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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 dicembre 2016

Cassazione n. 24750/2022

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul ricorso 26972-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dello Studio [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1592 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3165/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 1097/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.12.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'incentivo di cui all'art. 3, comma 5, d.m. n. 78/1998, spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti di lavoro finanziati dalla mano pubblica.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non avendo il lavoratore previamente rinunciato al progetto promosso dal Comune di Noci nell'ambito del quale era stato inserito, difettasse in radice uno dei presupposti per la maturazione del diritto fatto valere in giudizio; sotto altro profilo, ha ritenuto che l'oggetto della convenzione stipulata tra il Comune di Noci e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale egli aveva prestato servizio quale associato, non avesse la finalità di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma al contrario di garantirne la stabilità occupazionale, riguardando l'affidamento dello stesso progetto di lavori di pubblica utilità già approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'Impiego della Regione Puglia in data 27.7.1998.

Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.

L'INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su un motivo e successivamente illustrato con memoria.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del principale.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 468/1997, e dell'art. 4, d.m. 21.5.1998, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse rinunciato al progetto di lavori socialmente utili promosso dal Comune di Noci.

Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] avesse lo scopo non già di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma di garantirne la stabilità occupazionale.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per non avere la Corte di merito rilevato l'intervenuta decadenza dal beneficio per cui è causa, in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria.

Tale ultima doglianza, ancorché proposta in via condizionata, deve essere esaminata con priorità rispetto al ricorso principale, in continuità con il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 7381 del 2013), e tenendo altresì conto che nella decisione di merito, che sia stata adottata senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell'azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile alcuna decisione implicita sulla questione suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione (Cass.

S.U. n. 26019 del 2008 e succ. conf.).

Ciò posto, la censura dell'INPS è fondata: è sufficiente sul punto ricordare che anche in materia di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili trova applicazione la decadenza annuale, prevista dall'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. n. 384/1992, conv. con I. n. 438/1992 (Cass. n. 18097 del 2016), e rilevare che, nel caso di specie, a fronte di una domanda proposta in data 30.1.2001 (così il ricorso per cassazione, pag. 2), il ricorso giurisdizionale è stato depositato solo in data 16.6.2004 (ibid.), dunque ben oltre il termine di decadenza de quo.

Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, s'intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto (giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987), la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del ricorso incidentale e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Tenuto conto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in questa fase di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo, mentre, in considerazione del necessario assorbimento del ricorso principale, deve negarsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbito il ricorso principale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Compensa le spese dell'intero proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 26972-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dello Studio [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente principale - 1592 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3165/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 1097/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.12.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'incentivo di cui all'art. 3, comma 5, d.m. n. 78/1998, spettante ai lavoratori socialmente utili che abbiano rinunciato a partecipare a progetti di lavoro finanziati dalla mano pubblica. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, non avendo il lavoratore previamente rinunciato al progetto promosso dal Comune di Noci nell'ambito del quale era stato inserito, difettasse in radice uno dei presupposti per la maturazione del diritto fatto valere in giudizio; sotto altro profilo, ha ritenuto che l'oggetto della convenzione stipulata tra il Comune di Noci e la cooperativa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale egli aveva prestato servizio quale associato, non avesse la finalità di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma al contrario di garantirne la stabilità occupazionale, riguardando l'affidamento dello stesso progetto di lavori di pubblica utilità già approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'Impiego della Regione Puglia in data 27.7.1998. Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale basato su un motivo e successivamente illustrato con memoria. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del principale.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 468/1997, e dell'art. 4, d.m. 21.5.1998, per avere la Corte di merito ritenuto che egli non avesse rinunciato al progetto di lavori socialmente utili promosso dal Comune di Noci. Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale ritenuto che la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] avesse lo scopo non già di contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, ma di garantirne la stabilità occupazionale. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per non avere la Corte di merito rilevato l'intervenuta decadenza dal beneficio per cui è causa, in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria. Tale ultima doglianza, ancorché proposta in via condizionata, deve essere esaminata con priorità rispetto al ricorso principale, in continuità con il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 4619 del 2015, sulla scorta di Cass. S.U. n. 7381 del 2013), e tenendo altresì conto che nella decisione di merito, che sia stata adottata senza che il giudice si sia espressamente pronunciato sulla tempestività o meno dell'azione giudiziaria rispetto alla decadenza sostanziale comminata dalla legge per il decorso dei termini prescritti per il suo esercizio, non è ravvisabile alcuna decisione implicita sulla questione suscettibile di passare in giudicato in difetto di impugnazione (Cass. S.U. n. 26019 del 2008 e succ. conf.). Ciò posto, la censura dell'INPS è fondata: è sufficiente sul punto ricordare che anche in materia di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili trova applicazione la decadenza annuale, prevista dall'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. n. 384/1992, conv. con I. n. 438/1992 (Cass. n. 18097 del 2016), e rilevare che, nel caso di specie, a fronte di una domanda proposta in data 30.1.2001 (così il ricorso per cassazione, pag. 2), il ricorso giurisdizionale è stato depositato solo in data 16.6.2004 (ibid.), dunque ben oltre il termine di decadenza de quo. Pertanto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la decadenza in materia sottratta alla disponibilità delle parti, qual è quella in materia previdenziale, può essere sempre rilevata d'ufficio e anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, s'intende a condizione che non si richiedano nuovi accertamenti di fatto (giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Cass. nn. 3533 del 1972 e 5338 del 1987), la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del ricorso incidentale e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto che l'eccezione di decadenza è stata sollevata solo in questa fase di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo, mentre, in considerazione del necessario assorbimento del ricorso principale, deve negarsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarando assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell'intero proc