CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ae, iyealto sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Te e sen le e c usioni del PG A_RIGN-I-[OSCURATO:PERSONA]) -iiidito).-dirensorel FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in addebito. 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore del ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p., e del riconoscimento in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (ovviamente specifici), attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, tra i quali non rientra il vizio denunciato, peraltro in maniera del tutto generica, dal ricorrente. Deve, peraltro, evidenziarsi, come la richiesta di applicazione della pena non era stata condizionata dalle parti alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, rimasto del tutto estraneo all'accordo delle parti, sicché nessun vizio può ritenersi integrato dal mancato riconoscimento di tale beneficio (cfr. Sez. 4, n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241). • 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.rin caso di diffusione del presente provvedimento (omettere le gen lità e gli altr t1ntificativi a9ra dell'art. 52, d. / lgs.196/2S, — in quanto im sto dalla legge.] Co