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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 agosto 2023

Cassazione n. 37987/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/08/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte dì appello di Milano ha disposta la sua consegna, in base ad un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di pena per reati di furto, alle autorità giudiziarie rumene; Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 31 agosto 2023, ovvero non osservando il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 22 L. n. 69 del 2005, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23 agosto 2023 con la sua lettura in udienza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/08/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo di difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte dì appello di Milano ha disposta la sua consegna, in base ad un mandato di arresto europeo per l'esecuzione di pena per reati di furto, alle autorità giudiziarie rumene; Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto proposto il 31 agosto 2023, ovvero non osservando il termine di cinque giorni prescritto dall'art. 22 L. n. 69 del 2005, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23 agosto 2023 con la sua lettura in udienza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. • Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Così deciso il