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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 26756/2026

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lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce ilvizio della motivazione perché omessa quanto alla applicazione del disposto dicui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito, attesa la mancata devoluzione deltema oggi introdotto con i motivi di appello, come emerge dal riepilogo dei motivicontenuto in sentenza, non contestato dalla difesa del ricorrente (Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.;Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del15/02/2024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catenadevolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce ilvizio della motivazione perché omessa quanto alla applicazione del disposto dicui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito, attesa la mancata devoluzione deltema oggi introdotto con i motivi di appello, come emerge dal riepilogo dei motivicontenuto in sentenza, non contestato dalla difesa del ricorrente (Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.;Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del15/02/2024, Immobile, n.m.), con conseguente interruzione della catenadevolutiva sul punto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris