Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 16152/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/0811994 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett. c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett. c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/0811994 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod.proc.pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett. c) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591 lett. c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16152/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris