CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 31028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTIA il 17/09/1981avverso la sentenza del 06/11/2025 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'improcedibilitàdell'azione penale per tardività della querela, difetta della necessaria specificità,in quanto, da un lato, meramente riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base diuna ricostruzione dei fatti pienamente aderente alle risultanze probatorieacquisite e correttamente valutate, dal giudice di merito, e, dall'altro, noncontenenti specifica critica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di dirittoa base della sentenza impugnata; ed invero, la Corte di appello, facendo correttaapplicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine perla presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare haconoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato, nella suadimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 6, n. 18117 del 14/05/2026, Barberis,Rv. 290028 – 01), ha correttamente rilevato che la persona offesa ha avutoconoscenza dell'appropriazione non nel 2013, quando ha saputo dell'esposizionedebitoria dei ricorrenti, ma quando, nel 2016, ha potuto visionare la contabilitàdella società rendendosi conto delle distrazioni poste in essere dagli imputati;Rilevato inoltre che la questione oggetto del primo motivo, implicandovalutazioni in punto di fatto, non è comunque deducibile in questa sede, attesoche la tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risultadalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamenteed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specificaindagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non è consentita al giudicedi legittimità (Sez. 2, n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948 – 01);[OSCURATO:PERSONA], quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce laprescrizione del reato prospettando una diversa lettura della contestazione equindi una data di consumazione del reato di appropriazione indebita diversa (eantecedente) rispetto a quella ritenuta dai Giudici di merito, che questi ultimihanno correttamente ritenuto che agli imputati sono state contestate tre distintecondotte appropriative aventi ad oggetto somme di denaro diverse e noncoincidenti: in particolare si evidenzia (nella sentenza di primo grado) che suiconti correnti riferibili agli imputati sono state accreditate nel corso degli annisomme di molto superiori all'importo dei biglietti emessi e non pagati, da ciòdovendosi dedurre che gli stessi si erano appropriati anche di altre sommedistratte dalla società dei querelanti da loro gestita e ciò era avvenuto sino alladismissione della gestione avvenuta nel luglio 2016;Rilevato dunque che, alla luce di quanto sopra esposto, anche il secondomotivo di ricorso non è consentito in questa sede in quanto senza indicarespecifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione esenza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione del fattomediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito, iquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, per quanto detto, hannoadeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, dovendosi ribadireche esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in viaesclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazionein relazione alla statuizione civile riguardante il danno derivante dalla distrazionedegli utili, non è consentito perché la censura non risulta essere statapreviamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a penadi inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dalriepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.1), che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamentenell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;Rilevato altresì che il motivo è manifestamente infondato in quanto alla lucedelle considerazioni sopra esposte i Giudici di merito hanno nel complessoindicato le ragioni per le quali si poteva ritenere sussistente anche la distrazionedegli utili, elemento sufficiente ad emettere una condanna generica alrisarcimento del relativo danno, la cui quantificazione/liquidazione è statarimessa al giudice civile;Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente