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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15662/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ravenna e appellata dall'imputata, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., a lei t critto perché nell'allegato A del modello ARC C34 ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio) dell'inizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio, attestava falsamente di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti per inizio attività di sub-agente di commercio, tra cui l'assenza di condanne in sede penale.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce l'omessa od insufficiente valutazione dell'elemento volitivo, desunto unicamente dalla natura prettamente personale delle informazioni concernenti la sussistenza dei carichi pendenti, senza considerare che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta per mera negligenza, trattandosi di modulistica prestampata contenente decine di quesiti e considerando i non elevati studi giuridici dell'imputata, di cui occorre tener conto, come affermato da Cass., Sez.

V, n. 25468 del 17 giugno 2015 in una vicenda similare.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Secondo quanto accertato dai giudici di merito - e non oggetto di contestazione da parte della ricorrente - la condotta attribuita all'imputata riguarda la falsa attestazione circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge - in particolare, ai sensi dell'art. 5 lett. c)

I. n. 204 del 1985, l'assenza di condanne per determinati delitti espressamente indicati, tra cui quelli di truffa e di appropriazione indebita - per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

5. Ciò posto, richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ravvisato la sussistenza del dolo in capo alla Marchese con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta.

6. La Corte di merito, in particolare, si è confrontata con l'indirizzo giurisprudenziale, evocato dalla ricorrente, secondo cui, in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l'integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 22/01/2020, Della Polla, Rv. 278134), evidenziando come, nel caso in esame, il modello predisposto per effettuare la dichiarazione di inizio di attività come agente e rappresentante di commercio contiene la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate.

In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato come nella sezione "requisiti" sono chiaramente ed esplicitamente riportate le precedenti condanne penali integranti le cause ostative all'esercizio della professione, con espressa menzione dei reati di truffa e appropriazione indebita, per i quali l'imputata è stata ripetutamente condannata, come risulta dalle numerose notazioni apposte sul certificato del casellario giudiziale, puntualmente indicate della Corte di merito (p. 3 della sentenza impugnata), e che l'imputata, come ritenuto dalla Corte d'appello in maniera non certo implausibile, non poteva certo ignorare, anche considerando che da detto certificato del casellario risulta un'ordinanza del 2014 di affidamento in prova al servizio sociale, beneficio penitenziario che presuppone la richiesta del condannato.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ravenna e appellata dall'imputata, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen., a lei t critto perché nell'allegato A del modello ARC C34 ([OSCURATO:PERSONA] di Commercio) dell'inizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio, attestava falsamente di essere in possesso dei requisiti necessari richiesti per inizio attività di sub-agente di commercio, tra cui l'assenza di condanne in sede penale. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputata, per il ministero del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce l'omessa od insufficiente valutazione dell'elemento volitivo, desunto unicamente dalla natura prettamente personale delle informazioni concernenti la sussistenza dei carichi pendenti, senza considerare che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta per mera negligenza, trattandosi di modulistica prestampata contenente decine di quesiti e considerando i non elevati studi giuridici dell'imputata, di cui occorre tener conto, come affermato da Cass., Sez. V, n. 25468 del 17 giugno 2015 in una vicenda similare. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Secondo quanto accertato dai giudici di merito - e non oggetto di contestazione da parte della ricorrente - la condotta attribuita all'imputata riguarda la falsa attestazione circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge - in particolare, ai sensi dell'art. 5 lett. c) I. n. 204 del 1985, l'assenza di condanne per determinati delitti espressamente indicati, tra cui quelli di truffa e di appropriazione indebita - per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio. 5. Ciò posto, richiamati i ben noti limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno ravvisato la sussistenza del dolo in capo alla Marchese con un percorso argomentativo immune da profili di illogicità manifesta. 6. La Corte di merito, in particolare, si è confrontata con l'indirizzo giurisprudenziale, evocato dalla ricorrente, secondo cui, in tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, è esclusa la configurabilità del dolo generico quando la dichiarazione ritenuta non veritiera sia contenuta in un modulo prestampato ed attesti soltanto la rispondenza di una data situazione di fatto ad una normativa genericamente indicata senza, però, la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate, in quanto per l'integrazione del delitto è necessaria la coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non essendo, invece, sufficiente la mera colposa omissione di indagine sul significato delle indicazioni contenute nel modulo (Sez. 5, n. 2496 del 19/12/2019, dep. 22/01/2020, Della Polla, Rv. 278134), evidenziando come, nel caso in esame, il modello predisposto per effettuare la dichiarazione di inizio di attività come agente e rappresentante di commercio contiene la precisa indicazione delle condizioni normative e delle circostanze fattuali attestate. In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato come nella sezione "requisiti" sono chiaramente ed esplicitamente riportate le precedenti condanne penali integranti le cause ostative all'esercizio della professione, con espressa menzione dei reati di truffa e appropriazione indebita, per i quali l'imputata è stata ripetutamente condannata, come risulta dalle numerose notazioni apposte sul certificato del casellario giudiziale, puntualmente indicate della Corte di merito (p. 3 della sentenza impugnata), e che l'imputata, come ritenuto dalla Corte d'appello in maniera non certo implausibile, non poteva certo ignorare, anche considerando che da detto certificato del casellario risulta un'ordinanza del 2014 di affidamento in prova al servizio sociale, beneficio penitenziario che presuppone la richiesta del condannato. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de
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