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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28147/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di uso di atto falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nel delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - alla data del commesso reato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di uso della falsa patente di guida, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato come il motivo afferente la data del commesso reato è anch'esso versato in fatto ed è anche manifestamente infondato in considerazione della qualificazione giuridica della condotta; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 10 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di uso di atto falso ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nel delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - alla data del commesso reato; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di uso della falsa patente di guida, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato come il motivo afferente la data del commesso reato è anch'esso versato in fatto ed è anche manifestamente infondato in considerazione della qualificazione giuridica della condotta; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 28147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris