CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1975
Cassazione n. 07747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/03/1975 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35747/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 14 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 novembre 2021 dal GUP del Tribunale di Ravenna, preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 7, mesi 3 di reclusione ed euro 60.000 di multa per il reato di cui agli art. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato il vizio di motivazione per omesso proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, poiché in caso di concordato in appello, non è possibile denunciare le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena (Cass., Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estens