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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38726/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola il 28 febbraio 2023 nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto la somma di danaro di puro 3400inn che egli costodiva sulla propria persona, ritenendo rispetto ad essa non sussistente l'astratta configurabilità dei reati di ricettazione o riciclaggio per cui si procede.

Viceversa, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per quanto inerente al sequestro preventivo, per gli stessi reati, della somma di 182.095,00 euro e di un orologio Rolex, non ritenendo che in capo al ricorrente ricorresse la legittimazione a proporre impugnazione, non essendo egli il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che risulta mittente del plico consegnato dall'indagato, presso gli uffici di tale compagine, ad un dipendente di una società di spedizione per il trasferimento verso l'[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale escluso che il ricorrente avesse un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, non valutando tutta una serie di elementi dimostrativi del fatto che la somma di danaro fosse a lui sostanzialmente riconducibile.

In particolare, il ricorrente era colui che aveva il possesso del danaro, avendo consegnato il plico contenente la somma al dipendente della società di spedizione, fatto avvenuto all'interno degli uffici della società che risultava mittente.

Inoltre, nella informativa di reato indicata in ricorso, si dava atto che il ricorrente si era qualificato come mittente "sostanziale" del plico e presente presso i locali della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto il di lui cognato ne era amministratore unico.

Del resto, la stessa polizia giudiziaria aveva ritenuto che il denaro fosse attribuibile al ricorrente tanto da indicarne il nome nella causale del deposito presso un libretto postale.

Anche il decreto di sequestro preventivo aveva ritenuto la somma di pertinenza del ricorrente, del quale aveva rilevato la sproporzione tra i suoi redditi leciti e l'entità del danaro.

L'interesse concreto ed attuale del ricorrente si ricaverebbe anche dalla parte della motivazione del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale, al di là del profilo inerente alla legittimazione del ricorrente, ha ritenuto l'assenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati in via alternativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Deve farsi applicazione, al caso concreto, del principio di diritto secondo il quale, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753).

Nel caso in esame, il ricorrente non è il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che risulta mittente del plico contenente il denaro in sequestro, solo consegnato dall'indagato, presso gli uffici di tale compagine societaria, ad un dipendente di una società di spedizione per il trasferimento verso l'[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, attraverso l'indicazione del mittente si era avuta la prova indiziaria che il denaro contenuto nel plico non fosse di proprietà dell'indagato ricorrente, come da lui rivendicato.

Tale assunto esclude il suo interesse a ricorrere, avendo egli agito in proprio e non quale terzo interessato.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11. 7.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola il 28 febbraio 2023 nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto la somma di danaro di puro 3400inn che egli costodiva sulla propria persona, ritenendo rispetto ad essa non sussistente l'astratta configurabilità dei reati di ricettazione o riciclaggio per cui si procede. Viceversa, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per quanto inerente al sequestro preventivo, per gli stessi reati, della somma di 182.095,00 euro e di un orologio Rolex, non ritenendo che in capo al ricorrente ricorresse la legittimazione a proporre impugnazione, non essendo egli il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che risulta mittente del plico consegnato dall'indagato, presso gli uffici di tale compagine, ad un dipendente di una società di spedizione per il trasferimento verso l'[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale escluso che il ricorrente avesse un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, non valutando tutta una serie di elementi dimostrativi del fatto che la somma di danaro fosse a lui sostanzialmente riconducibile. In particolare, il ricorrente era colui che aveva il possesso del danaro, avendo consegnato il plico contenente la somma al dipendente della società di spedizione, fatto avvenuto all'interno degli uffici della società che risultava mittente. Inoltre, nella informativa di reato indicata in ricorso, si dava atto che il ricorrente si era qualificato come mittente "sostanziale" del plico e presente presso i locali della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in quanto il di lui cognato ne era amministratore unico. Del resto, la stessa polizia giudiziaria aveva ritenuto che il denaro fosse attribuibile al ricorrente tanto da indicarne il nome nella causale del deposito presso un libretto postale. Anche il decreto di sequestro preventivo aveva ritenuto la somma di pertinenza del ricorrente, del quale aveva rilevato la sproporzione tra i suoi redditi leciti e l'entità del danaro. L'interesse concreto ed attuale del ricorrente si ricaverebbe anche dalla parte della motivazione del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale, al di là del profilo inerente alla legittimazione del ricorrente, ha ritenuto l'assenza dell'astratta configurabilità dei reati contestati in via alternativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Deve farsi applicazione, al caso concreto, del principio di diritto secondo il quale, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753). Nel caso in esame, il ricorrente non è il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che risulta mittente del plico contenente il denaro in sequestro, solo consegnato dall'indagato, presso gli uffici di tale compagine societaria, ad un dipendente di una società di spedizione per il trasferimento verso l'[OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, attraverso l'indicazione del mittente si era avuta la prova indiziaria che il denaro contenuto nel plico non fosse di proprietà dell'indagato ricorrente, come da lui rivendicato. Tale assunto esclude il suo interesse a ricorrere, avendo egli agito in proprio e non quale terzo interessato. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11. 7.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA]
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