CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], luogotenente della Guardia di Finanza, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio pubblico per la durata di un anno in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. (capo 3). Secondo l'imputazione provvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente al collega [OSCURATO:PERSONA], entrambi in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] della Guardia di Finanza di Pavia, avrebbero ricevuto o accettato la promessa di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] in cambio della commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio consistente nella rivelazione a [OSCURATO:PERSONA] della notizia riservata che lo stesso era indagato e sottoposto, unitamente ai suoi familiari, ad intercettazioni telefoniche ed ambientali nel proc. n. 3627/2021 R.G.N.R. (reato commesso il 22 dicembre 2021). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, formulata anche in relazione ai reati di cui agli artt. 326 cod. pen. (capo 1) e 55 d. Igs. n. 165 del 2001 (capo 4, relativo alla falsificazione del figlio di servizio del 22/12/2021), rilevando che: quanto al reato di cui all'art. 326 cod. pen., non sussistevano i presupposti di cui all'art. 280 cod. pen.; quanto al reato di cui all'art. 319 cod. pen. mancava un quadro gravemente indiziario in merito alla dazione/promessa di utilità in cambio della rivelazione del segreto di ufficio; quanto al reato di cui al capo 4, si trattava di fattispecie di ridotta offensività e, in ogni caso, mancavano le esigenze cautelari. Il Tribunale, ha, innanzitutto, esaminato la questione - dedotta in udienza dal ricorrente - relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nel procedimento n. 3627/2021 RGNR in relazione a reati tributari e fallimentari per cui è indagato [OSCURATO:PERSONA] e, in considerazione dell'esistenza di un vincolo di connessione sostanziale con quelli oggetto del presente procedimento (quanto meno ai sensi dell'art. 12, lett. c, cod. proc. pen.), ha ritenuto che questo non possa considerarsi un procedimento diverso in relazione al quale opera il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. Ha, tuttavia, escluso, l'utilizzabilità di tali intercettazioni con riferimento al reato di cui all'art. 326 cod. pen., non rientrando questo tra le ipotesi delittuose per cui, ai sensi dell'art. 266 cod. proc. pen., è consentito il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova. Per tale ragione, ha ritenuto che le sole dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, in cui ha ammesso di avere ricevuto le informazioni riservate, non possano ritenersi sufficienti, difettando i necessari riscontri, al fine di integrare il quadro di gravità indiziaria richiesto ai fini della misura cautelare. Quanto al reato di corruzione, il Tribunale ha considerato: 1) che risulta con certezza, in quanto ammesso da tutti gli indagati, sia pure nell'ambito di un differente contesto relazionale, l'incontro avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], preceduto da una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dal cui tenore il Tribunale ha desunto una certa dimestichezza tra i due, che colloquiavano dandosi del "tu", e la non occasionalità del contatto); 2) tale incontro veniva accuratamente preparato in quanto [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] tramite il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e lo invitava a scendere dall'auto e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], falsificavano i fogli di servizio; 3) [OSCURATO:PERSONA] avvertiva la moglie di tale appuntamento descrivendo il soggetto con cui si sarebbe incontrato come "quello che abbiamo dentro" e, rispondendo alla moglie che gli chiedeva se doveva raggiungerlo per dargli "qualcosa", diceva "no per ora no". 4) Subito dopo l'incontro, [OSCURATO:PERSONA] avvisava la moglie che erano tutti sottopposti a intercettazioni telefoniche e ambientali (conversazione del 22/12/2021 n. 3384). L'accuratezza della preparazione dell'incontro ha indotto il Tribunale ad escludere la credibilità della versione offerta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cioè che lo stesso fosse volto a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] di non contattare più il [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, oltre a ritenere sufficientemente delineato, nei termini propri della fase cautelare, il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, ha inquadrato detta condotta nell'ambito di una relazione corruttiva valorizzando, in particolare, il contenuto di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e un'amica (si tratta della conversazione n. 4616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui l'uomo le riferiva di avere appreso di essere sottoposto ad intercettazioni da "quello che gli passa le soffiate in cambio di soldi". Ha, inoltre, ritenuto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] consenta di configurare il concorso avendo partecipato sia alla fase di organizzazione dell'incontro, fornendo a [OSCURATO:PERSONA] il suo cellulare e falsificando il foglio di presenza, che alla materiale condotta contraria al dovere di ufficio 2) Propone ricordo per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. sia in considerazione dell'assenza di alcun collegamento rilevante tra i reati di cui al procedimento n. 3627/2021 RGNR e quelli oggetto del presente procedimento, sia perché per detti reati non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che vanno considerate come chiamata in correità. Si deduce al riguardo: la non credibilità del dichiarante emergente dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e da quella impugnata; il contrasto tra le due versioni offerte da [OSCURATO:PERSONA], che in un primo momento ha millantato la propria influenza sui militari e poi, in sede di interrogatorio, ha ridimensionato i fatti riferendo che gli sarebbe stata solo prospettata la possibilità di essere intercettato in caso di apertura di un procedimento penale a suo carico; la carenza di riscontri. Con il terzo motivo deduce i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla gravità quadro indiziario relativo al reato di corruzione propria, avendo il Tribunale escluso la sussistenza del presupposto di cui all'art. 273 cod. proc. pen. in relazione al contenuto dell'atto contrario oggetto del patto corruttivo, ovvero la rivelazione del segreto di ufficio. