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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 32742/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverse l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021 il Giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione.

2. La ricorrente presenta due censure.

Con la prima chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché non è prevista nell'ordinamento la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della demolizione prima che il giudice si pronunci, mentre è possibile dopo la decisione e prima della demolizione, e perché non è prevista l'astensione del giudice dell'esecuzione che decide la sospensione nel procedimento relativo ala revoca dell'ordine di demolizione. (0-1 Con la seconda denuncia il difetto di valutazione della proporzionalità della misura avuto riguardo all'impossibilità di reperire altro alloggio, soprattutto in periodo pandemico. [OSCURATO:PERSONA]

3. La prospettata questione di legittimità costituzionale è del tutto destituita di fondamento, perché nell'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione ha ben evidenziato che il rigetto dell'istanza di sospensione non era stato impugnato e ha correttamente precisato che l'art. 34 cod. proc. pen. non prevede l'incompatibilità a decidere la revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione che ha deciso la sospensione.

La difesa non si è confrontata con la diffusa motivazione resa sul tema dal Giudice.

Del pari, non ha confutato l'accertamento di fatto, esposto in modo analitico, secondo cui la donna in 25 anni non aveva intrapreso alcuna iniziativa per reperire un alloggio alternativo, non aveva allegato o provato ragioni di vita o di salute integranti dei pregiudizi irreparabili, aveva prodotto una certificazione ISEE risalente e di dubbia attendibilità, aveva avuto il rigetto dell'istanza di condono.

Infine, il Giudice ha ritenuto motivatamente precluse le altre questioni già oggetto di precedenti rigetti e rispetto a cui la difesa non ha dedotto elementi ulteriori.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 'pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverse l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2021 il Giudice dell'esecuzione di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. 2. La ricorrente presenta due censure. Con la prima chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché non è prevista nell'ordinamento la possibilità di chiedere la sospensione dell'efficacia della demolizione prima che il giudice si pronunci, mentre è possibile dopo la decisione e prima della demolizione, e perché non è prevista l'astensione del giudice dell'esecuzione che decide la sospensione nel procedimento relativo ala revoca dell'ordine di demolizione. (0-1 Con la seconda denuncia il difetto di valutazione della proporzionalità della misura avuto riguardo all'impossibilità di reperire altro alloggio, soprattutto in periodo pandemico. [OSCURATO:PERSONA] 3. La prospettata questione di legittimità costituzionale è del tutto destituita di fondamento, perché nell'ordinanza impugnata il Giudice dell'esecuzione ha ben evidenziato che il rigetto dell'istanza di sospensione non era stato impugnato e ha correttamente precisato che l'art. 34 cod. proc. pen. non prevede l'incompatibilità a decidere la revoca dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione che ha deciso la sospensione. La difesa non si è confrontata con la diffusa motivazione resa sul tema dal Giudice. Del pari, non ha confutato l'accertamento di fatto, esposto in modo analitico, secondo cui la donna in 25 anni non aveva intrapreso alcuna iniziativa per reperire un alloggio alternativo, non aveva allegato o provato ragioni di vita o di salute integranti dei pregiudizi irreparabili, aveva prodotto una certificazione ISEE risalente e di dubbia attendibilità, aveva avuto il rigetto dell'istanza di condono. Infine, il Giudice ha ritenuto motivatamente precluse le altre questioni già oggetto di precedenti rigetti e rispetto a cui la difesa non ha dedotto elementi ulteriori. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. 'pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere
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