CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2024
Cassazione n. 15577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 7 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale locale che lo aveva condannato, all'esito del giudizio abbreviato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 0,23 con principio attivo pari al 50%. 2. Con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 4 cod. pen. trattandosi di una cessione di modesta quantità di droga in cambio di un corrispettivo di 20 euro. Si deduce, poi, la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. proc. pen., "violazione del ne bis in idem sostanziale e carenza di motivazione" avuto riguardo al discostamento dal minimo edittale con motivazione solo apparente perché supportata solo dalla sussistenza di precedenti penali che non poteva essere applicata perché era già stata riconosciuta e applicata la recidiva. 2.1 Occorre ribadire il principio per cui la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi quelli in materia di stupefacenti, inclusa la fattispecie di «lieve entità» prevista dall'art. 73, co. 5, n. 309 del 1990 (ex plurimis, Sez. U, n. 24990 del 30/10/2020, Dabo, Rv. 279499). Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte, con motivazione non sindacabile in questa sede in quanto esente dai vizi prospettati, ove si consideri che il lucro ricavato dalla vendita della droga in possesso del ricorrente non è stato considerato di speciale tenuità in ragione della offensività della condotta, in quanto posta in essere da soggetto ritenuto stabilmente dedito all'attività di spaccio come risulta dai numerosissimi reati anche specifici che fanno rientrare la condotta in una abituale attività criminosa avuto, altresì, riguardo alla piazza di spaccio in cui l'attività illecita era avvenuta, una zona universitaria. 2.2. Del pari inammissibile è il motivo dedotto in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato in quanto si risolve nella mera riproposizione dei profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con un percorso motivazionale logico e coerente che ha dato atto oltre che dei gravi e specifici precedenti anche della assenza di qualsivoglia resipiscenza nonché della stabile dedizione all'attività di spaccio svolta in maniera professionale, stabile e diretta ad un numero indefinito di clienti. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle