Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:630
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 ottobre 2009 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑255/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Determinazione di soglie – Dimensione del progetto – Trasposizione incompleta»
Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 85/337 – Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, artt. 2, n. 1, 3 e 4, nn. 2 e 3,
e allegati II e III) (v. punti 29‑35, 39, 42‑43 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Trasposizione erronea dell’art. 4, nn. 2 e 3, in combinato disposto con gli allegati II e III
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35 (GU L 175, pag. 40).
Dispositivo
1)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie affinché i progetti atti ad avere un notevole
impatto ambientale siano sottoposti ad una procedura di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto, conformemente
all’art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE e dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, ove suddetto articolo va letto in combinato disposto con
gli allegati II e III della direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della predetta direttiva.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.