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso dai fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la nozione di "procedimento" è svincolata dal dato relativo alla formale iscrizione, dovendosi, invece, valorizzare la sussistenza di un legame sostanziale tra i reati, secondo uno dei criteri indicati dall'art. 12 cod. proc. pen.; si è, pertanto, chiarito, che ove sussista tale vincolo di connessione, il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso" rispetto a quello relativo all'altro reato, anche se oggetto di separate iscrizioni. Sulla base di tale nozione di "procedimento", il [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, affermato che il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto ed ha individuato il legame sostanziale tra i reati tributari e fallimentari per i quali erano state inizialmente autorizzate le intercettazione e la fattispecie corruttiva, ponendo l'accento, quanto meno, sull'esistenza del vincolo di cui all'art. 12, lett. c, cod. proc. pen. atteso che [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA] proprio in relazione alle sue società oggetto di indagine per i reati fiscali e fallimentari. Va, peraltro, aggiunto che poiché il procedimento per reati tributari e fallimentari (RGNR 3627/21) sembrerebbe iscritto dopo il 31 agosto 2020, deve trovare applicazione il nuovo testo dell'art. 270 cod. proc. pen. che consente di utilizzare i risultati delle intercettazioni indispensabili e rilevanti per l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc. Pen., tra cui rientra quello di corruzione. 3. Il secondo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato, non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, Cavallaro, Rv 247447). Si è, pertanto affermato che gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, .alle quali non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che anche l'interpretazione del linguaggio adoperato nel corso delle intercettazioni è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). Erra, dunque, il ricorrente nel dedurre la mancanza di riscontri esterni al contenuto della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'amica, non essendo applicabile l'art. 192, comma 3, del codice di rito. In ogni caso, va considerato che il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, ancorata alle risultanze fattuali e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto la valenza indiziaria di tale conversazione considerando, da un lato, i riscontri offerti dai pubblici ufficiali in merito all'incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA] ed alla falsificazione del foglio di servizio, e, dall'altro lato, il carattere comunque misurato della conversazione, essendo [OSCURATO:PERSONA] consapevole delle intercettazioni in corso. E' stata, inoltre, esclusa la possibilità che l'espressione adottata da [OSCURATO:PERSONA] si inserisca nel quadro di una dolosa macchinazione in danno dei pubblici ufficiali e ciò in considerazione del tentativo dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di ridimensionarne la valenza facendo riferimento ad una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di portare un panettone e una bottiglia a gennaio. Il contenuto della conversazione è stato, inoltre, correttamente valorizzato nell'ambito di una valutazione globale del compendio investigativo, quale ulteriore elemento indiziario, unitamente alle altre risultanze emergenti dalle captazioni, dell'esistenza di una relazione corruttiva non estemporanea. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, confonde il piano della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione al reato di cui all'art. 326 cod. pen., rispetto al quale l'ordinanza impugnata ha ritenuto insufficienti gli elementi indiziari emergenti dalle sole dichiarazioni rese dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] (che ha ammesso di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] le informazioni in merito alle intercettazioni in corso in occasione dell'incontro a Stradella) con l'individuazione dell'oggetto del patto corruttivo rispetto al quale, come già argomentato nel par. 2, l'ordinanza impugnata ha correttamente ritenuto utilizzabili le intercettazioni. 5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha desunto il pericolo di reiterazione del reato dalla gravità del fatto concreto, con riferimento alla natura dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, ed alla prontezza dell'adesione di [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua pregressa fedeltà, a collaborare con [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene nulla dica l'ordinanza in ordine al tempo trascorso, va, comunque, considerato che dall'analisi della trama argomentativa, in cui si ribadisce più volte la risalenza al 2021 delle condotte oggetto di imputazione provvisoria e la natura non occasionale della relazione corruttiva, può ritenersi implicitamente esclusa l'incidenza del tempo trascorso dai fatti, in verità non particolarmente significativo, sulla sussistenza delle esigenze cautelari. 6. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.