Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2025
ECLI:EU:T:2025:540
Testo integrale del provvedimento
62024TO0261_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 maggio 2025 –
Birių Krovinių Terminalas/Consiglio
(causa T‑261/24)
«Ricorsi d’annullamento e per carenza – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in ragione della situazione in Bielorussia e dell’implicazione della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina – Divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento dalla Bielorussia di prodotti a base di potassio – Atto non impugnabile –Erronea designazione del convenuto – Presa di posizione – Cessazione della carenza – Irricevibilità parziale – Domanda di natura dichiarativa – Domanda diretta a ottenere la pronuncia di un’ingiunzione – Incompetenza parziale»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che rientrano nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Documenti elaborati dalla Commissione – Atti meramente informativi o di natura preparatoria e consultativa – Esclusione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 833/2014 e n. 269/2014)
(v. punti 19‑27)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Mancanza di chiarezza e di precisione – Irricevibilità
[Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 35)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento dalla Bielorussia di prodotti a base di cloruro di potassio – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Portata – Ricorso di annullamento – Disposizione di portata generale senza riferimento ad una misura restrittiva individuale – Competenza dei giudici dell’Unione – Assenza
[Art. 29 TUE; art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/769, art. 2 octies]
(v. punto 38)
4.
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Ricorso proposto contro l’autore dell’atto impugnato – Domanda di annullamento di un atto del Consiglio presentato contro la Commissione – Irricevibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 765/2006)
(v. punti 39‑41)
5.
Ricorso per carenza – Presa di posizione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE prima della presentazione del ricorso – Nozione – Rifiuto di operare conformemente a una richiesta di agire – Inclusione
(Art. 265, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 1 decies)
(v. punti 45‑49)
6.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione
(Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE)
(v. punto 50)
Dispositivo
1)
Il ricorso contro la Commissione europea è respinto in parte come irricevibile e in parte perché presentato dinanzi a un giudice incompetente.
2)
La Birių Krovinių Terminalas UAB è condannata alle spese afferenti al ricorso nella parte in cui esso è diretto contro la Commissione.