processo tributario,l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appellole stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato già dedotte in primo grado» (Cass. n. 25191/2024).Infatti, nel caso di specie, non può farsi rientrare, tra le “ragioni giàdedotte a fondamento della legittimità dell'accertamento da partedell'amministrazione finanziaria” o tra “le ragioni ed argomentazioni postea sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado” il fatto puro e semplice di aver preteso l’imposta TASI in relazioneal manufatto de quo.

In poche parole, nelle determinazioni - primamanifestate nel procedimento amministrativo tributario e poi negli attiprocessuali - del Comune di Isera non vi è traccia alcuna dell’eventualequestione - in ipotesi risolta a favore dell’ente impositore - se il unpannello fotovoltaico innestato in una barriera antirumore possapartecipare della natura strumentale del supporto in cui si inserisce oabbia comunque una sua valenza tributaria autonoma.

Invero, l’averpreteso l’imposta locale su tale manufatto, da parte del Comune di Isera,ha dato, semplicemente, per indiscussa la sua assoggettabilità aimposizione e tale presupposto implicito non è sufficiente - mancando unchiaro confronto con quanto affermato nella sentenza di I grado alriguardo, in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario - aritenere espressamente contestata la statuizione.

D’altronde «in tema diappello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedottedall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alleargomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridicodelle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresìNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte consufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazionedella pronuncia impugnata».

Cass. n. 21566/2017.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento di appello per la violazione dell´art. 112cpc in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc per error in procedendo.

IlGiudice d’appello si è pronunciato su un motivo non proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (introdotto “d’ufficio”, accertando la funzione prevalente diimpianto di produzione energetica v. punto 3 della sentenza n.12/2024).L´art.112 cpc è norma che impone al Giudice di esprimersi entro i limitidella domanda e delle eccezioni sollevate dalle parti.

La funzione dellabarriera autostradale non era stata però oggetto del gravame e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva richiesto un riesame delle statuizioni del primo Giudicesul punto, con conseguente ultroneità della pronuncia.3.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’onere dispecificare i motivi d’appello di cui all´art.53 d.lgs.n.546/1992 in relazioneall´articolo 360 n.4 cpc.: la sentenza impugnata è viziata per non averaccolto l’eccezione di A22 in merito alla violazione del principio dispecificità dei motivi d’appello.4.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 26 del Regolamento, approvato con delibera delComune di Isera n.5 del 18.3.2013, in relazione all’articolo 360 n.3 cpc.5.

Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art.8 delcodice tributario e dell´art.10 commi 2 e 3 dello Statuto dei diritti delContribuente in relazione dell´art.360 c.1 n.3 cpc. - motivo proposto in viasubordinata e relativo alla dedotta illegittimità delle sanzioni e degliinteressi applicati con gli avvisi de quo, sostenendo la sussistenza diobiettive condizioni di incertezza normativa e la violazione del principio dibuona fede, anche in ragione del comportamento del Comune e dellaconvenzione del 2006.Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/20266.

Si osserva che l’accoglimento del primo motivo, con conseguentedeclaratoria di inammissibilità dell’appello del Comune di Isera epassaggio in giudicato della sentenza di I grado determina l’assorbimentodegli ulteriori motivi di ricorso, sui quali non vi è interesse alla pronuncia.7.

In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti irestanti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con declaratoriadi passaggio in giudicato della sentenza di I grado.

Le spese seguono lasoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e dichiara l’avvenuto passaggio in giudicato dellasentenza di I grado.

Condanna il controricorrente al pagamento dellespese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per ilprimo in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e per il secondo in Euro2.800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLavinia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Manzi unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]controComune [OSCURATO:PERSONA] 00203870225 - in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Trento n. 12/2024depositata il 30/05/2024.Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per accoglimento del primo motivodi ricorso assorbiti i restantiUditi per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avvocatura Generale Dello Stato1. Il Comune di Isera (Tn) notificò ad [OSCURATO:SOCIETA]un avviso di accertamento d’ufficio e titolo esecutivo datato 4.3.2021,prot.1307/4.1, avente ad oggetto la TASI 2014, chiedendo il pagamento di€ 5.492,00 per l’imposta dovuta, € 123,00 per interessi, € 5.492,00 atitolo di sanzione per omessa dichiarazione, in relazione ad impiantofotovoltaico innestato nella barriera antirumore del tratto autostradalerelativo al territorio comunale di competenza; la società impugnò l’avvisopresso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che con sentenza n.187/2023 accolse le ragioni di [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento, con lasentenza n.12/2024, ha accolto l’appello presentato dal Comune di Iseraavverso la sentenza di primo grado.3. Avverso la sentenza della CGT di II grado la Autostrade del Brenneros.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.4. Il Comune di Isera ha resistito con controricorso.5. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo l’accoglimento delricorso.6. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA] deduce lanullità della sentenza impugnata e del procedimento di appello perviolazione dell´art.100 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc pererror in procedendo. È dedotto il mancato accoglimento in appellodell’eccezione di inammissibilità della società [OSCURATO:PERSONA], in quanto ilComune aveva appellato la sentenza di primo grado per una sola dellerationes decidendi, non impugnando le altre motivazioni poste a sostegnodella sentenza di I grado. Il Comune di Isera, nel suo atto di appello,aveva contestato la decisione di primo grado unicamente per l’asseritairrilevanza del godimento dei benefici economici, senza argomentare sulprevalente carattere di barriera antirumore e la conseguente esenzione daTASI del manufatto. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado diTrento, nell’impugnata sentenza n.12/2024, nel rigettare l’eccezione,avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado poggiassesolo su un’unica ratio (errata) ossia nell’individuazione del Comune qualetitolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore susedime autostradale”. L’affermazione che il manufatto di causa svolgaanche la “funzione di una qualsiasi struttura idonea a contenere effettiacustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non sonosottoposte ad imposte comunali IMUP)” sarebbe - sempre a dire delgiudice d’appello - meramente rafforzativa, “non era intenzione del PrimoGiudice porre ad autonomo fondamento della pronuncia l’asserzionerelativa alla funzione anche antirumore del manufatto di causa”. Taleassunto del giudice di appello, secondo il ricorrente, è palesemente errato;il giudice di II grado avrebbe dovuto, invece, rilevare la carenza diinteresse all’impugnazione della sentenza di primo grado.1.1 Il motivo è fondato. Invero dalla lettura dell’atto di appello delComune di Isera, in data 31.1.2024, con il quale è stata impugnata lasentenza di primo grado n. 187 del 2023, emergono doglianzeNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026unicamente sotto il profilo della - dedotta come errata - valutazione delpresupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta, nella specie laTASI. In particolare, era stato lamentato che la sentenza di I grado, da unlato, avesse riconosciuto e affermato che [OSCURATO:SOCIETA] «è laproprietaria» del manufatto de quo; dall’altro, era stato lamentato che,nonostante tale inequivoca qualificazione che determina il presuppostodell’imposta in questione, la sentenza avesse valorizzato - perargomentare l’infondatezza della pretesa tributaria - i profili disfruttamento economico dell’impianto fotovoltaico a favore del Comune,gestore dell’impianto e beneficiario della energia elettrica per finalità diinteresse pubblico, perlomeno fino alla data della transazione con la qualeil manufatto era stato restituito alla [OSCURATO:PERSONA]. Sotto questo profilo, ineffetti, l’appello ha trovato accoglimento. Purtuttavia, nell’atto di appellonon si ravvisano passaggi volti a impugnare la sentenza di I grado sotto ildiverso profilo, valorizzato dal ricorrente, secondo il quale il pannellofotovoltaico, in quanto inglobato nella barriera antirumore, parteciperebbedella stessa natura strumentale di quest’ultima e dunque non sarebbetenuto, sul piano oggettivo, al pagamento delle imposte. A fronte di talemancanza, la CGT di II grado, per rigettare l’eccezione di inammissibilitàdell’appello del Comune di Isera per carenza di interesse, qualeconseguenza della mancata impugnazione di tutte le autonome rationesdecidendi su cui