CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24481/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie di ricettazione ex art. 648 cod. pen. nell'ipotesi di particolare tenuità ai sensi del comma quarto del citato articolo è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha rigettato tale richiesta perché il beneficio in questione risulta essere già stato concesso all'imputato e risultano superati i limiti entro il quali l'art. 160 cod. pen. lo concede, essendo la pena inflitta in codesto procedimento cumulata con quelle riportate a seguito di precedenti condanne (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giu