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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25083/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che, richiamando la requisitoria trasmessa, ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'individuazione del reato più grave del reato continuato; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata, che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 13227/21 deliberata il 25/11/2021, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato nei gradi di merito per i reati di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 416-bis cod. pen., reati in relazione ai quali veniva dichiarata l'irrevocabilità della condanna - mentre veniva accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma, limitatamente alla richiesta di continuazione con il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 accertato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irrevocabile il 30/03/2004).

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 10/06/2022, sempre per quanto è qui di interesse, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra i reati di cui alla sentenza del citato Tribunale e quello per il quale è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irrevocabile il 30/03/2004) e aumentata la pena applicata con la prima sentenza di anni 3 di reclusione, rideterminava la pena complessiva in anni 14, mesi 8 di reclusione, confermando nel resto.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 666, 671 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen. 3.1.

In accoglimento dell'impugnazione del P.M., Pacini e Pascucci erano stati condannati in appello per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così rendendo applicabile la circostanza aggravante del numero degli associati superiore a 10; la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello con riguardo alle posizioni di detti imputati e il giudice del rinvio li ha definitivamente assolti, sicché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la contestazione di cui all'art. 74 cit. non poteva più essere maggiorata per il numero degli imputati, in considerazione delle intervenute assoluzioni.

3.2. Erroneamente la sentenza impugnata ha considerato violazione più grave del reato continuato quella di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non quella di cui agli artt. 73 e 80 del medesimo d.P.R. (relativa al reato riconosciuto in continuazione), violando il criterio della maggiore gravità della pena astrattamente comminata stabilito dalla sentenza n. 25939 del 2013 delle Sezioni unite.3.3.

La sentenza impugnata non ha motivato sull'individuazione dell'aumento per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze dei cui al § 3.1 del Ritenuto in fatto sono inammissibili.

In primo luogo, esse scontano un aspetto di aspecificità, poiché non allegano con la necessaria puntualità il numero degli imputati per i quali è riconosciuta ovvero esclusa la circostanza aggravante de qua.

E' comunque assorbente il rilievo che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di annullamento n. 13227/21, come si è anticipato, ha annullato la sentenza di appello allora impugnata limitatamente alla richiesta di continuazione con il delitto ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1980 di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irr. 30/02/2004), mentre nel resto, ossia quanto ai reati accertati dalla Corte di appello di Roma, il ricorso fu rigettato e la Prima Sezione sancì l'irrevocabilità della condanna per i capi 1 e

11. In forza di tale irrevocabilità, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai reati indicati è divenuta definitiva e non può essere modificata in forza delle successive statuizioni relative ai coimputati.

Sotto questo profilo, dunque, le censure sono manifestamente infondate.

Né in senso contrario può argomentarsi ipotizzando la conversione, in parte qua, del ricorso in una revisione per inconciliabilità dei giudicati, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328).

3. Le censure richiamate supra al § 3.2 del Ritenuto in fatto sono anch'esse inammissibili.

Il ricorrente, in buona sostanza, lamenta la mancata individuazione, quale violazione più grave, del reato per il quale il quale è comminata la pena astrattamente più severa, ma non è dato comprendere quale interesse all'impugnazione possa sostenere l'impugnazione dal cui accoglimento dovrebbe discendere l'irrogazione di una pena più grave; effetto, questo scongiurato dal divieto di reformatio in peius, sicché raccoglimento della censura si tradurrebbe nel lasciare immutata la pena irrogata.4.

Anche le doglianze richiamate al § 3.3 del Ritenuto in fatto sono inammissibili.

Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Il ricorso, che peraltro neppure indica la pena irrogata nel giudizio svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria lombarda, affidandone l'individuazione all'allegazione di una parte della sentenza di primo grado e di un documento di scarsa comprensibilità (non lasciando intendere se formato dalla cancelleria della Corte di appello di Milano o dalla stessa Corte) non deduce che l'aumento operato dalla sentenza impugnata sia stato di entità tale da richiedere l'impegno motivazionale richiesta da Sez.