si fonda la sentenza di I grado, già proposta in II gradoda [OSCURATO:PERSONA], ha argomento nel senso che «dalla lettura complessivadella sentenza si evince chiaramente che l’effettiva e complessiva unicaratio decidendi del [OSCURATO:PERSONA] si identifica nell’individuazione nelComune quale titolare dell’impianto di causa - un “impianto fotovoltaico-antirumore su sedime autostradale” come menzionato nella convenzionedel 2006 - titolarità che avrebbe mantenuto sino a quando «la titolaritàdell’impianto fotovoltaico, a decorrere dal 01/01/2018, viene trasferita apieno titolo dal Comune di Isera alla società AB». La gestione dell’impiantoNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026in capo al Comune in forza della convenzione del 2006 è stata beneesaminata dal [OSCURATO:PERSONA] tanto che da tale fatto ha tratto l’erroneaconclusione che dalla gestione sia derivata “la titolarità” del bene a finifiscali, conclusione questa che l’ha portato ad affermare, sempreerroneamente, che solo con la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] «[OSCURATO:PERSONA] risultatitolare dell’impianto fotovoltaico godendo dei benefici derivanti dallagestione dell’impianto». E l’affermazione che il manufatto di causa svolgeanche la funzione «di una qualsiasi struttura idonea a contenere effettiacustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore non paganole imposte comunali IMUP)» è meramente rafforzativa della ratiodecidendi predetta. Ne è comprova il periodo successivo che recita:“quanto sopra (…) rafforza ulteriormente la decisione della presenteCorte”. Pertanto, non era intenzione del [OSCURATO:PERSONA] porre ad autonomofondamento della pronuncia l’asserzione relativa alla funzione ancheantirumore del manufatto di causa».1.2 Occorre, quindi, prendere in considerazione la sentenza di Igrado e verificare la portata della relativa motivazione. La CGT di I grado,nel motivare l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avevaargomentato nel modo che segue: «A codesta Corte pare del tuttoinfondata la pretesa del Comune di Isera in primis perché trattasi diun'opera avente le caratteristiche di una barriera antirumore e quindisvolge le medesime funzioni di una qualsiasi struttura idonea a contenereeffetti acustici generati dal traffico veicolare (le barriere antirumore nonpagano le imposte comunali IMUP o quant'altro) in secundis, beneficiariodei ricavi dell'impianto (l'energia elettrica ed il conto energia) è il [OSCURATO:PERSONA]».1.3 È evidente che, seppure con motivazione sintetica,l’argomento per il quale l’impianto fotovoltaico innestato in una barrieraantirumore rappresenta «un'opera avente le caratteristiche di una barrieraantirumore e quindi svolge le medesime funzioni di una qualsiasi strutturaNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026idonea a contenere effetti acustici generati dal traffico veicolare (lebarriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP o quant'altro»afferisce al profilo oggettivo del bene oggetto di imposizione e, dunque, sipone su un piano logico differente dall’argomento attinente alla titolaritàdel diritto di proprietà del manufatto, che riguarda invece il profilosoggettivo, relativo a chi sia il contribuente chiamato a pagare l’imposta,integrando una autonoma ratio.1.4 Osserva questa Corte che – come rilevato anche dalProcuratore Generale – la presenza di due distinte rationes decidendi nellasentenza di I grado discende innanzitutto dal dato letterale delleespressioni usate nella motivazione, che distingue le due argomentazioni(«in primis (…) in secundis»), ponendole in modo autonomo e non, comesostenuto dalla CGT di II grado e dal controricorrente nelle sue difese, confunzione rafforzativa. Invero, le due rationes si pongono su due pianidifferenti, che non sono rafforzativi a vicenda ma, a ben vedere, sono traloro incompatibili. Infatti, se è vero che il manufatto in questione - inquanto accessorio e strumentale ad altro bene non suscettibile diimposizione tributaria - non è di per sé suscettibile di divenire a sua voltaoggetto di imposizione tributaria, diviene irrilevante chi ne sia ilproprietario e dunque contribuente chiamato al pagamento dell’imposta.Da questo punto di vista, il passaggio della motivazione in esame risulta -per come formulato - in grado di giustificare, da solo, la mancataimposizione tributaria in ordine al manufatto che ingloba i pannellifotovoltaici nella barriera antirumore, in quanto accessorio, a prescindereda chi sia titolare del bene.Ed invero, pur nella sua estrema sinteticità, il segmento di motivazionein questione, per negare l’imposizione tributaria e accogliere il ricorso, sifonda sulla concatenazione di un fatto, così come ritenuto e accertato dalgiudice (“impianto-pannello fotovoltaico avente le caratteristiche di unabarriera avente funzione di contenere effetti acustici”) e delle relativeNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026conseguenze giuridiche, così come valutate e ritenute dallo stesso giudice(“le barriere antirumore non pagano le imposte comunali IMUP oquant’altro”), idoneo, da solo, a giustificare l’accoglimento del ricorso inprimo grado.1.4 Pertanto, una volta affermata dalla sentenza di I grado la nonsottoponibilità del manufatto ad imposizione tributaria in ragione dellanatura del bene, non è sufficiente aver contestato la sentenza solo nellasua diversa (e contraddittoria) affermazione secondo la quale la soc.