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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18603/2024

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26941/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da gli avvocatiOlga Porta e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli , via Duomo n. 348 , giust a procura speciale in calce alricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2916/02/2018, depositata il 7.05.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli a vvisi di accertamento , emess i per imposte Oggetto: Tributi direttee IVA, in relazione a gli anni 2009 e 2010, con i qual i era stato accertato, a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che i predetticontribuenti aveva costituito una società di fatto unitamente ad altri soggetti; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, detta società di fatto commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], la quale emetteva nei confronti dialtre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti dei predetti contribuenti le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto; - la C TR del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello propost o da i contribuent i , osservando , per quanto qui interessa,che i predetti erano a conoscenza delle risultanze del PVC e che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che comprovavano la sussistenza della società di fatto e della frode; - i contribuent i impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, i ricorrent i deduc ono la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente, avendo la CTR riportato il contenuto di un’altra sentenza (n. 2917/2018), emessa in un altro giudizio, tra le stesse parti, ma avente oggetto diverso; - con il secondo motivo, deducono la nullità dell a sentenza per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost., 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto; - preliminarmente va esaminata, per il suo carattere assorbente, l’eccezione della controricorrente che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, in quanto i ricorrenti avrebbero proposto ricorso per revocazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2916/02/2018, con atto spedito in data 5.07.2018 e pervenuto all’Agenzia delle entrate in data 10.07.2018, rigettata con sentenza della CTR del Lazio n. 917/2019; poiché la notifica del ricorso per revocazione sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, il ricorso per cassazione, proposto in data 6.09.2019, sarebbe inammissibile; -l’eccezione è fondata; - questa Corte ha affermato , con indirizzo condiviso, che "La notificazione della citazione per larevocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza deltermine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivoricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo altermine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione perrevocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.”(ex plurimis, Cass.n. 22220 del 5/09/2019); - come ha correttamente eccepito la controricorrente, i contribuenti hanno proposto avverso la sentenza n. 2916/02/2018, pubblicata il 7.05.2018, ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., con atto spedito il 5.07.2018 e ricevuto d all’Agenzia delle entrate in data 10.07.2018; - in base ai principi sopra esposti, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza entro il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (entro il 9 .10.2018); il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, in data 6.09.2019; -ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso per cassazione; - le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto sopra enunciato giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26941/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difes i da gli avvocatiOlga Porta e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli , via Duomo n. 348 , giust a procura speciale in calce alricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2916/02/2018, depositata il 7.05.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 20 2 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Roma rigettava il ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli a vvisi di accertamento , emess i per imposte Oggetto: Tributi direttee IVA, in relazione a gli anni 2009 e 2010, con i qual i era stato accertato, a seguito di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che i predetticontribuenti aveva costituito una società di fatto unitamente ad altri soggetti; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, detta società di fatto commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], la quale emetteva nei confronti dialtre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti dei predetti contribuenti le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto; - la C TR del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello propost o da i contribuent i , osservando , per quanto qui interessa,che i predetti erano a conoscenza delle risultanze del PVC e che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che comprovavano la sussistenza della società di fatto e della frode; - i contribuent i impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, i ricorrent i deduc ono la nullità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o motivazione apparente, avendo la CTR riportato il contenuto di un’altra sentenza (n. 2917/2018), emessa in un altro giudizio, tra le stesse parti, ma avente oggetto diverso; - con il secondo motivo, deducono la nullità dell a sentenza per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost., 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto; - preliminarmente va esaminata, per il suo carattere assorbente, l’eccezione della controricorrente che ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, in quanto i ricorrenti avrebbero proposto ricorso per revocazione della sentenza della CTR del Lazio n. 2916/02/2018, con atto spedito in data 5.07.2018 e pervenuto all’Agenzia delle entrate in data 10.07.2018, rigettata con sentenza della CTR del Lazio n. 917/2019; poiché la notifica del ricorso per revocazione sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, il ricorso per cassazione, proposto in data 6.09.2019, sarebbe inammissibile; -l’eccezione è fondata; - questa Corte ha affermato , con indirizzo condiviso, che "La notificazione della citazione per larevocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza deltermine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivoricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo altermine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione perrevocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.”(ex plurimis, Cass.n. 22220 del 5/09/2019); - come ha correttamente eccepito la controricorrente, i contribuenti hanno proposto avverso la sentenza n. 2916/02/2018, pubblicata il 7.05.2018, ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., con atto spedito il 5.07.2018 e ricevuto d all’Agenzia delle entrate in data 10.07.2018; - in base ai principi sopra esposti, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il successivo ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza entro il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (entro il 9 .10.2018); il ricorso per cassazione è stato notificato, invece, in data 6.09.2019; -ne consegue, quindi, l’inammissibilità del ricorso per cassazione; - le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto sopra enunciato giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, d
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