U. Pizzone, risultando, dunque, del tutto aspecifico. 5.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che, richiamando la requisitoria trasmessa, ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'individuazione del reato più grave del reato continuato; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata, che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 13227/21 deliberata il 25/11/2021, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato nei gradi di merito per i reati di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 416-bis cod. pen., reati in relazione ai quali veniva dichiarata l'irrevocabilità della condanna - mentre veniva accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata della Corte di appello di Roma, limitatamente alla richiesta di continuazione con il delitto di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 accertato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irrevocabile il 30/03/2004). 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 10/06/2022, sempre per quanto è qui di interesse, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione tra i reati di cui alla sentenza del citato Tribunale e quello per il quale è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irrevocabile il 30/03/2004) e aumentata la pena applicata con la prima sentenza di anni 3 di reclusione, rideterminava la pena complessiva in anni 14, mesi 8 di reclusione, confermando nel resto. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza della legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 666, 671 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen. 3.1. In accoglimento dell'impugnazione del P.M., Pacini e Pascucci erano stati condannati in appello per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, così rendendo applicabile la circostanza aggravante del numero degli associati superiore a 10; la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appello con riguardo alle posizioni di detti imputati e il giudice del rinvio li ha definitivamente assolti, sicché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la contestazione di cui all'art. 74 cit. non poteva più essere maggiorata per il numero degli imputati, in considerazione delle intervenute assoluzioni. 3.2. Erroneamente la sentenza impugnata ha considerato violazione più grave del reato continuato quella di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e non quella di cui agli artt. 73 e 80 del medesimo d.P.R. (relativa al reato riconosciuto in continuazione), violando il criterio della maggiore gravità della pena astrattamente comminata stabilito dalla sentenza n. 25939 del 2013 delle Sezioni unite.3.3. La sentenza impugnata non ha motivato sull'individuazione dell'aumento per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze dei cui al § 3.1 del Ritenuto in fatto sono inammissibili. In primo luogo, esse scontano un aspetto di aspecificità, poiché non allegano con la necessaria puntualità il numero degli imputati per i quali è riconosciuta ovvero esclusa la circostanza aggravante de qua. E' comunque assorbente il rilievo che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di annullamento n. 13227/21, come si è anticipato, ha annullato la sentenza di appello allora impugnata limitatamente alla richiesta di continuazione con il delitto ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1980 di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 20/03/2002 (irr. 30/02/2004), mentre nel resto, ossia quanto ai reati accertati dalla Corte di appello di Roma, il ricorso fu rigettato e la Prima Sezione sancì l'irrevocabilità della condanna per i capi 1 e 11. In forza di tale irrevocabilità, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto ai reati indicati è divenuta definitiva e non può essere modificata in forza delle successive statuizioni relative ai coimputati. Sotto questo profilo, dunque, le censure sono manifestamente infondate. Né in senso contrario può argomentarsi ipotizzando la conversione, in parte qua, del ricorso in una revisione per inconciliabilità dei giudicati, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328). 3. Le censure richiamate supra al § 3.2 del Ritenuto in fatto sono anch'esse inammissibili. Il ricorrente, in buona sostanza, lamenta la mancata individuazione, quale violazione più grave, del reato per il quale il quale è comminata la pena astrattamente più severa, ma non è dato comprendere quale interesse all'impugnazione possa sostenere l'impugnazione dal cui accoglimento dovrebbe discendere l'irrogazione di una pena più grave; effetto, questo scongiurato dal divieto di reformatio in peius, sicché raccoglimento della censura si tradurrebbe nel lasciare immutata la pena irrogata.4. Anche le doglianze richiamate al § 3.3 del Ritenuto in fatto sono inammissibili. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, fermo restando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Il ricorso, che peraltro neppure indica la pena irrogata nel giudizio svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria lombarda, affidandone l'individuazione all'allegazione di una parte della sentenza di primo grado e di un documento di scarsa comprensibilità (non lasciando intendere se formato dalla cancelleria della Corte di appello di Milano o dalla stessa Corte) non deduce che l'aumento operato dalla sentenza impugnata sia stato di entità tale da richiedere l'impegno motivazionale richiesta da Sez. U. Pizzone, risultando, dunque, del tutto aspecifico. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Il ricorrente, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte c
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