[OSCURATO:PERSONA], pur proprietaria, non sarebbe soggetto passivodell’imposta, in quanto la prima e diversa ratio è una statuizione in gradodi sorreggere autonomamente la motivazione. È principio già affermato daquesta Corte che «il giudicato interno si forma solo su capi autonomi dellasentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità eautonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n.17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008), non anche su quelli relativi adaffermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione inconcreto adottata (Cass. n. 22863 del 2008). Inoltre «costituisce capoautonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto digiudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa,avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrareastrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddettaautonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quandosi verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che,unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione»(Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863 del 2007; Cass. n. 27196 del2006). Ed ancora: «la violazione del giudicato interno si può verificaresoltanto quando la sentenza di primo grado si sia pronunziataespressamente su una questione del tutto distinta dalle altre e talespecifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnataallorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni,Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedentelogico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, masia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta»(Cass. n. 24358/2018).1.5 In definitiva, poiché il Comune non si è confrontato conl’autonoma statuizione relativa alla natura del manufatto, l’appello limitatoalla sola ratio “soggettiva” è affetto da carenza di interesse, in quanto ilpassaggio in giudicato del segmento di motivazione non impugnato è ingrado di sorreggere autonomamente la pronuncia di accoglimento delricorso in I grado della società [OSCURATO:PERSONA]. Tale carenza avrebbe dovutoessere pronunciata dal giudice di appello, con conseguente vizio dellasentenza impugnata, che invece ha deciso nel merito. Ed invero «ove lasentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificarela decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rendeinammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, laquale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento dellasentenza» (Cass. n. 3386/2011; Cass. n. 18641/2017; Cass. n.16314/2019).1.6 Al riguardo, non ha pregio la difesa del controricorrentesecondo la quale lo specifico profilo della sentenza di I grado di cui sidiscute, attinente alla natura giuridica del pannello fotovoltaico inglobatoin una barriera antirumore e alla sua valenza strumentale e accessoria,non sarebbe mai stato oggetto di deduzione da parte della societàAutobrennero che, nel suo ricorso di I grado non avrebbe mai fattomenzione a tale profilo. Tale difesa non può essere accolta in quanto, se ilprofilo della natura giuridica del manufatto non fosse stato oggetto delricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di I grado si sarebbe pronunciataextrapetita e, a maggior ragione, sarebbe stato necessario renderlaNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026destinataria di uno specifico motivo di gravame da parte del Comune diIsera, non potendo il giudice di appello sollevare d’ufficio il relativo vizio.Sul punto questa Corte (estendendo il predetto principio anche al rito dellavoro), ha affermato che «il giudizio di appello - in relazione al principiodi corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato cui fa riscontro quello del"tantum devolutum quantum appellatum" - ha per oggetto la controversiadecisa dalla sentenza di primo grado entro i limiti della devoluzione, qualirisultano fissati dai motivi specifici che l'appellante ha l'onere di proporrecon l'atto di appello. Ne consegue che la sentenza di secondo grado nonpuò rilevare il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado qualoratale profilo, in difetto di specifico motivo d'appello, risulti ormai coperto dagiudicato sostanziale interno ed in tal caso, configurandosi un "error inprocedendo", la S.C. è giudice anche del fatto e può procederedirettamente all'interpretazione degli atti processuali» (Cass. n.13351/2014; Cass. n. 465/2016).1.7 Neppure può ritenersi che l’atto di appello del Comune diIsera, per come formulato nella specie, possa giovarsi della giurisprudenzadi questa Corte per la quale «in ragione del carattere devolutivo pienodell'appello previsto dal processo tributario, quale mezzo di gravame voltoal riesame della controversia nel merito e non limitato alla deduzione divizi specifici, l'onere di impugnazione specifica previsto dall'art. 53 deld.lgs. n. 546 del 1992 può ritenersi assolto anche mediante lariproposizione, a sostegno dell'appello, delle ragioni già dedotte in primogrado a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo - da parte delcontribuente - ovvero della legittimità dell'accertamento - da partedell'amministrazione finanziaria -, purché la contestazione investa ladecisione nella sua interezza o quando, dall'interpretazione complessivadell'atto di gravame, le censure risultino comunque ricavabili in terminiinequivoci, ancorché implicitamente» (ex multiis, Cass. n. 2393/2026;Cass. n. 32954/2018). E, per quanto riguarda specificatamente l’appelloNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026proposto dall’ente impositore, il principio per cui: «nel processo tributario,l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assolto anche ovel'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appellole stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità delproprio operato già dedotte in primo grado» (Cass. n. 25191/2024).Infatti, nel caso di specie, non può farsi rientrare, tra le “ragioni giàdedotte a fondamento della legittimità dell'accertamento da partedell'amministrazione finanziaria” o tra “le ragioni ed argomentazioni postea sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primogrado” il fatto puro e semplice di aver preteso l’imposta TASI in relazioneal manufatto de quo. In poche parole, nelle determinazioni - primamanifestate nel procedimento amministrativo tributario e poi negli attiprocessuali - del Comune di Isera non vi è traccia alcuna dell’eventualequestione - in ipotesi risolta a favore dell’ente impositore - se il unpannello fotovoltaico innestato in una barriera antirumore possapartecipare della natura strumentale del supporto in cui si inserisce oabbia comunque una sua valenza tributaria autonoma. Invero, l’averpreteso l’imposta locale su tale manufatto, da parte del Comune di Isera,ha dato, semplicemente, per indiscussa la sua assoggettabilità aimposizione e tale presupposto implicito non è sufficiente - mancando unchiaro confronto con quanto affermato nella sentenza di I grado alriguardo, in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario - aritenere espressamente contestata la statuizione. D’altronde «in tema diappello, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedottedall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alleargomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrappostequelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridicodelle prime, sicché non è sufficiente che l'atto di appello consenta diindividuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresìNumero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/2026necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte consufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazionedella pronuncia impugnata». Cass. n. 21566/2017.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata e del procedimento di appello per la violazione dell´art. 112cpc in relazione all’articolo 360 c.1 n.4 cpc per error in procedendo. IlGiudice d’appello si è pronunciato su un motivo non proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (introdotto “d’ufficio”, accertando la funzione prevalente diimpianto di produzione energetica v. punto 3 della sentenza n.12/2024).L´art.112 cpc è norma che impone al Giudice di esprimersi entro i limitidella domanda e delle eccezioni sollevate dalle parti. La funzione dellabarriera autostradale non era stata però oggetto del gravame e il [OSCURATO:PERSONA] non aveva richiesto un riesame delle statuizioni del primo Giudicesul punto, con conseguente ultroneità della pronuncia.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’onere dispecificare i motivi d’appello di cui all´art.53 d.lgs.n.546/1992 in relazioneall´articolo 360 n.4 cpc.: la sentenza impugnata è viziata per non averaccolto l’eccezione di A22 in merito alla violazione del principio dispecificità dei motivi d’appello.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 26 del Regolamento, approvato con delibera delComune di Isera n.5 del 18.3.2013, in relazione all’articolo 360 n.3 cpc.5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell´art.8 delcodice tributario e dell´art.10 commi 2 e 3 dello Statuto dei diritti delContribuente in relazione dell´art.360 c.1 n.3 cpc. - motivo proposto in viasubordinata e relativo alla dedotta illegittimità delle sanzioni e degliinteressi applicati con gli avvisi de quo, sostenendo la sussistenza diobiettive condizioni di incertezza normativa e la violazione del principio dibuona fede, anche in ragione del comportamento del Comune e dellaconvenzione del 2006.Numero registro generale 18144/2024Numero sezionale 248/2026Numero di raccolta generale 14819/2026Data pubblicazione 18/05/20266. Si osserva che l’accoglimento del primo motivo, con conseguentedeclaratoria di inammissibilità dell’appello del Comune di Isera epassaggio in giudicato della sentenza di I grado determina l’assorbimentodegli ulteriori motivi di ricorso, sui quali non vi è interesse alla pronuncia.7. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti irestanti, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con declaratoriadi passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Le spese seguono lasoccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e dichiara l’avvenuto passaggio in giudicato dellasentenza di I grado. Condanna il controricorrente al pagamento dellespese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per ilprimo in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e per il secondo in Euro2.800,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLavinia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris